Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2067 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 29/01/2021), n.2067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22100/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

I.PE.M. – INDUSTRIA PETROLI MERIDIONALE SPA, rappresentata e difesa

dall’avv. Angelo Contrino, elettivamente domiciliata in Roma, via

Buccari n. 3, presso lo studio dell’avv. Fabio Madama.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 13, n. 503/13/16, pronunciata il 27/01/2016,

depositata il 29/02/2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01 dicembre 2020

dal Consigliere Riccardo Guida.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito l’avv. Pasquale Pucciarello l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.PE.M. – Industria Petroli Meridionale S.p.a. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRES, per l’annualità 2008, costi consistenti in “compensi reversibili”, erogati dalla contribuente, nel 2009, a due società partecipanti al suo capitale sociale per l’attività d’amministrazione svolta a proprio favore da dipendenti delle partecipanti.

2. La C.T.P. di Bari accolse il ricorso, con sentenza (n. 1139/2015) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della società, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate sul rilievo che, trattandosi di costi per “compensi reversibili”, non spettanti all’amministratore in quanto tale, ma di pertinenza della società controllante (di cui l’amministratore è dipendente), la quale è titolare di reddito d’impresa e deve imputare i propri ricavi per competenza, consequenzialmente, la società controllata ha dedotto il relativo costo, ai fini delle imposte dirette, nell’esercizio di competenza. In antri termini, la C.T.R. ha escluso che sia applicabile il criterio di deduzione del costo per cassa, nell’esercizio in cui il compenso è stato corrisposto, secondo quanto è previsto per la diversa ipotesi di compensi spettanti direttamente agli amministratori delle società, ai sensi dell’art. 95, comma 5, t.u.i.r..

3. L’Agenzia ricorre per cassazione con un motivo; la società ha depositato il controricorso e una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA IDECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso (“1. Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5 e art. 109 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere affermato che i costi connessi ai compensi erogati non direttamente agli amministratori, ma alle società di cui essi erano dipendenti, c.d. “compensi reversibili”, fossero imputa bili secondo il criterio di competenza, anzichè “per cassa”, come stabilito dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r..

1.1. Il motivo non è fondato.

Nelle dinamiche interne ai gruppi societari, accade sovente che la società controllante/partecipante affidi l’incarico di amministratore nel board della società controllata/partecipata ad un dipendente (di solito un dirigente), proprio o di altra società del gruppo. In tal caso, la controllata corrisponde il compenso dell’amministratore direttamente alla società della quale questi è dipendente e l’emolumento concorre alla formazione del reddito d’impresa della società controllante nel periodo di competenza.

Simmetricamente al detto criterio di tassazione del compenso come reddito d’impresa della controllante, per quanto attiene al costo sopportato dalla società controllata, trova applicazione la disciplina generale dell’art. 109, t.u.i.r., della deduzione dei costi “per competenza”, con esclusione, quindi, dell’art. 95, comma 5, t.u.i.r., al quale, errando, fa riferimento l’A.F., che prevede la diversa ipotesi della deducibilità dal reddito d’impresa, nell’esercizio in cui sono corrisposti (secondo il principio di cassa), dei compensi erogati direttamente agli amministratori.

La questione è stata recentemente risolta, nei termini appena illustrati, da questa sezione tributaria (Cass. 16/10/2020, n. 22479), che ha avuto modo di chiarire che: “In questi casi (…) la società non versa alcun compenso all’amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra società, ma si limita a versare a quest’ultima un corrispettivo per l’utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell’attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione. La situazione fattuale non è, quindi, riconducibile alla fattispecie (…) della deduzione del costo rappresentato dal compenso all’amministratore, mancando l’erogazione di somme di denaro a tale titolo a colui che ha svolto l’attività gestoria. L’inapplicabilità della disciplina della deduzione del costo per attività di amministrazione societaria e del relativo principio, eccezionale, di cassa, determina, in applicazione delle regole generali sui componenti del reddito di impresa, la rilevanza del costo quale spesa per prestazione di servizi e la sua deducibilità secondo il principio di competenza (…)”;

Nella specie, la decisione impugnata è coerente con l’enunciato principio di diritto.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00, a titolo di compenso, Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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