Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20673 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8002-2015 proposto da:

WIND JET SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore, LA LIQUIDAZIONE DEI BENI CEDUTI AI

CREDITORI DI WIND JET SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliate in ROMA, V LE

LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI ASCENZI, che le

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA, in persona dell’amministratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE SBISA’, LAURA EUGENIA MARIA

SALVANESCHI, SERGIO EREDE giusta procura a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ANNA MARIA

SOLDI che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, esaminato il presente

regolamentoi indichi quale giudice competente a conoscere della

controversia del tribunale di Milano;

avverso la sentenza n. 624/2015 del TRIBUNALE di CATANIA del

13/02/2015, depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente l’Avvocato Gianluigi Ascenzi difensore delle ricorrenti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che il P.M. ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., del seguente testuale tenore:

“Preso atto che la Wind Jet S.p.a. e la liquidazione dei beni ceduti ai creditori di Wind Jet Sp.a. in concordato preventivo, con ricorso ritualmente notificato alla Compagnia Aerea Italiana Sp.a. (già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana Sp.a.) il 19 marzo 2015 ha impugnato, con regolamento necessario di competenza, la sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 13.2.2015, assumendo come la stessa, recante la declaratoria di incompetenza, fosse illegittima;

che la Compagnia Aerea Italiana S.p.a. ha depositato memoria difensiva;

rilevato.

che, secondo quanta esposto nel ricorso, con atto di citazione ritualmente notificato, la Wind Jet S.p.a. ha proposto nei confronti della Compagnia Aerea Italiana S.p.a. (già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.a.) una domanda finalizzata all’accertamento della responsabilità extracontrattuale della società convenuta, ai sensi dell’art. 2598 c.c. nonchè dell’art 1337 c.c., assumendo come la stessa, dopo aver acquisito informazioni riservate, si sia sottratta alla conclusione della operazione di acquisizione dell’attività di Wind Jet definita da un memorandum of understanding e da un accordo di integrazione (Accordo del 13 aprile 2012), di fatto assumendo un comportamento idoneo ad appropiarsi di una quota di mercato della attrice senza sopportare i relativi costi di acquisizione;

che, nel corso del giudizio, la convenuta Compagnia Aerea Italiana S.p.a. ha tempestivamente eccepito come la controversia dovesse essere devoluta agli arbitri o, comunque, rimessa alla cognizione del tribunale di Milano, e ciò in virtù delle clausole di cui ai punti 15.1.e 15.2 dell’Accorso siglato fra le parti; sempre la convenuta ha, peraltro, sostenuto che, anche a voler ritenere imperanti le suddette due clausole, la controversia, in applicazione dei principi sanciti dall’art. 20 c.p.c., rientrerebbe nella competenza territoriale del tribunale di Civitavecchia;

rilevato.

che il Tribunale di Catania, con la sentenza quivi impugnata, ha accolto la eccezione connessa alla applicabilità nella fattispecie della clausola compromissoria ed ha ritenuto che la controversia dovesse essere devoluta al collegio arbitrale individuato dalla clausola 15.1 dell’Accordo intercorso tra le parti;

ritenuto.

che, secondo la tesi di parte ricorrente, la domanda introdotta dinanzi al Tribunale di Catania, poichè proposta al fine di conseguire il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, non consentiva la applicazione della clausola contenuta all’art. 15.1 dell’Accordo che conteneva una clausola compromissoria evidentemente applicabile alle sole controversie di titolo contrattuale scaturenti dal negozio stipulato tra le parti;

che, più precisamente, la predetta clausola compromissoria non era sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 808 bis c.p.c., introdotta nel nostro ordinamento per rendere possibile il deferimento ad arbitri di controverse future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinali, in quanto il rapporto extracontrattuale cui era riconducibile la domanda giudiziale non era stato espressamente contemplato;

ritenuto.

che la parte resistente ha affermato la correttezza della decisione impugnata in considerazione del tenore letterale della clausola compromissoria e del disposto dell’art. 808 quater c.p.c. secondo cui “nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”;

che, in ogni caso, la stessa parte resistente ha riproposto, in via gradata, l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania assumendo, in primo luogo, come le controversie conseguenti all’Accordo, ove non deferite agli arbitri, dovessero essere devolute alla competenza territoriale esclusiva del foro di Milano, individuato dalle patti come foro convenzionale, e sostenendo, in secondo luogo, ed in via ulteriormente gradata, come, anche ove fossero inapplicabili alla presente fattispecie tanto alla clausola 15.1. che la clausola 15.2. dell’Accordo, il tribunale terretorialmente competente dorrebbe individuarsi in quello di Civitavecchia;

osserva.

