Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20670 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 31/07/2019), n.20670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24337-2017 proposto da:

C.F., P.A.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO MANCUSO;

– ricorrenti –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SILVESTRO PLUMARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.F. e P.A.V. hanno convenuto Z.A. innanzi al tribunale di Nicosia per sentir accertare l’inesistenza di servitù di passaggio su stradella di loro proprietà, proprietà che il convenuto ha chiesto in riconvenzionale accertarsi acquistata dallo stesso per usucapione.

2. In riforma della sentenza di primo grado accertativa dell’acquisto per usucapione e di conseguente rigetto della domanda principale, quest’ultima è stata accolta dalla corte d’appello di Caltanissetta, che ha ritenuto inammissibile la riconvenzionale in quanto proposta tardivamente.

3. La sentenza della corte d’appello è stata cassata da questa corte di legittimità, con rinvio alla corte d’appello di Palermo. Secondo la sentenza di cassazione, i giudici del merito avrebbero dovuto comunque esaminare le difese formulate nella comparsa di costituzione dal convenuto, tenendo conto di quanto era stato dal medesimo dedotto in merito all’invocato acquisto per usucapione e alle circostanze di fatto sulla base delle quali era fondata quella che andava considerata quanto meno come un’eccezione riconvenzionale tempestivamente sollevata, posto che, in relazione alle eccezioni, nessuna decadenza era comminata dall’art. 167 c.p.c., nel testo in vigore all’epoca dell’instaurazione del giudizio.

4. Riassunto il giudizio, con sentenza depositata il 26/06/2017 la corte d’appello di Palermo, dando atto dell’intervenuto rigetto della domanda riconvenzionale tesa all’accertamento dell’usucapione, ha proceduto a nuovo accertamento dei fatti e, ritenendo fondata l’eccezione di usucapione proposta dal signor Z., ha disatteso la domanda in negatoria dei signori C.- P..

5. A sostegno della decisione la corte d’appello – pur dato atto che “lamentano gli appellanti che non è stata dimostrata l’esistenza di opere visibili cui ricondurre l’esercizio di fatto del passaggio sulla stradella” (p. 2) – ha comunque valutato le deposizioni testimoniali in ordine al passaggio, ritenendolo provato per il tempo necessario all’usucapione; ha ritenuto non allegato e non provato l’abbandono dell’esercizio; ha ritenuto dunque fondata l’eccezione di usucapione.

6. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.F. e P.A.V. su due motivi. Ha resistito con controricorso Z.A..

7. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio esaminata altresì la memoria illustrativa depositata dal controricorrente – ha come segue condiviso la medesima proposta del relatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1061 c.c., per avere i giudici di merito riconosciuto fondata l’eccezione di usucapione della servitù di passaggio sulla stradella in assenza dell’accertamento delle opere visibili destinate all’esercizio, e ciò pur a fronte di espressa eccezione di inesistenza delle opere stesse dell’odierna parte ricorrente.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo, relativo a omesso esame di fatto decisivo in tema di utilitas della servitù.

1.2. Come si evince dal sopra riportato riepilogo della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 1061 c.c., i giudici di merito hanno riconosciuto fondata l’eccezione di usucapione della servitù di passaggio sulla stradella in assenza dell’accertamento dell’esistenza di opere visibili destinate all’esercizio; opere che gli odierni ricorrenti avevano assunto come inesistenti.

1.3. La questione era stata espressamente posta con motivo d’appello dagli odierni ricorrenti (cfr. p. 4 della citazione in appello innanzi alla corte d’appello di Caltanissetta e p. 8 del ricorso per cassazione ora esaminato) e, del resto, è richiamata dalla stessa sentenza impugnata (p. 2 della motivazione ove si dà dato atto che “lamentano gli appellanti che non è stata dimostrata l’esistenza di opere visibili cui ricondurre l’esercizio di fatto del passaggio sulla stradella”).

1.4. Tuttavia, il motivo non ha ricevuto alcuna trattazione, ciò che concreta – oltre che un’omessa pronuncia, non dedotta – una violazione dell’art. 1061 c.c., per essere l’apparenza posta da tale disposizione codicistica come requisito per l’usucapibilità delle servitù. 1.5. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Cass. n. 24856 del 21/11/2014 e n. 13238 del 31/05/2010) ha chiarito che il requisito dell’apparenza della servitù, di cui all’art. 1061 c.c., necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che l’apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell’univocità della funzione oggettiva delle opere rispetto all’uso della servitù stessa; tale accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. n. 22913 del 26/9/18).

1.6. Quanto innanzi premesso consente anche di trattare la deduzione che il controricorrente svolge in memoria, ove si rappresenta che le opere visibili risulterebbero esistenti, che la loro esistenza sarebbe desumibile ex actis nella parte in cui emergerebbe che siano stati rimossi precedenti segni di confine, nonchè che infine le opere visibili stesse siano da identificarsi proprio in tale mancanza di segni di confine.

1.6.1. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi come tale deduzione non possa essere in questa sede esaminata, per la parte in cui sottopone al giudice di legittimità l’esigenza di effettuare un accertamento in fatto, non immediatamente riscontrabile in atti, ma che presuppone una considerazione di uno stato dei luoghi, oltre che una complessiva valutazione di ogni altro elemento probatorio anche ulteriore rispetto agli elementi indicati in memoria concernente i luoghi stessi.

1.6.2. Per quanto attiene, invece, al profilo giuridico della deduzione, proponendo la parte odierna controricorrente che sia da considerarsi opera visibile e destinata univocamente all’esercizio della servitù un quid che, in effetti, è più che altro un’assenza di opere, e precisamente l’assenza di segni di confine (siccome asseritamente rimossi), può osservarsi come, nell’ambito delle valutazioni di sua spettanza, il giudice del rinvio dovrà comunque attenersi ai seguenti principi di diritto, di chiarimento rispetto a quelli enunciati sub 1.5, per i quali:

– la visibilità delle opere, ai sensi dell’art. 1061 c.c., deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell’obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante (cfr. ad es. Cass. n. 24401 del 17/11/2014);

– le opere devono essere permanenti e obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, oltre che rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. ad es. Cass. n. 13238 del 31/05/2010);

– in materia di passaggio, non è pertanto sufficiente l’esistenza di un percorso idoneo allo scopo, essenziale viceversa essendo che esso mostri di essere stato posto in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, con un quid pluris che evidenzi la predetta specifica destinazione all’esercizio della servitù (cfr. Cass. n. 13238 del 2010 cit., n. 7004 del 17/03/2017 e n. 25355 del 25/10/2017).

3. In definitiva il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Palermo in diversa sezione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Palermo, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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