Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2067 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2067 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: RUBINO LINA

Ud. 22/11/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 16115-2014 proposto da:
MIGLIACCIO GABRIELLA in proprio e quale erede della
madre MARIA CRISTINA ALTIERI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo
studio dell’avvocato CORRADO BUSCEMI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
HILDEGARD MASSARI, CRISTIANO ANGELO FIORE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente-

2017
2268

contro

SCHIASSI MARISA, SBORDONE SIMONA, SBORDONE GIOVANNA
quali eredi di SBORDONE GIROLAMO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

1

Data pubblicazione: 29/01/2018

studio dell’avvocato MARIA CASAGRANDE PERROTTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato GRAZIELLA
AUSIELLO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

2

avverso la sentenza n. 1738/2013 della CORTE

R.G. 16115 \ 2014

I FATTI DI CAUSA

Gabriella Migliaccio, figlia di NI.Cristina Altieri, propone ricorso per cassazione articolato

cassazione della sentenza n. 1738 del 2013, depositata dalla Corte d’Appello di Napoli il
3 maggio 2013, con la quale la corte d’appello confermava il rigetto della domanda di
risarcimento dei danni proposta dalla Migliaccio e dal fratello nei confronti dell’oculista
e chirurgo dott. Sbordone, che l’aveva operata all’occhio destro, in conseguenza degli esiti
pregiudizievoli della operazione subita dalla madre.
Resistono con controricorso la Schiassi e le signore Sbordone, rispettivamente moglie e
figlie dell’oculista, originario convenuto.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Questi i fatti, per quanto ancora interessa: nel 1992 alla madre della Migliaccio, recatasi dal
suo oculista dott. Sbordone per malesseri all’occhio sinistro, veniva segnalata la presenza
di una cataratta all’occhio destro, che lo stesso dott. Sbordone le asportava pochi giorni
dopo, presso una struttura privata dove il chirugo indirizzava la paziente. La paziente non
recuperava il visus all’occhio destro, che presentava dopo l’operazione uno stato
infiammatorio protrattosi per mesi, quindi subiva un vistoso edema all’occhio destro, con
diagnosi di glaucoma, il che comportava la completa perdita della vista a destra. Nel 1995
decedeva la signora Altieri, che nella ricostruzione dei figli cadeva a causa della vicenda in
una profonda depressione.
I figli della Altieri convenivano in giudizio il dott. Sbordone per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni, assumendo che l’erroneo comportamento tenuto dal
professionista nella esecuzione della operazione di cataratta avesse provocato una
infezione del campo operatorio, mai guarita e degenerata nella perdita totale della vista

3

in sei motivi nei confronti di Marina Schiassi, Giovanna e Simona Sbordone, per la

dall’occhio destro. Nel corso del giudizio di primo grado venivano effettuate due diverse
consulenze tecniche, da ultimo dal prof. Stirpe.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.
In appello, previa rinnovazione della consulenza, affidata ad un collegio di esperti, e
l’audizione dei c.t.u. a chiarimenti e la redazione da parte di questi di un supplemento di
consulenza, l’impugnazione veniva rigettata.

convergenti pareri tecnici forniti da tutti i consulenti interpellati, escludeva la
configurabilità di una condotta colposa in capo al medico, e, aderendo alle conclusioni dei
c.t.u. escludeva un nesso di causalità tra l’operazione all’occhio destro, eseguita
correttamente, e il verificarsi dopo qualche mese di un glaucoma emolitico sempre a carico
dell’occhio destro, indubbiamente causa della perdita della vista, ma, nella ricostruzione
della corte, evento imprevedibile da non rapportare causalmente né alle modalità di
esecuzione della operazione né al successivo stato infiammatorio.
La corte esclude anche un difetto nel consenso informato, asserendo che, giacche il
verificarsi del glaucoma era del tutto imprevedibile, l’eventualità del verificarsi del
glaucoma stesso non rientrava tra le informazioni che il medico avrebbe dovuto mettere a
disposizione della paziente per farle consapevolmente scegliere se operarsi o no.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la ricorrente propone eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 348
ter c.p.c. , IV e V comma, nella formulazione adottata a seguito del d.l. n. 83 del 2012,
convertito in legge n. 134 del 2012.
Peraltro, puntualizza la stessa ricorrente, non è stata prevista, in riferimento al giudizio di
cassazione una norma transitoria; quanto al giudizio di appello, è espressamente previsto
che la norma sia immediatamente applicabile ai giudizi in corso iniziati nei trenta giorni
successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Quindi, la stessa
ricorrente assume che la norma non sarebbe applicabile nel caso di specie, essendo il
giudizio di appello iniziato nel 2003.
4

La Corte d’appello, confermando la valutazione del giudice di primo grado sulla base dei

Qualora si volesse ritenere l’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c. autonomo e di immediata
applicazione, argomenta in ordine alla sua illegittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c. è stata già esaminata e decisa
da questa Corte nel senso della manifesta infondatezza, da Cass. n. 20697 del 2014. Ai
principi di diritto espressi dalla predetta pronuncia ci si richiama, non introducendo le
argomentazioni della ricorrente alcun profilo di novità : “È manifestamente infondata, in

costituzionale dell’art. 348 ter, primo e penultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in
cui prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell’ordinanza dichiarativa
dell’inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. e l’esclusione della ricorribilità in
cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del provvedimento di primo
grado allorché l’inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di
fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di
merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e, quanto alla
prima questione, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del
controllo di legittimità, in caso di “doppia conforme” in fatto, non solo non impediscono,
né limitano l’esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l’effettività”.

2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e l’ingiusta omissione della
valutazione della responsabilità del curante sotto il profilo della mancata raccolta del

consenso informato.
La ricorrente si duole che il medico non l’abbia preventivamente avvisata, prima
dell’operazione di cataratta, che avrebbe potuto anche verificarsi un glaucoma. Più
radicalmente, poi, la ricorrente chiarisce che si duole, più in generale, della mancata
acquisizione di alcun tipo di consenso informato da parte della paziente, della sua totale
mancanza di informazione sui rischi e sule caratteristiche dell’operazione.
Il profilo allegato più correttamente attiene ad una violazione di legge, e non ad un vizio
di motivazione, come erroneamente prospettato — tanto più che la ricorrente richiama la
motivazione della corte d’appello sul punto, affermando di non condividerla.

5

/

riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., la questione di legittimità

La sentenza sul punto è adeguatamente motivata e esente da violazioni di legge; essa si
conforma ai principi di diritto enunciati da questa corte in tema di consenso informato: la
corte d’appello ha escluso una responsabilità da violazione dell’obbligo di informazione,
accertando che il consenso preventivo era stato acquisito e affermando che il medico deve
informare il paziente delle conseguenze prevedibili e delle complicazioni che hanno
probabilità di verificarsi a dell’operazione, e non anche di quelle, come quella che si è

informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed
esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende
praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed
eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero
degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’ “id quod
plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad
interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo.”).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta anche in questo caso l’omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, facendo
riferimento alla mancata confutazione dei rilievi medico legali della parte appellante.
Richiama il principio di diritto espresso da Cass. n. 10688 del 2008, secondo il quale
“Allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate
da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella
motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare
acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di
motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)”.
Il motivo è infondato.
Il principio di diritto sopra richiamato non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame,
facendo riferimento ad una nozione di vizio di motivazione più ampia rispetto a quella
attualmente vigente.

