Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20670 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7736 – 2015 R.G. proposto da:

A.A.M., – c.f. (OMISSIS) – C.E. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ildebrando

Goiran, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Ugo Sardo che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Stefano Montesi li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS);

– resistente –

Avverso la sentenza n. 3718 del 17.2.2015 del tribunale di Roma;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 14 giugno

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il ricorso, dichiararsi la competenza del tribunale

adito ed annullarsi la sentenza impugnata.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 7.7.2011 A.A.M. e C.E. citavano a comparire innanzi al tribunale di Roma il condominio di (OMISSIS), così esperendo impugnazione avverso la delibera assunta in data 3.6.2011 dall’assemblea condominiale con cui era stata regolamentata la fruizione dei posti auto nell’autorimessa di 107 mq. di pertinenza del condominio.

Esponevano che la delibera pregiudicava il diritto di essi attori al libero utilizzo di qualsiasi spazio adibito a parcheggio.

Chiedevano dichiararsi la nullità ovvero annullarsi l’impugnata delibera.

All’udienza dell’1.3.2013, fissata per l’assunzione del formale interrogatorio, si costituiva il condominio.

Dipoi, assunte all’udienza del 26.11.2013 le prove testimoniali, precisate all’udienza del 6.5.2014 le conclusioni e differita la causa all’udienza del 9.2.2015 per la discussione orale, unicamente con memoria in data 8.1.2015 il condominio convenuto “sollevava per la prima volta (…) l’incompetenza per materia, trattandosi, a suo dire, di materia afferente alla regolamentazione di cose comuni e, pertanto, di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., n. 2” (così ricorso, pag. 5).

Indi, all’esito della discussione orale, con sentenza n. 3718/2015 il tribunale adito in accoglimento della formulata eccezione dichiarava la propria incompetenza ratione materiae e la competenza ex art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2, del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimetteva le parti, e condannava gli attori a rimborsare al condominio le spese di lite.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza A.A.M. e C.E.; hanno chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Roma con ogni statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio non ha depositato scritture difensive.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità A.A.M. e C.E. deducono in primo luogo che l’impugnata sentenza viola l’art. 38 c.p.c., commi 1 e 3.

Adducono che con la impugnata statuizione il tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza ben oltre “i termini entro i quali la questione poteva essere eccepita dalle parti o ritenuta dal giudice” (così ricorso, pag. 7).

Adducono in particolare che il condominio convenuto, costituitosi tardivamente, ossia oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1), 2) e 3), non ha eccepito l’incompetenza per materia del tribunale all’atto della costituzione nè nel prosieguo istruttorio, ma “soltanto con il deposito della memoria conclusiva, avvenuto il 8/1/2015, a seguito del rinvio per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.” (così ricorso, pag. 7); che, dunque, il condominio ha formulato l’eccezione di incompetenza “oltre il termine decadenziale previsto dal combinato disposto degli artt. 38, 166 e 167 c.p.c.” (così ricorso, pag. 8); che, del resto, l’art. 163 c.p.c. contempla tra i requisiti indefettibili della citazione, al n. 7, l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c. comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

Adducono al contempo che anche il potere del giudice di rilevare ex officio l’incompetenza per materia deve essere esercitato entro e non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., cosicchè “la contestazione svolta dalla controparte non poteva, nè può, intendersi neppure come un invito diretto a sollecitare il Giudice di primo grado all’esercizio del potere officioso a questi attribuito” (così ricorso, pag. 9).

Col ricorso a questa Corte di legittimità A.A.M. e C.E. deducono in secondo luogo che l’impugnata sentenza viola l’art. 91 c.p.c..

Adducono che ha errato il tribunale di Roma, allorchè ha condannato essi ricorrenti a rimborsare a controparte le spese di lite; che quindi alla caducazione del provvedimento impugnato deve “conseguire anche la caducazione della parte relativa alla condanna alle spese processuali” (così ricorso, pag. 11).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ sufficiente, per un verso, ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità, a tener del quale, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; cosicchè il giudice non può rilevare tale incompetenza nell’ordinanza con la quale, all’esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell’art. 183 c.p.c., comma 7, decida in ordine all’ammissione dei mezzi di prova (cfr. Cass. (ord.) 5.3.2014, n. 5225; Cass. 19.2.2009, n. 4007, secondo cui l’incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita o rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 1 (nel testo Introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 in vigore dal 30.4.1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l’incompetenza non sia stata eccepita o rilevata).

E’ sufficiente, per altro verso, dar atto, siccome d’altronde dà atto lo stesso giudice a quo, che il condominio si è costituito, per giunta, allorchè erano già decorsi i termini accordati ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6; che “nè, in ogni caso, la sua comparsa di costituzione (depositata (…) tardivamente), recava traccia di siffatta eccezione preliminare e pregiudiziale” (così ricorso, pag. 9); che il rilievo officioso dell’incompetenza milione materiae è, evidentemente, avvenuto ben oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c..

Ovviamente, circa la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., basta ribadire il principio, fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la cassazione anche parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo); cosicchè la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all’esito della lite (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 4.7.2003, n. 10615).

Il buon esito dell’esperito ricorso per regolamento di competenza impone quindi la cassazione della sentenza n. 3718 del 17.2.2015 del tribunale di Roma. Va dunque dichiarata la competenza del tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza n. 3718 del 17.2.2015 del tribunale di Roma, dichiara la competenza del tribunale di Roma, dinanzi al quale nel termine di legge rimette le parti anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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