Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20671 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 13/10/2016), n.20671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11479-2015 proposto da:

P.F.A., in proprio e quale socio accomandatario

della fallita “(OMISSIS) S.a.s.”, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LAURA MATEGAZZA 24, presso Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DE MAURO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SAS, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 267, presso

lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO RUPPI giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

S.F., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 160/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Antonio De Mauro difensore del ricorrente che chiede

la rimessione alla P.U.;

udito l’Avvocato Cosimo Ruppi difensore del controricorrente che

insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

1. – La Corte d’appello di Lecce, respingendo il gravame del sig. P.F.A., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto l’opposizione dell’appellante alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. in liquidazione.

La Corte ha respinto la tesi dell’appellante, secondo cui il fallimento del socio accomandatario non può essere dichiarato decorso un anno dalla pubblicazione della delibera di nomina del liquidatore della società.

Il sig. P. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Ha resistito con controricorso il solo curatore del fallimento.

2. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi secondo cui, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 147 – già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabile il termine di un anno dal momento in cui abbia perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata (Corte cost. 319/2000) – il socio accomandatario non potrebbe essere dichiarato fallito decorso un anno dalla pubblicazione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore. Ciò perchè, ad avviso del ricorrente, con la nomina del liquidatore viene meno la responsabilità illimitata dei soci accomandatari: la quale è indissolubilmente legata alla titolarità di poteri gestori da parte dei medesimi, poteri cessati, appunto, a seguito della nomina del liquidatore.

2.1. – La tesi del ricorrente è manifestamente infondata, perchè la messa in liquidazione di una società in accomandita semplice (o di una società di persone in genere) non fa venir meno la responsabilità dei soci accomandatari (o dei soci in genere, nelle altre società personali). Nessuna norma, infatti, lo prevede, nè tale conseguenza può farsi derivare dall’attribuzione dei poteri di gestione a un liquidatore. Non è veto, infatti, che la responsabilità illimitata dei soci accomandatari derivi dalla loro qualità di amministratori della società, dato che, se è vero che amministratori della società in accomandita semplice non possono essere altri che i soci accomandatari, non è tuttavia vero che tutti i soci accomandatari siano necessariamente amministratori (artt. 2319 e 2320 c.c.); onde ben possono esistere soci accomandatari, come tali illimitatamente responsabili, privi dei poteri gestori degli amministratori, che sono analoghi, per quanto qui rileva, a quelli, più limitati, del liquidatore, sui quali fa leva il ricorrente;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di pane ricorrente;

che pertanto il ricorso va respinto;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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