Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20672 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 31/07/2019), n.20672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30066-2017 proposto da:

C.S., S.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

ORLANDO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIANGIORGIO CASAROTTO, BARBARA ONORATO;

– ricorrenti –

contro

L.C., T.S., Z.A.,

L.S., L.G., R.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO

MONDELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO DOMENICO

SELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2176/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 09/10/2017 la corte d’appello di Venezia, in riforma di sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Verona nel 2015, ha rigettato la domanda proposta da S.V. e C.S. di risoluzione del contratto del 27/10/2011 tra i medesimi e L.C., L.G., L.S., R.R., T.S. e Z.A., relativo a compravendite di porzioni di un unico terreno, con diverse titolarità, sito in Legnago.

2. A sostegno della decisione la corte d’appello, valutando diversamente le risultanze istruttorie rispetto al tribunale, ha considerato che non fosse emersa in causa la prova del sussistere in capo a S.M. dei requisiti che lo rendessero idoneo all’esercizio del diritto di riscatto di cui alla L. n. 590 del 1965, (qualifica di coltivatore diretto nel biennio precedente); che non risultasse che S.M. avesse intrapreso alcuna azione successiva all’invio della comunicazione del 29/10/2012; che dunque non sussistesse la prova dell’esistenza di un rapporto effettivo di affittanza agraria, stante anche l’elemento del decesso da tempo di C.R., figurante come concedente nella denuncia registrata, il che legittimava la tesi di un’iniziativa unilaterale di registrazione del presunto contratto agrario; che comunque l’asporto e l’aratura dei terreni nel febbraio 2012 non configurassero altro che una isolata molestia da parte di lavoratori, peraltro non riconducibile a S.M..

In tale situazione secondo la corte d’appello non sussisteva la prova di alcuna evizione o pericolo di evizione da parte di quest’ultimo.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S.V. e C.S. su tre motivi. Hanno resistito con controricorso L.C., L.G., L.S., R.R., T.S. e Z.A..

4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio – previo esame delle memorie depositate sia dai ricorrenti sia dai resistenti ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo e il terzo motivo di ricorso (il primo, per “motivazione apparente, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, nonchè “nullità della sentenza” ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in riferimento all’art. 132 c.p.c. (in materia di motivazione); il terzo, per “omesso esame di fatti decisivi” e “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto… con riferimento all’art. 2727 c.c.” (in materia di presunzioni) ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) sono inammissibili.

2. Essi possono essere esaminati congiuntamente per essere comune agli stessi, in parte, la ragione di inammissibilità.

3. I motivi, invero, sono entrambi sostanzialmente tesi – come anche eccepito nel controricorso e come si esplicherà ancora in prosieguo a una rivalutazione degli apprezzamenti probatori svolti dai giudici di merito, espressi nella sentenza impugnata.

3.1. Per il resto, anzitutto la sentenza non viola, nelle parti criticate, alcun criterio in materia di utilizzo delle presunzioni (ciò, quanto al terzo motivo), profilo questo per il quale soltanto è invocabile il sindacato delle corte di legittimità in materia di presunzioni (apparendo invece criticato il risultato del procedimento probatorio presuntivo). In proposito si richiama, in tema di prova presuntiva, che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. ad es. Cass. n. 1216 del 23/01/2006). Nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a proporre una visione alternativa di coordinamento delle risultanze probatorie, non sottoponibile al giudice di legittimità.

3.2. Quanto, poi, alle censure per vizio di motivazione, l’inammissibilità è connessa al fatto che nel presente procedimento, ratione temporis, il testo applicabile dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è quello successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, con la quale novellazione il legislatore ha ridotto il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici; il controllo sulla motivazione non consente dunque più mere critiche alla motivazione, in assenza di indicazione di effettivi “fatti storici” del tutto trascurati. In particolare, la censura di omesso esame, di cui all’art. 360, comma 1 cit., n. 5, secondo la giurisprudenza di questa corte presuppone che l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o della “contraddittorietà” della motivazione (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928). Per quanto attiene alle modalità per dedurre l’omesso esame, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. U n. 8053 del 07/04/2014).

