Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20669 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20669 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 27125-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso rAVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO
VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TATE() VITO;
– indi-112W –

avverso la sentenza n. 5321/2010 della CORTE D’APPELLO di
2
11/2010;
BARI del 21/10/2010, depositata il

Data pubblicazione: 09/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che

aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 27125 sez. ML – ud. 07-06-2013
-2-

Ric. 2011 n. 27125 sez. ML – ud. 07-06-2013
-3-

FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., avente il
seguente contenuto:
Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1.La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 5321 del 2010, oggetto
del presente ricorso per cassazione, accoglieva l’impugnazione proposta da
Tateo Vito avverso la sentenza del giudice del lavoro che aveva rigettato la
domanda volta all’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla
contrattazione collettiva integrata della Provincia di appartenenza, anziché in
base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando
due motivi di ricorso.
3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella
legge n. 111/2011.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 46,
51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al d.lgs.
n. 314 del 1997, art. 6 comma 4 lett. a), nonché in relazione agli artt. 1362 e
2120 cod. civ., ed alla legge n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11.
L’INPS censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la
voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per
avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura
di retribuzione differita.
5. I suddetti motivi sono manifestamente fondati.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9 maggio 2007 n.
10546, secondo cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee
in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione
collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16 aprile 97 n. 146 – non è comprensiva del
trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente affermato che
“sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai
contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29
luglio 96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, [la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v., ord.
n. 18516 del 2011 e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal
legislatore, il quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma
18, del d.l. 6.07.11 n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede
che “1 art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01,

Il Presidente

comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso
che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011, Cass. n. 200
del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto
2011, n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi).
6. Il ricorso è, dunque, manifestamente fondato e deve essere
accolto.
7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi
dell’art. 384, c. 1, cpc può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda
iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R. nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione.
8. Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono
(cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832
del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi),
considerato, altresì, che, come dedotto nella relazione, recentemente il
significato della norma di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 146 del 1997, individuato
dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore.
Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto e la sentenza della Corte di appello
di Bari va cassata nella parte impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere
decisa nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla
inclusione del T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla
sopravvenienza della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda relativa alla inclusione della quota di T.F.R.
nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione. Compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2013

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