Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20666 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/10/2016), n.20666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2851-2015 proposto da:

F.D., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini

prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 108/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

20/08/2014, depositato il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.D. ha notificato il 21 luglio 2014 al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, n. 108 del 20 gennaio 2014, reso nel giudizio per equa riparazione proposto dal ricorrente medesimo.

2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte.

Il Ministero della Giustizia ha però resistito, depositando controricorso con atto notificato a parte ricorrente il 22/25 agosto 2014.

La causa è stata avviata a trattazione in pubblica udienza.

3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr, Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a controparte delle spese, che liquida in Euro 500,00 per compenso oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA