Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20667 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 29/09/2020), n.20667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22550-2014 proposto da:

B. & C. S.R.L. RESTORATION AND SERVICE BOATYARD, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ERMANNO BALDASSARRE, e

ALESSANDRO BALDASSARRE;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 103/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/03/2014, R.G.N. 610/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione proposta contro la cartella esattoriale notificata da Equitalia Esatri, con la quale l’INPS esigeva dalla s.r.l. B & C Restoration il pagamento della somma di Euro 126.735,86, a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, in relazione alla manodopera fornita irregolarmente dalla Sebino Servizi ed in parte relativa a lavoratori non identificati;

2. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 15.3.2014, in accoglimento parziale del gravame ed in riforma per quanto di ragione della decisione, dichiarava che gli eventuali pagamenti della contribuzione previdenziali effettuati dalla Sebino Servizi dovevano essere detratti dalla somma complessiva quantificata dall’INPS;

3. rilevava che era pacifica la sussistenza di una somministrazione irregolare, che la circostanza che non fossero stati identificati i lavoratori che di volta in volta erano stati comandati a lavorare presso l’opponente era irrilevante, perchè erano identificati tutti i lavoratori che erano stati assunti ed avevano lavorato nei vari periodi per la Sebino; doveva aversi riguardo al fatto che i pagamenti effettuati dai datori di lavoro, mensilmente, su un monte retribuzioni indifferenziato, non venivano mai accreditati nominalmente sulle singole posizioni lavorative, in quanto, una volta identificati i dipendenti della pseudo appaltatrice ed i relativi periodi di occupazione, i contributi venivano riscossi dalle imprese utilizzatrici in base alle retribuzioni corrisposte per le ore di lavoro svolte presso le medesime; i medesimi contribuiti andavano, poi, ad integrare le posizioni assicurative dei lavoratori in questione, a prescindere dall’accertamento della identità di quelli che avevano lavorato presso l’una o l’altra impresa in violazione delle norme sulla somministrazione;

4. la Corte osservava che, pur se i contribuiti erano destinati alla persona del lavoratore, il sistema si fondava su criteri di ripartizione dell’onere delle prestazioni sulle entrate correnti e su principi solidaristici e che ciò che rilevava era che presso la gestione INPS dei lavoratori dipendenti fossero regolarmente aperte le varie posizioni e che queste, alla fine dei recuperi effettuati, vedessero l’accredito della contribuzione spettante; ciò in quanto alla liquidazione si provvedeva solo al momento della attribuzione del trattamento pensionistico, essendo a quel momento computati, in relazione al periodo risultante dal libro matricola, i versamenti recuperati dalle varie “committenti”, secondo la disciplina di orario e retribuzione prevista dal ccnl;

5. statuiva che gli eventuali pagamenti della contribuzione previdenziale già effettuati dalla Sebino Servizi dovevano essere detratti dalla somma complessiva quantificata dall’INPS;

6. con quattro motivi di ricorso – illustrati in memoria -, la società ha domandato la cassazione della decisione impugnata; ha resistito l’INPS, con controricorso;

7. in vista dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di avere presentato, quanto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225 e che ha provveduto al pagamento delle rate di cui alla detta istanza con estinzione di buona parte del debito portato sul ruolo di cui all’impugnata cartella; ha poi depositato atto di rinuncia al giudizio, notificato all’Istituto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

8. non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;

9. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (v. Cass. n. 24083 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 11540 del 2019) secondo la quale, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;

10. in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;

11. venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e l’avvenuta comunicazione dell’esattore quanto al piano di pagamento e non anche l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti;

12. l’I.N.P.S. non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza e nulla ha osservato, con la conseguenza che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l’I.N.P.S. concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;

13. risulta evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione del processo di cassazione per rinuncia del ricorrente;

14. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dal D.L. n. 148 del 2017, art. 1 conv. in L. n. 172 del 2017;

15. non è luogo a provvedere sulle spese, perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;

16. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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