Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20672 del 08/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20672 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 17031-2017 proposto da:
PRUlT1 SI’,13. \STIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA C \YOUR, presso la CORTE DI CASSAZION
rappresentato e difeso dall’avvocato PI .\ GRASSI\;
– ricorrente contro
CREDITO V.11;111,1,INKSPI SPA succeduta alla 1’IN.1NZIARI.1
SAN GIACOMO SPA,
persona del legale rappresentante. pro

,
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GP,RMANICO
146, presso lo studio dell’avvocato) I IRN I 1510NIOCC1, rappresentata
e difesa dall’avvocato R()BP,R1’0 PORTO ;
– con troricorren te C017 ti

()

Data pubblicazione: 08/08/2018

PAPPA1 AR1)0 GIUSV13 1-1 ,,,

pRurn ;\’J’1′( )N

11 )1 S. \1Z1ZA

,\TO Ni/I\

NO;

– intimati t\Tverso la sentenza n. 1963/2016 della COME D’.11 3 13 Kli ,0 di

udita la relazione della causa SV( dia nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. I ‘,NR I CO
SCODITT1.

Ric. 2017 n. 17031 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

CATANIA, depositata il 22/12/2016;

Rilevato che:
Biagia Pruiti, Sebastiano Pruiti, Antonino Pruiti e Nunzia Musarra
Amato proposero innanzi al Tribunale di Catania – sezione di Bronte
opposizione avverso l’esecuzione immobiliare avente ad oggetto
immobile di proprietà di Giuseppe Pruiti, rispettivamente padre e

procedente e l’aggiudicatario dell’immobile. Il Tribunale adito rigettò
la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello Sebastiano
Pruiti, Antonino Pruiti e Nunzia Musarra Amato. Con sentenza di data
22 dicembre 2016 la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello
proposto da Sebastiano Pruiti e Antonino Pruiti e accolse parzialmente
l’appello proposto da Nunzia Musarra Amato, dichiarando il diritto di
quest’ultima a conseguire metà del prezzo ricavato dalla vendita
dell’immobile.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che
documentata in base alla relazione notarile era la titolarità in capo al
debitore dell’immobile espropriato, per essere stato integralmente
corrisposto il prezzo allo I.A.C.P., e che, contrariamente al motivo di
appello secondo cui non vi sarebbe stato pagamento integrale del
prezzo per l’imputazione dei pagamenti delle rate agli interessi
anziché al capitale stante il ritardo dei pagamenti medesimi, l’Istituto,
come da dichiarazione del funzionario, aveva ritenuto di imputare i
pagamenti eseguiti in ritardo interamente al capitale, rinunziando
implicitamente agli interessi, non vietando l’art. 1194, comma 2, cod.
civ. al creditore di imputare il pagamento direttamente al capitale e
non agli interessi. Aggiunse, con riferimento al motivo di appello
secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che solo lo
I.A.C.P. avrebbe potuto far valere l’impignorabilità dell’immobile per
essere gli appellanti pregiudicati nella possibilità di abitarlo, che
l’interesse degli appellanti non era meritevole di tutela ai sensi
dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendo prevalere sull’interesse del

3

marito degli opponenti. Si costituirono in giudizio il creditore

creditore a procedere ad esecuzione forzata, e che, anche a voler
ritenere sussistente un loro interesse all’opposizione, quest’ultima
dovrebbe essere qualificata come opposizione di terzo ai sensi
dell’art. 619 cod. proc. civ. e dunque inammissibile per tardività.
Ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano Pruiti sulla base di

relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1194 cod. civ.. Osserva il ricorrente che né il debitore né il
creditore nell’immediatezza avevano imputato il pagamento,
avvenuto 1’8 agosto 1997, al capitale piuttosto che agli interessi e che
ove lo I.A.C.P. avesse inteso accettare il pagamento in conto capitale
e ritenere estinto il debito avrebbe dovuto emettere la quietanza di
pagamento dell’intero prezzo, consentendo l’acquisto dell’immobile e
la relativa trascrizione.
Il motivo è inammissibile. La censura, formulata come denuncia di
violazione di legge, attiene in realtà al giudizio di fatto, ed in
particolare all’accertamento compiuto dal giudice di merito
dell’imputazione del pagamento da parte del creditore al capitale
piuttosto che agli interessi. Trattasi di accertamento non sindacabile
nella presente sede di legittimità se non nei limiti del vizio
motivazionale, non specificatamente denunciato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, con riferimento
all’interesse ad agire, con l’opposizione all’esecuzione era stato fatto
valere il diritto ad occupare legittimamente l’alloggio, con la
possibilità di riscattarlo.

4

tre motivi e resiste con controricorso Credito Valtellinese s.p.a.. Il

Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità ed
anche di comprensibilità non avendo il ricorrente indicato in quale
forma di opposizione, all’esecuzione o di terzo, sia classificabile
l’interesse all’occupazione dell’alloggio dedotto con il motivo di
censura, non apparendo sussumibile né nell’ipotesi dell’art. 615, che

dell’art. 619, che concerne il profilo soggettivo dell’appartenenza,
assumendo lo stesso ricorrente di non essere titolare del diritto di
proprietà del bene.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che,
trattandosi di bene impignorabile in quanto patrimonio indisponibile
dello I.A.C.P. per non essere avvenuto il trasferimento della proprietà
in favore del Pruiti, il rimedio attivabile era quello dell’opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 e non l’opposizione di terzo ai
sensi dell’art. 619.
Il motivo è inammissibile. La censura muove da un presupposto di
fatto, e cioè l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile
dell’ente, non accertato dal giudice di merito, il cui giudizio di fatto è
invece nel senso dell’acquisto dell’immobile da parte del dante causa
dell’odierno ricorrente. Lo scrutinio del motivo presuppone quindi
un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, se
non nei limiti del vizio motivazionale, non specificatamente
denunciato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non
sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.

5

concerne il profilo oggettivo della pignorabilità del bene, né in quella

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola

indete

abile

IALs-

Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA