Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20668 del 01/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20668 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 18490-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, aIetttvanUnte domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che

la

rappresenta e difendetopè leous;
– ricorrente contro

2014
505

ANTICHITA’ ALIBERT SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 204/2007 della COMM.TRIB.REG.
UAto

depositata il 30/05/2007;
1
d1.-44eMA,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 01/10/2014

2 ,

udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 30.5.2007 n. 204 la Commissione tributaria della gione Lazio ha
rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Roma della Agenzia delle entrate e
confermato la decisione di prime cure che aveva parzialmente annullato l’avviso di

s.r.l. in liq. illiconoscendo legittima la pretesa relativa alla mancata contabilizzazione di
due scontrini fiscali e ritenendo infondata invece la pretesa fiscale volta alla liquidazione
della maggiore IVA dovuta dalla società per omessa fatturazione di ricavi non
contabilizzati

I Giudici di merito ritenevano insufficiente la prova del maggiore volume di affari della
società fornita dalla Amministrazione in base alle movimentazione bancarie non
giustificate rilevate sui conti correnti di soggetti terzi (conti bancari nella specie intestati
all’amministratore della società Boni, alla socia Lugli ed alla madre della socia,
all’amministratore di fatto Carfagni), in quanto la PA non aveva dimostrato la fittizietà
di tali intestazioni o la imputazione alla società delle operazioni sottostanti le predette
movimentazioni bancarie, e neppure aveva individuato i destinatari delle somme
prelevate.
t
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, YAgenzia delle lentrate, con
atto ritualmente notificato all’incaricato della difesa tecnica della società nel domicilio
eletto in primo grado.
La società intimata non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

i
RG n. 18490/2008
ric. Ag.Entrate c/Antichità Alibert s.r.l.

Cons.
Stefano O eri

rettifica della dichiarazione IVA relativa all’anno 1993 presentata da Antichità Alibert

Con il primo motivo la Agenzia fiscale deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 51 comma 2 , n. 2 e n. 7 del Dpr n. 633/72; dell’art. 116 c.p.c. ; dell’art. 2697

i

c.c., in relazione all’art. 360i al n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR non ha fatto corretta
applicazione della norma tributaria che prevede una presunzione legale relativa di
maggiori ricavi imponibili, qualora il contribuente non dimostri che i prelievi ed i

esposti nella dichiarazione fiscale ovvero si riferiscono ad operazioni non assoggettate
ad imposta, in quanto la norma -secondo la costante interpretazione fornita dalla
giurisprudenza di legittimità- non esclude la riferibilità all’attività economica svolta dal
soggetto contribuente, nella specie società di capitali, anche delle movimentaziont
bancarie relative a conti intestati a soggetti che operano in stretto collegamento con la
società stessa.

Con il secondo motivo la Agenzia censura la sentenza per vizio di insufficiente
movimentazione ex art. 364Q1 n. 5 c.p.c. , laddove i Giudici di merito hanno ritenuto di
escludere un collegamento tra le movimentazione bancarie e l’attività commerciale della
società, sebbene dalle risultanze del PVC di verifica redatto dalla Guardia di Finanza
fosse emerso che i soggetti intestatari dei conti bancari rivestivano la qualità di
amministratore e socio della medesima società.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente
subordinati (dipendendo la violazione della presunzione legale dall’omesso
accertamento del rapporto di contiguità tra titolari dei conti e società), sono fondati.

Può ritenersi ormai stabilmente affermato l’orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, in relazione tanto agli accertamenti fiscali in materia di imposte sui redditi (art.
32co1 n.7 Dpr n. 600/1973), quanto in materia IVA (art. 51co2 n.7 Dpr n. 633/1972), secondo

cui lo stretto rapporto familiare od i particolari legami di tipo contrattuale sono
2
RG n. 18490/2008
ric. Ag.Entrate c/Antichità Alibert s.r.l.

versamenti delle somme che risultano dai conti bancari trovano corrispondenza nei dati

sufficienti a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato
delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari di quei soggetti che, rivestendo tali
specifiche posizioni, vengono a porsi in una relazione di stretta contiguità con l’attività
economica svolta dal contribuente (cfr. Corte cass. V sez. n. 1728/1999, id. 17.6.2002 n.
8683, id. 12.9.2003 n. 13391 -con riferimento a società di capitali-, id. n. 6743/2007, id. 7.9.2007
n. 18868, id. 21.12.2007 n. 27032, id. 12.1.2009 n. 374, id. 30.12.2009 n. 27947, id. 4.8.2010 n.

capitali-).

