Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20669 del 13/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/10/2016), n.20669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23710-2015 proposto da:
D.G.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso
entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
D.C.G., in qualità di Liquidatore Giudiziale della
società COSTRUZIONI GIOVANNI CENNTORAME SNC di C.G. E
C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 108,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO BESI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONELLO CARBONARA, giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 429/97 Conc. Prev. del TRIBUNALE di TERAMO del
10/07/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Besi Alfredo (delega avvocato Antonello Carbonara)
difensore del controricorrente che si riporta al controricorso.
Fatto
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
D.G.G. il 30 aprile 2015 ha notificato all’impresa Costruzioni C.G., di G.C. & C. Snc, e al liquidatore giudiziale dell’impresa medesima, l’avvocato D.C.G., ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Teramo del 20 febbraio 2015, reso nella procedura di concordato preventivo nella quale il ricorrente chiedeva all’impresa intimata la liquidazione dei compensi per l’incarico di Commissario giudiziale.
2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte.
D.C.G. ha però resistito, depositando controricorso notificato a parte ricorrente il 9/12 giugno 2015.
La causa è stata avviata a trattazione in pubblica udienza.
3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).
4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno quindi addebitate a parte ricorrente, che ha omesso di depositare il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione a parte controricorrente delle spese, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, 200 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016