Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20671 del 08/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20671 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 16005-2017 proposto da:
CALZO1 AR1 CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI 1)1 CA881\Z1ONV,
rappresentata e difesa dall’avvocato G I ANI l)( )DICI;
– ricorrente contro
131ANCARD1 DlONIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VI Al i

I 1 .ICO 38, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SINOPOIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato \I ATTI B1N li i I;
– controricorrente contro
T.\i\C\R\I

\1:1E1;

Data pubblicazione: 08/08/2018

- intimato avverso la -s.sentenza n. 572/452017 della CORTIF,
13R1 ‘…S(-

1)1 3 1Th1,0

\, depositata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

SCODITT1.

Ric. 2017 n. 16005 sez. M3 – ud. 10-07-2018
-2-

partecipata del 0/07/2018 dal ( ,onsigliere Dott. I NRICO

Rilevato che:
Dionigi Biancardi convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Mantova Cristina Calzolari e Valter Malacarne chiedendo declaratoria
d’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita
immobiliare stipulato dai convenuti in data 29 marzo 2006 in quanto

2004 emesso per l’importo di Euro 9.115,83. Il Tribunale adito
accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Cristina
Calzolari. Con sentenza di data 21 aprile 2017 la Corte d’appello di
Brescia rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che ricorreva
l’eventus damni per avere il Malacarne ceduto la nuda proprietà
dell’unico bene immobile di cui era proprietario per la quota pari alla
metà e che irrilevante ai fini della garanzia patrimoniale per il credito
del Biancardi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, era la
circostanza che sull’immobile fosse iscritta ipoteca a favore di Banca
Intesa per un importo pari o superiore al valore del medesimo
immobile. Aggiunse che la consapevolezza del pregiudizio in capo al
terzo acquirente prescindeva dalla specifica conoscenza dello specifico
credito e che, a fronte della difficoltà economica del mutuatario
Malacarne la quale aveva comportato la stipulazione di nuovo mutuo
e la necessità che la Calzolari si costituisse terza datrice d’ipoteca in
relazione all’immobile di cui con il convivente era comproprietaria,
con il rischio di un’esecuzione immobiliare, la Calzolari medesima non
poteva non rappresentarsi la circostanza che la cessione della quota
di cui il Malacarne era titolare «azzerava in radice la garanzia
patrimoniale per i creditori diversi dalla banca e quindi anche
dell’appellato Biancardi».
Ha proposto ricorso per cassazione Cristina Calzolari sulla base di
due motivi e resiste con controricorso Dionigi Biancardi. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo e di

3

lesivo del suo credito fondato su decreto ingiuntivo di data 21 luglio

inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato
l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata
presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione

proc. civ.. Osserva la ricorrente che la corte territoriale non ha tenuto
conto di un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui ove l’azione sia promossa da creditore chirografario
rispetto a bene sottoposto ad ipoteca il pregiudizio va valutato in
relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del chirografario
rispetto all’entità della garanzia reale (Cass. n. 16464 del 2009 e n.
25733 del 2015) e che nel caso di specie l’entità del credito ipotecario
non avrebbe consentito la soddisfazione delle pretese chirografarie.
Il motivo è manifestamente infondato. L’indirizzo di questa Corte
richiamato nel motivo di censura appare minoritario rispetto a quello
, p_ vC, Q_
maggioritario che si è andato onsolidando fi9,a_a-4i-rec-ente, e che il
Collegio condivide, secondo cui in tema di azione revocatoria
ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto
dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere,
l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come
“eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneità
dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile
incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla
ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del
compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il
futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un
ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. 13 agosto 2015,
n. 16793; 10 giugno 2016, n. 11892; 25 maggio 2017, n. 13172; 12
marzo 2018, n. 5860). In particolare si fa qui espresso rinvio agli

4

dell’art. 2901 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.

argomenti contenuti in Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 a
confutazione del diverso indirizzo richiamato nel motivo di censura.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2729 e 2901 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha

su un fatto, il nuovo mutuo del gennaio 2006, che non ha nulla a che
vedere con il pregiudizio al creditore, riguardando la situazione
debitoria con Banca Intesa regolarizzata con la stipulazione del nuovo
mutuo, e rispetto alla quale era da riferire la rappresentazione
psicologica della Calzolari, e che pertanto era illogico ritenere che
dalla conoscenza di una precedente e ormai sanata difficoltà
economica nei riguardi della banca, non più attuale al momento della
compravendita, si potesse inferire la conoscenza di recare pregiudizio
a creditori diversi dalla banca e quindi anche al Biancardi. Aggiunge
che non si può dedurre la conoscenza di un pregiudizio da un unico
fatto in cui pregiudizio non v’è e che in nessun atto delle fasi di
merito era stata dedotta la conoscenza o conoscibilità da parte della
Calzolari di creditori diversi dalla banca. Precisa al riguardo che il
giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti e che nella sentenza impugnata non vi è traccia di
presunzioni. Osserva inoltre che l’onere della prova della
consapevolezza del pregiudizio incombe sull’attore e che il
presupposto soggettivo non poteva ritenersi provato.
Il motivo è inammissibile. Non sussiste la ragione di
inammissibilità evidenziata nel controricorso, secondo cui non si
sarebbe denunciata la violazione dell’art. 2729 ma l’illogicità
dell’apprezzamento dei fatti, che è giudizio riservato al giudice di
merito. Ed invero la denuncia di illogicità nell’articolazione del motivo
pare riferirsi all’errore in cui il giudice di merito sarebbe incorso nel
considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo è

5

illogicamente fondato la prova del presupposto della scientia damni

sotto un profilo logico generale e dunque quale errore di sussunzione
(cfr. Cass. Sez. U. 24 gennaio 2018, n. 1785). Il profilo di
inammissibilità del motivo risiede altrove.
La censura difetta di decisività in quanto non risulta impugnata la
ratio decidendi secondo cui la consapevolezza del pregiudizio in capo

specifico credito, ratio

peraltro corrispondente all’indirizzo di questa

Corte secondo cui ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente
la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza
patrimoniale del primo, non essendo necessaria la conoscenza, da
parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione,
invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a
titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (fra le tante Cass.
5 luglio 2013, n. 16825). La censura riferita al giudizio presuntivo è
improduttiva di effetti in quanto rimane ferma la statuizione secondo
cui ai fini della consapevolezza del pregiudizio non rileva la
conoscenza dello specifico credito per cui è stata promossa l’azione
revocatoria. Il rilevare che la conoscenza di altro debito, ormai
«sanato», non possa fungere neanche in astratto da presupposto
della catena inferenziale non incide su una decisione la quale, ai fini
del riconoscimento dell’esistenza della consapevolezza del
pregiudizio, poggia sulle circostanze della cessione dell’unico bene di
cui il debitore era titolare da un lato e dell’irrilevanza della
conoscenza dello specifico credito alla base dell’azione ai sensi
dell’art. 2901 dall’altro.
Infine va osservato che nella censura si scambia la violazione
della regola dell’onere della prova con il mancato assolvimento
dell’onere, che è giudizio di fatto riservato al giudice di merito,
impugnabile in sede di legittimità solo nei termini del vizio

6

al terzo acquirente prescindeva dalla specifica conoscenza dello

motivazionale (nei limiti consentiti per il caso di specie dall’art. 348 ter cod. proc. civ.).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio

dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 10 luglio 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Annendola

&L,

Oy\AA

2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA