Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20672 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Ruggero

Fauro 62, presso lo studio dell’avv. Federico Spuntarelli,

rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso,

dall’avv. Gabriella Pinna Nossai, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo presso gli indirizzi p.e.c.

avv.gpinnanossai-Pcert.postecert.it e avv.spuntarelli-legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari;

P.L.;

avv. F.F., curatore della minore C.M.M.;

Assessore ai servizi sociali del Comune di Sassari, tutore

provvisorio della minore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/15 della Corte di appello di Cagliari

sezione distaccata di Sassari, sezione per i minori, emessa il 21

maggio 2015 e depositata il 10 giugno 2015, n. R.G. 1387/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Sassari, con sentenza n. 49/2014, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore C.M.M., nata a (OMISSIS) da C.C. e P.L. di cui ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

2. Il T.M. ha rilevato che i genitori della minore già prima della sua nascita avevano trascorso lunghi periodi in carcere per reati contro il patrimonio e legati alla tossicodipendenza. Dopo due mesi dalla nascita di M.M., i genitori venivano nuovamente sottoposti alla misura carceraria e la piccola trascorreva i primi mesi della sua vita all’interno del carcere con la madre. Successivamente, la minore veniva affidata alla zia, C.M.T., che se ne occupava fino a quando, nell'(OMISSIS), collocava M.M. presso un istituto e interrompeva con la nipote qualsiasi tipo di contatto nonostante l’attaccamento della bambina che la riteneva la madre.

3. Il T.M. ha rilevato l’assenza di qualsiasi disponibilità della madre ad assumere la propria responsabilità genitoriale e l’assenza di qualsiasi rapporto della piccola M.M. con il padre.

4. Ha proposto appello C.C., non più soggetto alla carcerazione dal (OMISSIS), che ha contestato la sussistenza dello stato di abbandono rilevando l’atteggiamento ostativo dei servizi sociali a una ripresa dei rapporti con la piccola M.M. e la infondatezza della valutazione negativa circa le sue capacità genitoriali.

5. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari per i minori, con sentenza n. 5/2015, ha respinto l’appello rilevando la mancanza di qualsiasi rapporto affettivo-emotivo fra la minore e il padre, la totale assenza della figura materna, l’indisponibilità dei parenti entro il quarto grado ad assumere, sia pure temporaneamente, un ruolo vicario, l’inserimento della piccola M. in comunità a partire dal (OMISSIS) e la sua aspettativa per una figura genitoriale sostitutiva dopo il doloroso distacco dalla zia T.. La Corte distrettuale ha ritenuto che il ricorrente avesse ancora un lungo cammino di disintossicazione e recupero davanti a sè, incompatibile con le esigenze di cura e educazione della minore, nei cui confronti ha ritenuto altresì necessario evitare ulteriori traumi con il rischio di gravi conseguenze per la sua salute e lo sviluppo della sua personalità.

6. Ricorre per cassazione C.C. che si affida a quattro motivi di impugnazione.

7. Non svolgono difese le parti intimate.

8. Con il primo motivo di ricorso ai deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e art. 61 c.p., nonchè della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 come modificata dalla L. n. 149 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte rigetta la richiesta di svolgimento di CTU sulle capacità genitoriali. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui basa la prognosi negativa delle sue capacità genitoriali sulle sue condizioni passate ma non dispone accertamenti che valutino la situazione attuale.

9. La Corte di appello ha ampiamente motivato sulla necessità di una decisione immediata che consenta alla piccola M.M., che ha ormai otto anni e un passato pieno di abbandoni e di carenze affettive, di poter approdare prima possibile a una situazione familiare stabile e idonea a sostenere la sua crescita. Il tempo e le incertezze che comporterebbe l’inserimento della bambina nella famiglia che il padre ha ricostituito con la prima moglie e la necessità di una preventiva verifica in sede processuale della astratta fattibilità di un tale inserimento sono state ritenute incompatibili con l’interesse superiore della minore.

10. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e art. 61 c.p., nonchè della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 come modificata dalla L. n. 149 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte rigetta la richiesta di audizione della moglie del C. per la verifica dell’idoneità dell’ambiente familiare. Viene censurata la decisione della Corte perchè la prima moglie del C., L.C., è stata ascoltata una sola volta dai servizi sociali ed è stata sbrigativamente descritta come un soggetto “ambiguo”, senza disporre ulteriori accertamenti diretti a valutare in quale ambiente familiare potrebbe crescere la piccola.

11. Le considerazioni di cui al precedente motivo rendono superfluo ribadire l’ottica che ha orientato la decisione della Corte di appello che si è in realtà limitata a rilevare come la tenuta della coppia ricostituita C. – L. sia da considerare comunque a rischio in considerazione dei precedenti momenti di avvicinamento e separazione che hanno caratterizzato il loro rapporto da cui è nata la figlia M.G. anche essa adottata a seguito della dichiarazione di decadenza dei genitori dalla potestà.

12. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e art. 61 c.p., nonchè della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 come modificata dalla L. n. 149 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte ritiene sussistente lo stato di abbandono della minore dopo aver omesso di valutare La sospensione degli incontri della minore con il padre.

13. La Corte distrettuale ha preso atto della valutazione della psicologa dello COMPIA del (OMISSIS) secondo cui sarebbe poco prudente Per il suo benessere psico-fisico un riavvicinamento alla madre o ad altri adulti che non garantiscano una continuità e una base sicura poichè sarebbe deleterio per la minore sperimentare un altro abbandono. Come pure ha riscontrato che dall’ istruttoria emerge “l’assenza di ogni spinta affettiva ed emotiva della minore nei confronti del padre” e l’irrilevanza degli incontri vissuti con assoluto distacco dalla bambina. Purtroppo il lungo tempo intercorso fra la nascita della bambina e la fine della detenzione del padre ha avuto un peso decisivo su questa situazione che richiederebbe una ricostruzione dall’origine del rapporto genitoriale.

14. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e art. 61 c.p., nonchè della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 come modificata dalla L. n. 149 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte rigetta la richiesta di affidamento della minore ritenendo non temporanea la mancanza di idoneo ambiente familiare. Il ricorrente critica la Corte per aver dichiarato lo stato di adattabilità della bambina senza aver valutato la temporaneità del momento di difficoltà della famiglia di origine e senza aver valutato i profondi mutamenti che stanno interessando la vita del signor C., il quale ha saldato i suoi debiti con la giustizia, ha smesso di fare uso di sostanze stupefacenti e sta cercando di ricrearsi una famiglia assieme alla sua prima moglie.

15. Il motivo deve ritenersi infondato per le considerazioni già espresse che escludono l’esistenza di un vizio di motivazione nella decisione della Corte di appello. Il ricorrente chiede in sostanza una inammissibile e diversa valutazione dei fatti che hanno condotto alla dichiarazione di adattabilità non certo sulla base di una situazione temporanea di abbandono o di difficoltà da parte del nucleo familiare ma di una grave situazione di assenza della genitorialità durata sin dalla nascita della bambina.

16. Per questi motivi il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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