Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2067 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 29/01/2010), n.2067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16543/2005 proposto da:

C.A. (OMISSIS), CI.AN.CO.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), C.

D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNA EGIDIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMURA PIETRO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS) in persona dei

legali rappresentanti Dr. R.G. e Dott.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA (OMISSIS) in persona della

Dr.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIONDI EMANUELE giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASL/(OMISSIS) BENEVENTO, OSPEDALE (OMISSIS), ASL/(OMISSIS) CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1688/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 6/5/2004, depositata il 24/05/2004, R.G.N.

3671/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato EGIDIO ROMAGNA;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 2.4.1996 C.A. esponeva di essersi più volte recato, a seguito di crisi respiratorie e di altri disturbi, presso il presidio Ospedaliero (OMISSIS), dove gli veniva erroneamente diagnosticato un disturbo d’ansia con crisi di panico.

Essendosi poi rivolto ad altri presidi ospedalieri, gli veniva invece formulata la diversa diagnosi di carcinoma polmonare, a causa del quale era operato il (OMISSIS) con asportazione del polmone destro, cui faceva seguito altro intervento chirurgico. A seguito di tali interventi il C. affermava di essere ormai costretto a vivere solo con l’apporto di ossigeno esterno e in stato di precaria deambulazione.

Per tali ragioni, imputando il danno subito a negligenza e responsabilità dei sanitari delle aziende Ospedaliere presso le quali era stato curato, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Benevento l’ASL Benevento (OMISSIS), l’Ospedale (OMISSIS) e l’ASL CE/(OMISSIS)-Ospedale (OMISSIS) per sentirne dichiarare la responsabilità per errata diagnosi e per sentirli condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito.

Si costituiva il Direttore Sanitario dell’Ospedale (OMISSIS), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva,in quanto la citazione era stata notificata a persona diversa dal legale rappresentante p.t., e contestando nel merito la fondatezza dell’assunto attoreo sotto il profilo del nesso di causalità. Si costituiva anche l’ASL BN(OMISSIS), in persona del Direttore p.t., la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l’Unipol e la R.A.S., a titolo di garanzia.

Si costituivano entrambi i suddetti Istituti: la RAS eccepiva la irritualità della chiamata in causa e la inoperatività della polizza RAS, trattandosi di fatti antecedenti il periodo per il quale era prevista in polizza la copertura assicurativa; l’Unipol contestava l’operatività della copertura assicurativa per il periodo successivo al giugno 1995 e nel merito la domanda. Intervenivano volontariamente in giudizio Ci.An.Co., C. D. e C.G., prossimi congiunti di C. A., per chiedere il risarcimento dei danni personalmente subiti a causa delle vicende lamentate dall’attore.

Con sentenza n. 1851/2001, il Tribunale di Benevento, rilevato che il ritardo dei medici nel diagnosticare il male dal quale era affetto il C. aveva comportato un aggravamento della malattia e inciso sull’aspettativa di sopravvivenza del C. stesso, stimava intorno al 15% il danno biologico permanente e lo quantificava in L. 40.000.000,cui aggiungeva il danno morale,che quantificava in L. 20.000.000; escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno esistenziale e di quello alla vita di relazione che i familiari del C. avevano richiesto con lo stesso atto di citazione.

Per tali ragioni condannava i convenuti,in solido tra loro, al pagamento in favore di C.A. della complessiva somma di L. 60.000.000, oltre interessi legali dalla data dell’illecito, ed al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza proponevano appello C.A., Ci.

A.C., G. e C.D., deducendo che il giudice di primo grado aveva errato sulla valutazione e quantificazione del danno riportato da C.A. nonchè nel mancato riconoscimento dei danni psichici personalmente subiti dai familiari, collegati agli effetti negativi che il danno riportato dal C. aveva avuto sulla qualità della loro vita e sui loro rapporti di relazione. Gli appellanti chiedevano pertanto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, quantificasse il danno biologico riportato dal C. nella percentuale del 70/80%, il danno morale nella misura del 50%. Chiedevano altresì che la Corte riconoscesse ad Ci.An., in conseguenza dell’operato omissivo dei sanitari, un danno esistenziale da quantificare in Euro 232.405,60; ai figli G. e D. un danno da quantificare rispettivamente in Euro 154.937,07 ed Euro 103.291,38.

Si costituivano nel giudizio di appello la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. e la Riunione Adriatica di Sicurtà R.A.S. s.p.a. che, contestato l’assunto degli appellanti, chiedevano il rigetto dell’appello e la condanna degli stessi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello, condannava gli appellati in solido al pagamento, in favore di C. A., di una ulteriore somma di Euro 15.000,00 oltre accessori ad integrazione della somma già liquidata dal primo giudice per risarcimento del danno biologico.