Va preliminarmente evidenziato che le considerazioni che seguono terranno conto, non solo della applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria di cui al punto 15.1. dell’Accordo, ma anche delle ulteriori eccezioni di incompetenza territoriale tempestivamente svolte dalla parte convenuta e, peraltro, riproposte in questa sede.

Invero, secondo l’orientamento della Suprema Corte, dal quale non pare opportuno discostarsi, poichè il regolamento ha la funzione di individuare in modo definitivo il giudice competente a conoscere della controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata e possono, conseguentemente, riguardare anche questioni che non abbiano costituito oggetto del ricorso ex artt. 42 c.p.c. e ss. di guisa che la decisione finale può risultare in contrasto con quanto ritenuto nella sentenza impugnata ed affermare,, comunque, la competenza di un tribunale diverso da quello onginariamente investito del giudizio (da ultimo Cass. n. 25232/2014; in precedenza n. 18040/2007; n. 2591/2006).

Ciò premesso, il regolamento appare fondato anche se in relazione, non all’eccezione svolta in via principale (e, dunque, con riguardo alla necessita di devolvere la controversia agli arbitri), ma all’eccezione di incompetenza territoriale svolta con riguardo al foro convenzionale.

Innanzitutto, nel caso di specie non sembra possa invocarsi la applicazione della clausola 15.1. dell’Accordo (che devolve agli arbitri la competenza a conoscere della controversia), e ciò avuto riguardo al tenore degli artt. 804 bis e 804 quater c.p.c. ratione temporis alla fattispecie) nonchè alla intenzione delle parti come desumibile dall’esame del contratto da esse sottoscritto.

L’art. 15 dell’Accordo da cui nasce la presente controversia recita: “15.1. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento arbitrale nazionale della camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano (..) Il procedimento arbitrale così instaurato avrà natura rituale. 15.2. Foro competente: Fermo restando quanto sopra disposto, si conviene che ogni eventuale controversia o vertenza comunque relativa asl presente Accordo che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano”.

Ciò premesso, occorre prima di tutto stabilire quale ambito applicativo abbia la clausola compromissoria e, cioè, se alla stessa siano riconducibili le sole controversie contrattuali o anche quelle extracontrattuali “riconducibili” al negozio.

A quanto pare, la questione non può essere agevolmente risolta in virtù del dato letterale della clausola 15.1 che anzi imporrebbe di propendere per una lettura restrittiva; è, perciò, necessario venficare se possa soccorrere, a favore della interpretazione più ampia, il disposto dell’art. 804 quater c.p.c. a tenore del quale i dubbi interpretativi dovrebbero essere risolti a favore dell’arbitrato.

Sennonchè, sembra preferibile sostenere che la questione non possa essere risolta alla sola stregua dell’art. 804 quater c.p.c.

Nonostante la questione sia a tutt’oggi ampiamente dibattuta pare potersi affermare che, giusta il disposto dell’art. 804 bis c.p.c., quando le parti intendano devolvere agli arbitri anche le controversie extracontrattuali scaturenti da un accordo negoziale, debbono prevederlo espressamente. Più precisamente, cioè, dato il tenore dell’art. 804 bis c.p.c., non pare potersi sostenere che l’art. 804 quater c.p.c. consenta sempre e comunque, pur in difetto di una espressa estensione della clausola compromissoria, di ricondurre a quest’ultima, quando il suo tenore letterale sia equivoco, non solo le controversie contrattuali ma anche le vicende extracontrattuali connesse alla medesima vicenda negoziale.

Muovendo da queste considerazioni è allora preferibile sostenere che l’art. 804 quater c.p.c. consenta una interpretazione favorevole alla competenza arbitrale tutte le volte in cui sorga contrasto sulla portata della clausola compromissoria fermo restando che il deferimento agli arbitri delle controversie extracontrattuali connesse a vicende negoziali debba essere espressamente prevista.