3.3. Ciò posto, nel caso di specie i ricorrenti hanno da un lato dedotto motivazione apparente, perplessa o incomprensibile (primo motivo, anche in riferimento all’art. 132 c.p.c.), dall’altro omesso esame (terzo motivo).

3.2.1. La sentenza tuttavia non si presta alle critiche di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, nel senso rilevante dinanzi chiarito; la motivazione, come si evince dal riepilogo sopra riportato, contiene – nelle pp. 3 a 8 della sentenza – una esaustiva argomentazione, in particolare in ordine alle ragioni che hanno fatto propendere per l’esclusione del sussistere di una reale evizione, trattandosi di una occupazione di durata limitata da parte di soggetti diversi da S.M..

3.2.2. Ciò detto quanto al primo motivo, in ordine al terzo, per omesso esame, va rilevato come lo stesso non proponga un effettivo fatto storico la cui decisività sia stata negletta. Piuttosto, il motivo sollecita una diversa valutazione rispetto a quella operata dai giudici di merito, che denuncia non essere stata “complessiva”, quanto a deposizioni testimoniali e dati documentali (denuncia di contratto verbale d’affitto, dichiarazione di riscatto, ecc.). Il motivo – oltre a non rispettare le prescrizioni sopra riportate in tema di proposizione di censura di “omesso esame” – tende dunque a sottoporre al giudice di legittimità una diversa valutazione fattuale, in relazione ai risultati istruttori, preclusa in cassazione.

4. Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto… con riferimento all’art. 2697 c.c.”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Anche tale motivo sollecita una diversa valutazione rispetto a quella operata dai giudici di merito quanto a deposizioni testimoniali e dati documentali (denuncia di contratto verbale d’affitto, dichiarazione di riscatto, ecc.). Nell’ambito del motivo, peraltro, si ipotizza come applicabile una regola in materia di onere probatorio secondo la quale, una volta che il compratore contesti il fatto oggetto dell’obbligazione di garanzia (la regola è tratta da Cass. sez. U 30/10/2001 n. 13533 in tema di garanzia convenzionale per conformità del bene venduto), sarebbe onere del venditore provare la “conformità” del bene alla previsione contrattuale. Tale regola di riparto dell’onere probatorio, ritenuta applicabile al caso di specie, sarebbe stata violata dalla sentenza impugnata.

4.1. Il motivo, inammissibile per quanto innanzi in ordine alle sollecitazioni di riesame delle risultanze probatorie, è ammissibile in ordine alla questione di onere della prova in materia di garanzia per evizione. Esso è, in tale parte, infondato.

4.2. Invero, mentre è erronea l’assimilazione al caso di specie delle regole probatorie in tema di garanzia per conformità della cosa venduta, come si evince dalla sentenza impugnata (p. 6) la pretesa esistenza sul fondo venduto di un’affittanza agraria, come dedotta dai ricorrenti, dà luogo a una ipotesi di responsabilità ai sensi dell’art. 1489 c.c., per essere la cosa gravata da oneri o diritti reali o di godimento di terzi. Per la relativa azione la giurisprudenza insegna che la domanda del compratore (di risarcimento del danno, al pari di quella diretta ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo) resta ancorata ai presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per poter affermare la responsabilità del venditore, occorrendo che il bene compravenduto sia effettivamente gravato da un onere o un diritto a favore di un terzo, senza che sia sufficiente una situazione di fatto in astratto corrispondente ad un diritto altrui. Ne deriva che la responsabilità del venditore richiede la dimostrazione dell’esistenza di un diritto altrui sul bene, la cui prova non può che essere posta a carico del compratore. (così Cass. n. 29367 del 28/12/2011).

4.3. Da tanto deriva l’infondatezza del motivo.

5. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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