Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20667 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/10/2016), n.20667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5475-2015 proposto da:

D.F.R., C.C. ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LO

GIUDICE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1348/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

de19/07/2013, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.F.R. e C.C. hanno notificato il 3 novembre 2014 a B.P. e C.M., ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 1348 del 19 settembre 2013, resa nel giudizio di appello proposto dai ricorrenti medesimi avverso i suddetti intimati.

2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte.

C.M. ha però resistito, depositando controricorso e ricorso incidentale con atto notificato ai ricorrenti il 13 dicembre 2014.

La causa è stata avviata a trattazione in pubblica udienza.

3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

L’improcedibilità del ricorso principale cagiona la inefficacia del ricorso incidentale tardivo, notificato nella specie oltre il “termine lungo” decorrente dalla data della sentenza impugnata. (SU 9741/08; Cass. 2381/2014).

Va notato che esso sarebbe comunque inammissibile a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del contoricorso-ricorso incidentale al difensore di parte ricorrente. Queste considerazioni sul ricorso incidentale giustificano la compensazione delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale.

Inefficace il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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