Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20671 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.31/08/2017), n. 20671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4143-2016 proposto da:
A.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-B, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
FRANCESCO CERTOMA’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A – Società con socio unito soggetta a
direzione e coordinamento di Enel S.p.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZIO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCO
MAMMOLITI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2015 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il
06/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che A.G.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Stilo, l’Enel distribuzione s.p.a., chiedendo che fosse accertato che non era da lui dovuta la somma di Euro 2.211,01 richiesta in pagamento dalla società convenuta, nonchè al risarcimento dei relativi danni;
che si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda;
che, espletata attività istruttoria, il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite;
che, impugnata la pronuncia dall’attore soccombente, il Tribunale di Locri, con sentenza del 6 gennaio 2015, in parziale accoglimento del gravame, ha accertato che non era dovuta, da parte dell’appellante, la somma di Euro 289,41 ed ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza del Tribunale di Locri ricorre A.G.A. con atto affidato ad un motivo; che resiste l’Enel distribuzione s.p.a. con controricorso; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, a seguito del deposito della proposta di decisione da parte del Consigliere relatore, è stata fissata la trattazione del ricorso per l’udienza camerale non partecipata del 9 maggio 2017; che il difensore del ricorrente avv. Andrea Giuseppe Daqua, del foro di Locri, non risulta essere stato avvisato di tale fissazione;
che, parimenti, non è stato ritualmente avvisato neppure il difensore domiciliatario avv. Antonio Francesco Certomà, presso il cui studio in Roma, Circonvallazione Clodia 36/B, il ricorrente ha eletto domicilio, risultando che la comunicazione è avvenuta in cancelleria; che occorre procedere alla fissazione di una nuova udienza camerale dandone tempestivo avviso ai suindicati difensori, onde consentire loro di esercitare le facoltà processuali di cui all’art. 380 – bis c.p.c.;
che, pertanto, la trattazione del ricorso deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte dispone che la trattazione del ricorso venga rinviata a nuovo molo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017