Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20669 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20669 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 18048-2017 proposto da:
GREIFEMBERG VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO
VALLE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
EQUITAL1A SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, ROMA
CAPITALE;

– intimate avverso la sentenza n. 330/2017 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Data pubblicazione: 08/08/2018

Ritenuto che, con ricorso affidato a cinque motivi, Valter
Greifemberg ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data
10 dicembre 2016, che, in riforma della decisione del Giudice di pace
della medesima Città, ne dichiarava “in parte inammissibile la domanda
proposta tardivamente” (con opposizione ex art. 615 c.p.c. del 19

pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, notificata il
6 marzo 2015 e in parte la respingeva “in relazione alla dedotta
prescrizione del credito relativo” a due verbali di accertamento per le
anzidette violazioni;
che Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e Roma Capitale,
intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata al difensore del ricorrente, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato che:
a) con il primo mezzo è denunciata “erroneità del presupposto
su cui si fonda la sentenza impugnata e violazione degli artt. 112 e 346
c.p.c. nella forma del vizio di ultrapetizione”, per aver il Tribunale
deciso d’ufficio in merito “al rito scelto” dall’opponente (ossia tra
opposizione ex art. 615 c.p.c. e opposizione ai sensi della legge n.
689/1981), là dove l’appello di Equitalia riguardava solo la condanna
alle spese processuali;
b) con il secondo mezzo è dedotta la violazione e falsa
applicazione degli art. 615 c.p.c., 22 e 23 della legge n. 689/1981, per
aver il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile la legge n.
689/1981 e il termine posto dal d.lgs. n. 150/2011, là dove non si
trattava di opposizione “recuperatoria”, bensì di contestazione

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novembre 2015) “avverso la cartella di pagamento”, per sanzioni

dell’esistenza del titolo esecutivo, in ragione della “omessa notifica del
verbale presupposto” alla cartella esattoriale;
c) con il terzo mezzo è prospettata violazione degli artt. 112 e
346 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, per aver il Tribunale deciso
sull’eccezione di prescrizione di due verbali di accertamento in assenza

d) con il quarto mezzo è denunciata violazione degli artt. 112 e
346 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, per aver il Tribunale
erroneamente applicato la disciplina della prescrizione di cui all’art. 28
della legge n. 689/1981 e non già quella, dedotta da esso opponente,
dell’art. 201 cod. strada;
e) con il quinto mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 201 cod. strada, 615 e 474 c.p.c., per aver il Tribunale
erroneamente ritenuto che il “verbale non notificato” costituisce titolo
esecutivo;
a.b.c.d.e.1) che (diversamente opinando il Collegio rispetto alla
proposta ex art. 380 bis c.p.c.) il primo motivo è manifestamente
fondato, con assorbimento dei restanti motivi;
che, come risultante dalla sentenza impugnata (p. 3) e come
fatto oggetto di censura da parte del ricorrente (p. 6 del ricorso),
l’appello di Equitalia avverso la sentenza di primo grado riguardava
unicamente la statuizione di condanna alle spese e non aveva affatto
investito la qualificazione dell’opposizione proposta dal Greifemberg
in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;
che, pertanto, deve trovare applicazione il seguente principio di
diritto: “la regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato
e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il
sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle
suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre,
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di appello sul punto da parte degli opposti;

ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere
delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte
con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno
che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata in
primo grado la ammissibilità di una opposizione a cartella esattoriale

inapplicabilità del termine di cui all’art. 22 della 1. n. 689 del 1981), in
assenza di impugnazione sul punto, resta precluso al giudice d’appello
l’esame d’ufficio della questione della tempestività dell’opposizione”
(Cass. n. 22207/2017);
che, quindi, ha errato il Tribunale a riqualificare l’opposizione ex
art. 615 c.p.c. proposta dall’attuale ricorrente come opposizione ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 (attualmente art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011) e, di conseguenza, ritenerla tardiva;
che, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati
assorbiti i restanti motivi;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al
motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa
composizione, che, nel delibare nuovamente l’appello di Equitalia
Servizi di Riscossione S.p.A., si atterrà al principio innanzi enunciato,
dovendo, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del
giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti
motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.

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per sanzioni amministrative (nella specie, sul presupposto della

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 12 giugno
2018.

Il Presidente

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