Muovendo da tale premessa, è allora agevole affermare che, in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce vada interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo contrattuale, con conseguente esclusione delle diverse controversie rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico.

Non pare, dunque, condivisibile la tesi sostenuta dal tribunale di Catania secondo cui, nel caso in esame, dovrebbe applicarsi la clausola compromissoria in quanto “necessario presupposto logico e fattuale da cui sono scaturiti i comportamenti asseritamente lesivi è il rapporto oggetto di disciplina in sede di Accordo” dato che la domanda proposta dalla Wind Jet S.p.a. si fonda sui comportamenti tenuti da Alitalia – Compagnia Aerea Italiana prima della stipula dell’Accordo e sull’assunto condizionamento dell’attività imprenditoriale della Wind Jet S.p.a. realizzato sfruttando la posizione assunta da Alitalia nei confronti di Wind Jet S.p.a. a causa della stipula dell’accordo.

L’accordo, in realtà, stando alla prospettazione della domanda giudiziale, si configura come mero accidente fattuale che ha reso possibile il compimento delle condotte asseritamente imputabili ad Alitalia che non realizzane una violazione degli obblighi negoziali assunti ma si pongono come il mezzo per violare il principio del neminem laedere.

Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Catania, deve escludersi che la clausola compromissoria stabilita dall’art. 15.1., riferita alle controversie nascenti dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti, sia applicabile alla controversia oggetto di causa.

Le conclusioni sin qui raggiunte sembrano vieppiù avvalorate dal contenuto della clausola 15.2 che individua il foro convenzionale con riferimento a tutti i casi non riconducibili alla clausola compromissoria.

Anche ove si fosse voluta invocare la interpretazione dell’art. 808 quater c.p.c. per risolvere in chiave estensiva i dubbi interpretativi connessi alla applicazione della clausola compromissoria, il tenore letterale della clausola 15.2 dovrebbe comunque imposto diversa conclusione.

Non avrebbe, infatti, avuto alcun senso stabilire un foro convenzionale per le controversie connesse al contratto se la intenzione delle parti fosse stata quella di devolvere agli arbitri ogni vicenda scaturente dall’Accordo per titolo contrattuale ed extracontrattuale.

Sembra, piuttosto, che le pani abbiano, invece, inteso, con formula di salvezza, stabilire che, se la controversia, avuto riguardo al suo titolo, non dovesse risultare riconducibile alla competenza arbitrale, essa dovrebbe comunque essere devoluta al giudice ordinario, in applicazione del foro convenzionale pattuito.

Conforta tale lettura, peraltro, non solo la circostanza che sia stato previsto come il foro convenzionale sia succedaneo alla competenza arbitrale, ma anche il tenore letterale della stessa clausola 15.2 che fa riferimento a “tutte le controversie o vertenze comunque relative al presente accordo”, e non già alle sole controversie “derivanti dall’Accordo” (cfr con riferimento alla possibilità di accedere ad una interpretazione estensiva della clausola contrattuale che individua il foro convenzionale anche solo in virtù del tenore letterale della stessa, cfr Cass. 9 dicembre 2010, n. 24869 ed, in senso parzialmente conforme, Cass. 15 luglio 2013, n. 17334).

In sostanza, pare preferibile affermare che la clausola compromissoria non sia suscettibile di interpretazione estensiva, innanzitutto alla luce del combinato disposto degli artt. 808 bis e quater c.p.c., e, comunque, alla luce del tenore letterale della clausola che individua il foro convenzionale.

La clausola 15.2. da ultimo citata, invece, state la sua ampia portata e soprattutto tenuto conto del fatto che essa, per espressa previsione delle parti, sembra doversi estendere a tutte le controversie connesse al contratto ed aventi anche titolo diverso da quello contrattuale in senso stretto, sembra invece applicarle alla presente fattispecie scaturente da domanda extracontrattuale.

Per le ragioni che precedono, deve allora ritenersi che competente a conoscere della controversia sia il Tribunale di Milano”;

che tali conclusioni sono state notificate alle parti costituite, le quali hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte dal P.M. come sopra riportate, non superate dalle considerazioni contrarie svolte nella memoria di parte ricorrente;

che pertanto va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale vanno rimesse le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale rimette le parti anche per le statuizioni sulle spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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