Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20673 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20673 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 30315-2011 proposto da:
BORATTO ELENA BRTLNE47T7OH274C, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio
dell’avvocato CAMICI GIA/iiMARIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA MAGNI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 09/09/2013

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 623/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 10/05/2011, depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2011 n. 30315 sez. ML – ud. 07-06-2013
-2-

Ric. 2011 n. 30315 sez. ML – ud. 07-06-2013
-3-

FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., avente il
seguente contenuto:
“il consigliere relatore osserva quanto segue.
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 623 del 2011,
pronunciando sull’impugnazione proposta da Boratto Elena nei confronti
del MIUR, avverso la sentenza emessa il 29 marzo 2007 dal Tribunale di
Pistoia, la rigettava. La Boratto, titolare di cattedra di “sbalzo e cesello”
presso l’Istituto d’Arte Policarpo Petrocchi, aveva adito il Tribunale per
ottenere il risarcimento del danno alla salute. Il Tribunale riconosceva che
alcune delle patologie denunciate (farino-laringite ed iperemia
congiuntivale) fossero riconducibili con nesso causale all’esposizione
lavorativa.
Nel determinare il danno il Tribunale sottraeva la quota
indennizzata dall’INAIL.
Per la cassazione della sentenza resa in secondo grado ricorre la
Boratto prospettando un motivo di ricorso.
Resiste il MIUR con controricorso e ricorso incidentale.
Preliminarmente va disatteso, in quanto manifestamente infondato,
il motivo del ricorso incidentale incentrato sull’omessa pronuncia da parte
del giudice d’appello sul ricorso incidentale proposto in secondo grado dal
MIUR. Ed infatti, costituisce principio più volte affermato che la portata
precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non
soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione (Cass., n. 16152 del 2010).
Nella specie, anche se nel dispositivo si afferma “rigetta l’appello”,
nella motivazione, la Corte d’Appello, prima afferma di definire il thema
decidendum in base a quanto devoluto sia con il ricorso principale che con
quello incidentale, e dopo aver vagliato lo stesso, conclude “sia l’appello
principale che quello incidentale vanno, dunque, rigettati”.
Con l’unico motivo di ricorso, la Boratto deduce omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in merito alla pronuncia sulla domanda di
risarcimento del danno morale.
Occorre ricordare che la Corte d’Appello con riguardo al danno
extrapatrimoniale, riteneva corretta la quantificazione operata dal Tribunale.
Quest’ultimo, infatti, afferma la Corte d’Appello, ha tenuto conto delle
componenti risarcibili, ed ha attribuito alla lavoratrice la somma di 11.100,00
euro (sala va detrazione dell’indennizzo INAIL), che corrisponde ai parametri
d’uso. In tale somma la Corte d’Appello, riteneva potersi ricomprendere la
quota di danno non patrimoniale diverso da quello biologico e che la Boratto
riferiva all’impossibilità di rendere la prestazione di insegnante nel
laboratorio. Rilevava il giudice di secondo grado che andava tenuto infatti in
conto che l’allontanamento forzoso se in parte è stato determinato dalle
patologie ricollegate con nesso di causa all’esposizione lavorativa, in parte è
pure attribuibile alle diverse patologie comuni delle quali la Boratto è risultata
affetta.
Il motivo è inammissibile.
L’esposizione del motivo, lungi dal censurare le statuizioni della
sentenza d’appello, in particolare con riguardo a quanto affermato circa il
risarcimento del danno non patrimoniale, si sostanzia nella prospettazione di

Roma, 7 giugno 2013
Il Presidente

t

argomenti a diretto sostegno della domanda che origina il presente giudizio —
nesso causale tra le patologie e l’attività lavorativa, risarcimento del danno tant’è che nella parte finale dell’esposizione si legge “È evidente pertanto che la
ricorrente abbia diritto a vedersi liquidare anche il danno morale, nella misura
richiesta o in quella che verrà ritenuta di giustizia”. Pertanto il motivo di
ricorso non investe la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello di
Firenze”.
Il Collegio, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la
medesima sentenza, condivide e fa proprie le considerazioni che precedono,
rilevando, in particolare, che il ricorso della B o ratto è inammissibile per
difetto dell’indicazione — prescritta ex art. 366, comma 1 , n. 4 .cp.c. delle norme di diritto su cui si fonda il ricorso medesimo, che — anzi — è
strutturato non già come un’impugnazione a critica vincolata (come deve
essere un ricorso per cassazione), ma come un qualunque ricorso ex art.
414 c.p.c. in cui si descrivono le ragioni di fatto e di diritto poste a
suffragio dell’asserita responsabilità contrattuale del MIUR, senza confutare
con specifiche obiezioni i passaggi argomentativi in cui si snoda la
motivazione resa dalla Corte territoriale.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensate tra le
parti le spese di giudizio.

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