Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20673 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1189-2014 proposto da:

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA, che lo

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

T.P., CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI PISTOIA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO COSSU, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARINA CAPPONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 958/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/08/2013 R.G.N. 1088/2011.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Pistoia secondo il rito sommario contro le discriminazioni di genere D.Lgs. n. 198 del 2006, ex artt. 36 e 38 la signora T.P. e la Consigliera di parità della provincia di Pistoia convenivano in giudizio l’IPSEMA al fine di sentire accertare l’illegittimità e la natura discriminatoria del comportamento dell’istituto previdenziale in relazione ai criteri adottati per la liquidazione dell’indennità di maternità in favore della ricorrente T. e, per l’effetto, ricostituire e riliquidare il trattamento economico di maternità secondo i criteri di cui al t.u. n. 151 del 2001 e, conseguentemente, condannare l’istituto al pagamento della somma di Euro 11.200,00 o di quella diversa riconosciuta di giustizia, in subordine a titolo di danno patrimoniale subito.

2. In particolare la signora T., dipendente della società Meridiana s.p.a. con la qualifica e le mansioni di assistente di volo addetta a scali nazionali e internazionali, era stata assente per congedo per maternità nel periodo dal (OMISSIS) ai sensi del t.u. n. 151 del 2001, art. 16 e lamentava che l’istituto avesse calcolato l’indennità di maternità non sulla base della retribuzione media globale giornaliera, così come stabilito dal suddetto D.Lgs. n. 151, artt. 22 e 23 ma sulla retribuzione assoggettata a prelievo contributivo e fiscale, conteggiando l’indennità di volo, sia per la parte fissa che per quella variabile, solo nella misura del 50%, così come stabilito dal TUIRn. 917 del 1986, art. 51.

3. La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva accolto il ricorso e, accertata l’illegittimità e la discriminatorietà del comportamento dell’IPSEMA nella determinazione del trattamento di maternità, aveva condannato l’INAIL, quale successore dell’IPSEMA, a corrispondere a T.P. l’indennità di maternità nell’importo richiesto.

4. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Firenze.

5. Per la cassazione della sentenza l’INAIL, in qualità di successore dell’IPSEMA, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui la Consigliera di parità della provincia di Pistoia e T.P. hanno resistito con controricorso e memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. l’istituto deduce come primo motivo la falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2 e art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 (modificativo del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 27, commi 2 e 10), del TUIRn. 917 del 1986, art. 48 (oggi art. 51 a seguito della rinumerazione disposta dal D.Lgs. n. 344 del 2003) nonchè dell’art. 12 preleggi.

7. L’INAIL critica la ricostruzione delle fonti normative operata dai giudici di merito ed assume che, ai fini della determinazione della retribuzione parametro per il calcolo dell’indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, la voce retributiva c.d. indennità di volo debba essere considerata al 50% e non in misura intera. La soluzione muove dall’assunto che la retribuzione parametro dell’indennità di maternità è uguale alla retribuzione parametro dell’indennità di malattia, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23, comma 3 e questa è uguale alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 27, comma 10, che a sua volta è uguale alla retribuzione imponibile ai fini fiscali ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 27, comma 2, che include il 50% delle indennità di volo ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51.

8. Come secondo motivo l’istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 25, comma 2-bis e lamenta che la Corte territoriale abbia ravvisato nella fattispecie un’ipotesi di discriminazione, che dovrebbe invece essere esclusa sulla base del rilievo che i criteri determinativi dell’indennità sono identici per tutto il personale navigante, stante l’uniformità della disciplina normativa, legislativa e regolamentare.

9. Il ricorso non è fondato.

La decisione della Corte territoriale costituisce l’esito di due autonome rationes decidendi, ritenendosi che le modalità di liquidazione adottate dall’IPSEMA derivino da un’errata applicazione della normativa di riferimento e che siano discriminatorie.

10. Al di là della possibile natura discriminatoria del criterio di calcolo dell’indennità di maternità adottato dall’istituto, la soluzione cui è pervenuta la Corte di merito è conforme a diritto, il che determina il rigetto del primo motivo di ricorso.

11. La questione agitata in causa è stata già affrontata e decisa da questa Corte nella sentenza 11/05/2018 n. 11414, a cui occorre dare continuità ed alle cui motivazioni ci si riporta.

12. Occorre quindi ribadire che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all’80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto “con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33” e con gli “stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

13. Il rinvio ai criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, diversamente da quanto ritenuto dall’INAIL, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l’indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. n. 2865 del 2004).

14. Per il resto, l’indennità di malattia gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento (così, in motivazione, Cass. n. 24009 del 2017).

15. La disciplina del calcolo del trattamento economico di maternità – e dunque delle modalità di determinazione del quantum – si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte d’appello, richiama solo gli “elementi” (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità.

16. Ciò perchè la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la retribuzione parametro, da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell’80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l’indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

17. In questo senso appare corretto anche il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte n. 8469 del 2003 che, sia pure in relazione a fattispecie diversa (disciplinata ratione temporis dalla L. n. 1204 del 1971, art. 16 e relativa a lavoratrici dello spettacolo), ma assimilabile, per analoghi riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 affermava che la misura dell’indennità di maternità andasse determinata in relazione alla “retribuzione media globale giornaliera percepita” restando, invece, esclusa “la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”.

18. A ciò è da aggiungere che, come sottolineato anche dai giudici di merito, viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 23 è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30,31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell’indennità di malattia, comportano un’attribuzione parziale di alcune voci retributive.

19. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l’indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l’evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (v. Corte Cost. n. 132 del 1991 e n. 271 del 1999) e, altresì, agli indirizzi e alla legislazione Europea (a partire, in particolare, dalle direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell’Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l’aumento dell’occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale (in motivazione, Cass. n. 5361 del 2012).

20. Il rigetto del primo motivo di ricorso preclude l’esame del secondo, in relazione al quale non è configurato alcun autonomo interesse alla decisione.

21. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori in virtù della dichiarata anticipazione.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marina Capponi e Bruno Cossu antistatari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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