6

verificata, assolutamente imprevedibili (v. Cass. n. 27751 del 2013 :” Il consenso

Il detto principio fa peraltro riferimento ad una posizione superata già nel 2009, con la
sentenza n. 282 del 2009, il cui principio di diritto è stato integralmente richiamato e fatto
proprio dalla successiva sentenza n. 1815 del 2015 : “Il giudice di merito, quando aderisce
alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,
replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con
l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi

espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che
possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al
riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive”.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c. e sostiene che la corte d’appello abbia violato le regole che presiedono alla ripartizione
dell’onere probatorio in prestazione medica erogata dal medico di fiducia, e quindi di
carattere pacificamente contrattuale, e relativa ad un intervento chirurgico routinario —
asportazione di cataratta in paziente di 76 anni, non particolarmente anziano e in normali
condizioni di salute — a fronte del quale ricadeva sul medico l’onere di provare la mancanza
di ogni colpa, anche lieve, nel suo adempimento, secondo la regola generale
sull’inadempimento contrattuale, dettata dall’art. 1218 e non dall’art. 2236 c.c.
Inoltre, richiama quell’orientamento giurisprudenziale secondo il, quale in caso di
intervento di ruotine, il solo esito peggiorativo dell’intervento fa presumere la non
adeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale.
Il motivo è infondato.
La corte da un lato esclude, con accertamento in fatto, una qualsiasi colpa, sia essa
riconducibile ad imperizia o negligenza, in capo al chirurgo nell’esecuzione dell’intervento
di ruotine, e quindi mette in rapporto di causalità la perdita della vista dall’occhio destro
al verificarsi del glaucoma, che qualifica come evento imprevedibile e quindi al di fuori da
ogni rapporto di causalità con l’esecuzione della operazione di ruotine.

7

anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non

5. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, indicato nel rigetto delle istanze
risarcitorie degli appellanti, e passa a ad esaminare le varie voci di danno.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto non di omesso esame di un fatto si
tratta, ma dell’omesso esame di una questione giuridica, il diritto alle singole voci di danno
e la relativa quantificazione, rimasta assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria sull’an

6. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia nuovamente la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 2721 e 2733 c.c., nonché dell’art. 230
c.p.c., perché ella, pur non essendo gravata dall’onere probatorio, trattandosi di
responsabilità contrattuale, come esposto in relazione al secondo motivo, aveva
comunque chiesto di provare, a mezzo dell’interrogatorio formale volto a provocare la
confessione e a mezzo delle prove testimoniali articolate, la mancanza di qualsiasi
consenso informato da parte della madre, e la responsabilità del prof. Sbordone in
relazione all’effettivo svolgersi dei fatti, ma le istanze istruttorie non erano state ammesse
e la sua domanda stata rigettata perché mancava la prova della responsabilità del medico.
Riproduce tutti i capitoli di prova.
Il motivo è inammissibile perché la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove
orali è valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito il quale, in una controversia
in cui ha da un lato escluso ogni difetto di diligenza o perizia nell’operato del medico, e
quindi individuato il punto centrale degli accertamenti da compiere nella individuazione
delle cause del sopravvenire del glaucoma, ha privilegiato l’approfondimento di questi
profili su base obiettiva, avvalendosi di numerose consulenze tecniche, le cui conclusioni
sono state convergenti nell’escludere ogni responsabilità dello Sbordone e nel ricondurre
il verificarsi del glaucoma ad una mera fatalità non prevedibile.
7. Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c. laddove da un lato sono state compensate le spese di lite, di primo e secondo grado,
dall’altro sono state poste a suo carico le spese di c.t.u.
La soluzione adottata non contrasta con il principio base della soccombenza, essendo stata
la ricorrente integralmente soccombente in appello, e ritrova coerenza letta nel suo
8

e quindi correttamente non esaminata dal giudice di merito.

significato complessivo, nel senso che, stante la particolarità della fattispecie, il giudice di
appello ha ritenuto di compensare integralmente le spese di primo grado ed in parte
anche le spese di appello, ponendo a carico della soccombente esclusivamente le spese di
c. t. u.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla
parte controricorrente, che liquida in complessivi curo 6.800,00 oltre 200,00 per esborsi,
oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 22 novembre 2017
Il onsig e estensore
Una Rubin

Il Presidente
Giacomo T,ravaglino
r•

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA