Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20669 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 31/07/2019), n.20669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23848-2017 proposto da:

R.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CACCESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3734/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’avv. R.D.A. ha visto accolta dal tribunale di Napoli con sentenza depositata il 02/11/2012 la domanda di condanna di S.G., sottufficiale della guardia di finanza, a pagargli la somma di Euro 11.316,30 oltre accessori quali compensi professionali di difensore d’ufficio in procedimento penale; il tribunale ha altresì accolto, a seguito di chiamata in causa da parte di S.G., la domanda di condanna del ministero dell’economia e delle finanze a rimborsarlo di quanto tenuto a corrispondere, trattandosi di procedimento relativo a fatti costituenti esercizio delle funzioni.

2. In accoglimento dell’appello proposto dal ministero, la corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 14/09/2017 ha ridotto il dovuto a Euro 3.160,64 oltre spese forfettarie e altri accessori.

3. A sostegno della decisione la corte d’appello ha:

– desunto dalla nomina ex art. 97 c.p.p., comma 4, in assenza di prova circa la concessione di termine a difesa, il non competere della voce “esame e studio”;

– accertato la non spettanza della maggiorazione per particolare complessità;

– considerato corretta l’applicazione dei minimi tariffari per le n. 17 udienze di trattazione, essendo qualificate altre n. 13 udienze come di mero rinvio.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. R.D.A. su tre motivi. Ha resistito con controricorso il ministero, mentre non ha svolto difese S.G..

5. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In essa il collegio, in parziale difformità rispetto alla proposta, ha deliberato quanto in appresso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Seppur indicate nell’ambito del ricorso quali censure “1.a”, “1.b.” e “1.c”, apparentemente facenti parte di un unico mezzo, le doglianze costituiscono altrettanti motivi che vanno separatamente esaminati. Il primo è fondato e va accolto, mentre gli altri vanno disattesi.

2. Il primo motivo, intitolato in relazione a “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, illogicità della sentenza, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, svolge doglianze sulle statuizioni della corte d’appello in tema di spettanza di compensi per “(la) voce ‘esame e studiò in base ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La censura, stante il suo oggetto, è univocamente riferita, in relazione alla disciplina vigente ratione temporis, indicata anche nella sentenza impugnata, a violazione di legge – oltre che a vizio ex n. 5, per quanto appresso assorbito – per erroneo mancato riconoscimento, nelle circostanze per cui è causa, di spettanze riferibili alla voce n. 2, “esame e studio”, della tabella allegata alla c.d tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali, emanata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, in esecuzione del D. Lgs.. luogotenenziale n. 170 del 1946, art. 3, quale modificato implicitamente dalla L. n. 536 del 1949, art. 1 e dalla L. n. 1051 del 1957.

Il secondo motivo è intitolato “della correttezza della parcella”; con esso si censura come erronea la negazione da parte della corte territoriale della maggiorazione tariffaria per le cause di particolare complessità di cui all’art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al D.M. n. 585 del 1994.

Manca un titolo per il terzo motivo, con cui comunque si censura come erronea la parificazione, da parte della corte d’appello, delle udienze per istruttoria dibattimentale (in numero di 3) e udienze di discussione (in numero di 14), mediante l’applicazione di una “non meglio individuata voce di parcella” (p. 5 del ricorso).

3. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi come la corte d’appello abbia distinto, ai fini della spettanza dell’onorario per “esame e studio”, quale previsto dal richiamato quadro normativo, tra la posizione del difensore d’ufficio nel processo penale nominato ab origine ex art. 97 c.p.p., comma 1, e quella del difensore d’ufficio nominato ex. art. 97, comma 4, del codice cit.. In tale ultimo caso secondo i giudici di merito – poichè l’incarico sorge “all’istante”, dovendo il giudice penale, constatata l’assenza di difensore di fiducia o d’ufficio ex art. 97 comma 1, nominare un difensore tra quelli immediatamente disponibili e reperibili, dovrebbe presumersi che l’incarico abbia inizio a udienza già iniziata, in maniera non compatibile con l’attività di “esame e studio”, “in assenza di prove contrarie circa l’ottenimento… di un termine a difesa per poter studiare il processo (manchevoli (sic; rectius, mancanti) in questa sede)” (p. 7 della sentenza impugnata).

