Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20667 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20667 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 3193-2017 proposto da:
COMUNE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco

pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREMITI 10, presso lo studio
dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO DE NARDIS;
– ricorrente contro
ROSSI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA ROSSI,
FRANCESCO CAMERINI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 9/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 9/01/2017;

Data pubblicazione: 08/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata in data 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA

Il Comune di L’Aquila, chiedendo dichiararsi il difetto di

sentenza pronunciata in data 3 maggio 2010 dal Tribunale di L’Aquila,
che aveva accolto la domanda – proposta nei confronti del predetto
ente da Paola Rossi – di risarcimento dei danni derivanti dal
provvedimento di diniego, stante il parere negativo dell’ASL per
insufficiente altezza del locale (atti entrambi annullati dal Consiglio di
Stato), al trasferimento, da parte di Lola Cecala, dell’attività di
parrucchiera nell’immobile di proprietà dell’attrice, la quale era stata
perciò costretta a risolvere il contratto di locazione stipulato con la
Cecala per destinarlo a tale attività.
L’appellata si costituì chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
dell’appello perché tardivo.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 9 gennaio 2017,
dichiarò inammissibile l’appello perché tardivo e condannò
l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Comune di L’Aquila ha
proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, cui ha resistito
Paola Rossi con controricorso illustrato da memoria.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. L’eccezione sollevata dalla controricorrente in memoria circa la
regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente, in difetto di ogni
Ric. 2017 n. 03193 sez. M3 – ud. 11-01-2018
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giurisdizione del giudice ordinario, propose appello avverso la

menzione, nel ricorso, alla delibera di G.M. di autorizzazione alla
costituzione in giudizio, non è fondata, risultando essere stata
prodotta (v. in atti) la delibera n. 139 del 2007, divenuta esecutiva il
27 aprile 2007, con cui la Giunta municipale del Comune di L’Aquila
ha autorizzato quest’ultimo a costituirsi in ogni grado e stato del

ragioni del Comune all’avv. Domenico de Nardis dell’Avvocatura
Comunale.
3. Con il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 170 e
285 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per
aver la Corte di appello ritenuto che la notifica della sentenza
impugnata è stata eseguita a norma dell’art. 285 cod. proc. civ.
all’avv. Domenico de Nardis, quale difensore del Comune di L’Aquila,
in quanto legale dell’Avvocatura comunale, evidenziando quella Corte
che nella relata di notifica è indicato in modo espresso tale legale e
che la notifica non poteva essere effettuata presso il vecchio indirizzo
del Comune di L’Aquila, ove domiciliava anche l’Avvocatura comunale
(Piazza Palazzo n. 18), in quanto la struttura era stata resa inagibile
di sisma del 6 aprile 2009.
Il ricorrente sostiene, invece, che: 1) la notifica della sentenza di
primo grado, essendo avvenuta all’indirizzo di via Filomusi Guelfi,
sede di altro ufficio dell’Amministrazione comunale, anziché al
domicilio eletto dal Comune in primo grado, vale a dire l’ufficio del
procuratore costituito sito – ante sisma- in Piazza Popolo n. 18, non
sarebbe avvenuta al “procuratore costituito presso il domicilio eletto”,
e ciò non avrebbe consentito all’Amministrazione comunale di avere
piena conoscenza del contenuto della sentenza per il tramite del suo
difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità
dell’impugnazione; 2) la Corte territoriale avrebbe “valutato” che il
procuratore domiciliatario era, al momento della notifica, irreperibile
presso l’originario domicilio eletto, pur se tale circostanza non
Ric. 2017 n. 03193 sez. M3 – ud. 11-01-2018
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presente giudizio, con mandato di rappresentanza e difesa delle

risulterebbe in alcun modo; 3) l’appellata non avrebbe dimostrato di
aver tentato inutilmente la notificazione presso il domicilio eletto né
di non essere riuscita ad eseguire la notifica personalmente al
procuratore domiciliatario; 4) la Corte di merito non avrebbe
considerato che il criterio di elezione del domicilio presso l’ufficio del

differenza di quello di elezione autonoma di domicilio ex art. 141 cod.
proc. civ., avrebbe carattere strettamente personale e non reale.
Ad avviso del ricorrente, pertanto la notificazione della sentenza
del Tribunale, avvenuta presso la sede del Comune e non presso
l’avv. Domenico de Nardis, non sarebbe idonea a far decorrere il
termine breve per l’impugnazione, con conseguente tempestività
dell’appello proposto.
3.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, alla
luce del principio già affermato da questa Corte e che il Collegio
condivide, secondo cui è valida la notificazione dell’atto di appello al
difensore di un ente locale territoriale, che pure abbia per il primo
grado eletto domicilio altrove, eseguita presso la sede legale dell’ente
medesimo, nella quale il difensore era ed è incardinato, sul
presupposto della coincidenza in quel luogo della sua Avvocatura,
dovendosi equiparare la consegna a persona addetta a tale sede, ove
non si alleghi e non si provi che una diversa ubicazione di quegli uffici
sia stata preventivamente comunicata al Consiglio dell’Ordine, a una
notifica allo studio del legale, e comunque risultando la notifica in
quel luogo idonea a porre il professionista in grado di espletare
tempestivamente il suo ministero col dispiegamento di una minimale
diligenza e attività di autorganizzazione nello smistamento degli atti
ricevuti, normalmente esigibile da una P.A. (Cass., ord., 22/09/2017,
n. 22072; v. anche, a contrario, Cass., ord., 5/07/2017, n. 16590,
Cass. 27/10/2016, n. 21746, Cass., ord., 8/07/2016, n. 14054)
evidenziandosi che, nella specie, come pure indicato nella sentenza
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procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 e 285 cod. proc. civ., a

impugnata e sopra riportato, nella relata di notifica della sentenza
appellata è indicato espressamente il nome dell’avv. Domenico de
Nardis.
A quanto precede va pure aggiunto che l’impossibilità di
provvedere alla notifica in parola all’indirizzo del domicilio eletto è

ricorso che la sede dell’Avvocatura comunale era stata trasferita
altrove a causa dei noti eventi sismici né il ricorrente ha
specificamente censurato l’affermazione della Corte di merito (v.
sentenza impugnata, p. 5), secondo cui il Comune non ha dimostrato
che, «in realtà, l’Avvocatura comunale non domiciliava in via Filomusi
Guelfi, dopo il sisma, ma presso l’edificio scolastico di via G.
Pastore/li».
4. Dal rigetto del primo motivo del ricorso resta assorbito l’esame
del secondo e del terzo motivo, rubricati rispettivamente «Violazione
dell’art. 35 del D.Lgs. 80/1998 e dell’art. 7 della legge 1034/1971.
Difetto di giurisdizione» e «Violazione dell’art. 2043 c. c. in relazione
all’art. 1575 c. c. – Mancanza del nesso di causalità tra il
provvedimento Comunale annullato in sede giurisdizionale
amministrativa e la pretesa risarcitoria. Violazione dell’art. 2697
c.c.».
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
7.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 03193 sez. M3 – ud. 11-01-2018
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confermata, in sostanza, dallo stesso ricorrente laddove afferma in

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in euro 2.650,00 per compensi, oltre alle spese
forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00
ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del

17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 gennaio
2018.
Il Presidente

d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma

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