Il supposto contrario indirizzo giurisprudenziale, al quale ha inteso aderire la CTR
(richiamando le pronunce di questa Corte in data 1.3.2002 n. 2980 ed in data 28.6.2002 n. 8826) e

che ha trovato tralatizia enunciazione nella massima secondo cui l’art. 51, comma 2, n.
2) e n. 7) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (che accorda all’ufficio il potere di richiedere agli
istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere
la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi
siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a
tassazione) non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a

persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali,
salvo che l’ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l’intestazione a terzi è
fittizia o comunque, in relazione alle circostanze del caso concreto, dimostri la
sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie
annotate sui conti (cfr. Corte cass. V sez. 28.6.2001 n. 8826; id. 18.4.2003 n. 6232; id.
18.9.2003 n. 13819 -con riferimento a società di persone ed ai conti intestati ai singoli soci-; id.
14.11.2003 n. 17243 -con riferimento a conto intestato al socio di società di capitali ), è solo

apparentemente in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte che non
esonera affatto la Amministrazione finanziaria dalla necessità della prova presuntiva in
ordine alla riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai terzi,
ma afferma piuttosto che tale prova va rinvenuta nel requisito di serietà e gravità
dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale, che, unitamente ad altri
elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto, converge alla
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RG n. 18490/2008
ric. Ag.Entrate c/Antichità Alibert s.r.l.

Cons.
Stefano O ‘eri

18083 —con riferimento a società di persone; id. 24.9.2010 n. 20199 -con riferimento a società di

formazione della prova concludente della condotta evasiva (cfr. in termini, Corte cass. V
sez. n. 18083/2010 cit.).

Tanto premesso, nella specie, la qualità di amministratore unico e rappresentante
legale della società (Boni Mauro) e di gestore di fatto (Carfagni Maria Gabriella -come da
dichiarazioni rese a verbale nello corso della verifica fiscale, avendo riferito tale soggetto di operare

di soggetti entrambi coinvolti direttamente nell’esercizio dell’attività economica
imprenditoriale della società contribuente; la duplice posizione rivestita da Lugli Laura
(socia della Antichità Alibert s.r.l. e figlia del gestore di fatto della società), è sintomatica di una

particolare contiguità, anche di tale soggetto, con il concreto esercizio dei poteri
gestionali. Questi elementi indiziari non giustificano ex se la riferibilità della
movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati a tali soggetti immediatamente alla
società, ma possono pervenire ad assumere consistenza di prova presuntiva legale, ai
sensi dell’art. 51co2 n. 2) Dpr n. 633/72, laddove -secondo quanto riferito dalla Agenzia
fiscale nel ricorso per cassazione, pag. 2- “nè l’amministratore unico, nè l’amministratrice di

fatto giustificavano le operazioni riportate sui detti c/c”.

Il soggetto formalmente

titolare del conto bancario, che non è in grado di fornire indicazioni sulle somme
prelevate o versate, e che non dispone di proventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli
conseguiti dalla gestione dell’attività societaria, legittima la inferenza -propria dello
schema logico presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c.- della riferibilità delle somme
movimentate ad operazioni di acquisto e di cessione effettuate dalla società, con
conseguente ulteriore applicazione, ai sensi dell’art. 51co2 n. 2 Dpr n. 633/72, della
presunzione legale di maggiori ricavi non dichiarati (quantificati in relazione ai versamenti corrispettivi per operazioni attive non fatturate- ed ai prelevamenti -spese per l’acquisto di beni e
servizi impiegati nell’attività economica-), venendo a gravare pertanto interamente sulla

società contribuente l’onere della prova contraria.

4
RG n. 18490/2008
ric. Ag.Entrate c/Antichità Alibert s.r.l.

Stefano

vieri

nei locali aziendali curando i rapporti con la clientela nonchè le vendite-), evidenzia la posizione

ESENTE DA RE, rAZIONE
Al SENSI DEL D.P.?. 20411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

ij

MATERIA TRIBUTARIA
./) —–51-1)
* Risulta

dunque errata l’affermazione dei Giudici di merito secondo cui la mancata

giustificazione dei movimenti bancari da parte dei titolari dei conti, è priva di rilevanza
indiziaria ove l’Amministrazione finanziaria non fornisca prima la prova della riferibilità
delle somme movimentate alla società, in quanto in tal modo la CTR viene a prescindere
illegittimamente dalla valutazione della prova presuntiva offerta dalla Amministrazione

Consegue che i Giudici di appello in sede di rinvio, dovranno procedere ad un
compiuto esame di tutte le risultanze probatorie emerse nel corso della istruttoria, dando
conto dell’iter logico svolto a sostegno del convincimento cui perverranno per attribuire
o negare a tali elementi indiziari -singolarmente ed unitariamente considerati- capacità
dimostrativa dei fatti costitutivi della pretesa tributaria

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio della
causa alla Commissione tributaria della Regione Lazio in altra composizione, che,
attenendosi alla interpretazione della norma tributaria fornita da questa Corte,
provvederà ad emendare i vizi logici riscontrati ed all’esito a liquidare le spese anche del
presente giudizio.

P. Q.M.

La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla
Commissione tributaria della legione Lazio, in altra composizione, che provvederà
all’esito a liquidare le spese anche del presente giudizio.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA’
il ….Ci aTL. 2o14
0. , o

Così deciso nella camera di consiglio 11.2.2014
i Copia conforme aWnaktt

Il

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Marci:41

attraverso gli elementi indiziari sopra indicati.

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