3.1. L’impostazione della corte territoriale non è condivisibile. Va al riguardo notato come il n. 2 citato della tabella precisi che “l’onorario” in questione “è dovuto… prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale” (sottolineatura aggiunta). Posto che, addirittura, la spettanza dell’onorario si correla ad attività svolta “prima” della (effettiva) partecipazione all’udienza, è evidente come con esso si intenda retribuire l’attività che qualsiasi difensore – anche quello nominato in udienza nella quale l’imputato o l’indagato si venga a trovare, per qualsiasi ragione, sprovvisto di difensore già nominato di fiducia o d’ufficio – deve necessariamente svolgere, seppur in tempi ristretti compatibili con la prosecuzione dell’udienza in cui la nomina avviene (il cui pregresso svolgimento, dal punto di vista del difensore, è un prius rispetto al suo prosieguo, in cui l’opera è prestata: onde anche in questo caso l’attività è svolta “prima” del prosieguo di udienza che lo vede officiato). E tale attività è finalizzata a rendersi conto dei fatti di causa e dei loro profili giuridici, con l’obiettivo di consentire l’esercizio da parte del prevenuto, a mezzo del nuovo patrono, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In tal senso, come la prassi processuale ampiamente attesta, anche il breve soprassedersi da ulteriori attività processuali per consentire l’esame degli atti, eventualmente in collaborazione con il cancelliere e, se del caso, con il pubblico ministero, nonchè un colloquio con l’imputato o indagato, permette lo svolgimento da parte dell’avvocato dell’attività di “esame e studio”, senza che sia necessario l’ottenimento di formali termini a difesa o con l’ottenimento di termini ad horas, in entrambi i casi nell’interesse della ragionevole durata del processo.

3.2. Trattandosi di attività che prescinde dalle modalità di svolgimento (che si pongono come un posterius) dell’udienza, la giurisprudenza penale coerentemente ha affermato che l’onorario per “esame e studio” ratione temporis rilevante compete anche per le udienze di mero rinvio, escludendosi invece che la partecipazione a udienze di mero rinvio rientri nelle previsioni dei nn. 4 e 5 della citata tabella, che riguardano la partecipazione e l’assistenza del difensore ad attività istruttorie ovvero a udienze di discussione (cfr. ad es. Cass. pen., sez. 4, n. 2949 del 29/11/2001 c.c. dep. 25/01/2002; n. 40095 del 09/10/2002 c.c. dep. 27/11/2002; n. 40122 13/11/2002 c.c. dep. 27/11/2002; v. anche, incidentalmente, in tema di patrocinio di non abbienti, n. 40041 del 16/03/2005 c.c. dep. 04/11/2005; invece, contra, in via minoritaria, sempre nell’ambito del tema ultimo menzionato, cfr. ad es. n. 23889 del 06/03/2009 c.c. dep. 10/06/2009).

3.3. A fronte del disconoscimento del predetto principio di diritto, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa sezione, per nuovo esame.

3.4. Restando assorbita, come già detto, la doglianza correlata al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, inserita nel primo motivo, è esentata questa corte dall’esaminare le questioni connesse alla circostanza che la doglianza stessa appaia formulata in riferimento al parametro della “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in procedimento in cui la sentenza d’appello è stata resa nel 2017, onde ratione temporis rileverebbe il nuovo parametro dell'”omesso esame”, di cui al n. 5 novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, con la conseguente esigenza che nell’ambito del mezzo siano indicati i fatti storici negletti oltre altri elementi individuati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. civ. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928).

4. Passandosi alla disamina del secondo e del terzo motivo, volti a censurare rispettivamente, come detto, il diniego da parte della corte territoriale della maggiorazione tariffaria per le cause di particolare complessità di cui all’art. 1 comma 2 della tariffa penale ex D.M. n. cit., e la liquidazione, da parte della corte d’appello, di un medesimo importo per udienze asseritamente alcune di istruttoria dibattimentale e altre di discussione, deve rilevarsi che essi sollecitano un riesame nel merito, inammissibile presso la corte di legittimità, degli apprezzamenti in fatto già svolti dalla corte territoriale.

4.1. Ciò è di immediata evidenza per quanto attiene alla valutazione, di esclusiva spettanza del giudice del merito, circa la “complessità” del procedimento, nonchè circa la riconduzione in concreto – fermo il quadro giuridico di riferimento – di una determinata udienza alla qualificazione di udienza istruttoria o di discussione.

4.2. Anche a voler prescindere da quanto detto, e quindi ammettendo che sussistano idonee censure ex nn. 3 e 5 di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, comunque le doglianze non sarebbero ammissibili per difetto di specificità, atteso che non sono fornite le debite trascrizioni delle parti della parcella rilevanti (compresi gli importi, le date delle udienze cui essi afferirebbero, ecc.), nè sono riportati i dati necessari per verificare l’eventuale spettanza in relazione alle attività materialmente svolte.

5. In definitiva il ricorso va accolto quanto al primo motivo, nei limiti di cui alla precedente motivazione, disattendendosi gli altri, con rinvio alla corte d’appello di Napoli in diversa sezione, cui competerà altresì governare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il primo motivo, rigetta il ricorso per il resto e rinvia alla corte d’appello di Napoli, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità; dà atto del non sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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