Proponevano ricorso per cassazione C.A., Ci.An. C., C.G. e C.D..

Resistevano l’Unipol e la RAS.

Diritto

MOTIVI DI DIRITTO

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in riferimento all’effettivo danno determinato al sig. C.A. a causa del ritardo nell’intervento chirurgico e cagionato dai sanitari responsabili”.

Lamentano in particolare i ricorrenti: che la Corte d’Appello ha omesso di riconoscere ad C.A. il diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante dal ritardo nella diagnosi del carcinoma polmonare, con riferimento “alla concreta diminuzione del concetto di vita inteso nella accezione più estesa”. La vita del ricorrente, si afferma, ha infatti avuto un “prosieguo… gramo e mortificante” ed egli vive “con l’ossessione di immaginare quale sarebbe stata la propria vita (…) qualora fosse stata accertata tempestivamente e correttamente la diagnosi”. Si ritiene perciò che la Corte d’Appello ha violato l’art. 360 c.p.c., n. 5 atteso che nella pronuncia non vi è alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello proposto dal C. circa la sussistenza di un danno biologico quantificabile nella misura del 70- 80% e non nella misura del 15%, come valutato dal Tribunale di Benevento.

Parte ricorrente sostiene altresì che la pronuncia è in contrasto con gli artt. 112, 61, 62, 191, 345, e 356 c.p.c. atteso che non si è pronunciato su un espresso motivo nè ha proceduto alla rinnovazione della Ctu, oltre a comportare un vizio di motivazione della pronuncia.

Il motivo si articola in due censure.

La prima relativa all’omesso risarcimento del danno esistenziale, la seconda relativa alla quantificazione percentuale del danno biologico e del danno morale.

Quanto al danno esistenziale, inteso come compromissione delle attività realizzatrici della persona umana e distinto sia dal danno biologico sia da quello morale, è noto che le Sezioni Unite di questa Corte ne hanno negato la risarcibilità come autonoma categoria di danno, talchè nulla può essere dovuto a tale titolo nella fattispecie in esame (Cass., sez. un. 11.11.2008, n. 26972).

Quanto poi alla denuncia relativa alla omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello, proposto dall’attuale ricorrente, circa la quantificazione del danno risarcibile, deve anzitutto rilevarsi che l’impugnata sentenza ha congruamente motivato sul punto allorchè ha indicato il danno in misura più ampia di quella prevista dal Tribunale. D’altra parte deve rilevarsi che il denunciato vizio di motivazione non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. L’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza stessa, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass., 14 febbraio 2003, n. 2222).

Parimenti infondata è la denuncia sulla omessa disposizione di una nuova consulenza tecnica. Rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l’esercizio di un tale potere (così come il suo mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (Cass., 10 giugno 1998, n. 5777).

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per contraddittoria motivazione circa la rilevanza del danno psichico subito dai familiari Sig.ri Ci.

A.C., C.G., e C.D., a causa della condotta colposa dei sanitari, con riferimento al danno riportato dal congiunto con ridotta aspettativa di vita”.

I congiunti di C.A. chiedono il risarcimento di un danno proprio e personale e sostengono che nel momento in cui è stato riconosciuto un danno al C. i congiunti non avevano, a loro volta, l’onere di provarne la sussistenza. Ad avviso dei ricorrenti, quindi, il danno da essi fatto valere è risarcibile ai sensi degli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c. e negli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost..

A tale danno, secondo parte ricorrente deve aggiungersi il danno psichico ed alla vita affettiva e di relazione, anche con riferimento ai rapporti della moglie con il proprio marito.

Il motivo è infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, il danno morale non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato anche se in base ad indizi e presunzioni (Cass., 3.4.2008, n. 8546), mentre la Corte d’appello con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, sostiene che nessun elemento probatorio a conforto del suddetto danno morale è stato fornito dai congiunti di C.A. ed attuali ricorrenti.

La motivazione sul punto, seppur sintetica, è congrua ed immune da qualsiasi contraddizione.

Deve infine escludersi la risarcibilità del danno psichico e del danno alla vita di relazione in quanto tali voci di danno, che comunque non costituiscono una categoria autonoma rispetto al danno non patrimoniale da lesione della salute, non sono stati provati dai ricorrenti (Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972).

Per tutti i motivi che precedono il ricorso deve essere rigettato mentre sì ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le pese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA