Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20666 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20666 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 22283-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINOIA VITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell’avvocato
MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 09/09/2013

PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato speciale in
calce al controricorso;

controricorrente

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in prona del Dott. TOMMASO
BASILE che si riporta alla relazione Kritta.

Ric. 2011 n. 22283 sez. ML – ud. 07-06-2013
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avverso la sentenza n. 4832/2010 della CORTE D’APPELLO di
04 ID
BARI del 27.9.2010, depositata il t3:952010;

Ric. 2011 n. 22283 sez. ML – ud. 07-06-2013
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FATTO E DIRITTO
È stata depositata relazione ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., avente il
seguente contenuto:
“Il consigliere relatore osserva quanto segue.
1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 4832 del 2010,
oggetto del presente ricorso per cassazione, accoglieva l’impugnazione
proposta da Minoia Vita avverso la sentenza del giudice del lavoro che aveva
rigettato la domanda volta all’accertamento del diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola
sulla base della retribuzione
giornaliera fissata dalla contrattazione collettiva integrata della Provincia di
appartenenza, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato
nell’anno 1995 e non più incrementato negli anni successivi.
1.1.Preliminarmente, la Corte d’Appello, affermava che non poteva
trovare applicazione, nella fattispecie in esame, la decadenza di cui all’art. 47
del dPR n. 639 del 30 aprile 1970, come interpretato dall’art. 6 del d.l. n.
103/91 convertito nella 1 n. 166/91.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l’INPS prospettando
tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’intimata.
3.Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 47,
comma 3, del dPR n. 639 del 1970 e successive modifiche, affermando
l’applicabilità nel caso in esame della decadenza così disciplinata.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato in ragione dei principi di
diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 7245 del 2012, che ha
affermato, con argomentazioni che si condividono, l’ inapplicabilità del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del d.l. n. 98
del 2011, art. 38, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni
previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella
legge n. 111/2011.
5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 44, 49
e 53, del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione al d.lgs. n.
314 del 1997, art. 6 comma 4 lett. a), nonché in relazione agli artt. 1362 e 2120
cod. civ., ed alla legge n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11.
L’INPS, con i suddetti secondo e terzo motivo di ricorso, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota
di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a
quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.
6. I suddetti motivi sono manifestamente fondati.
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9 maggio 2007 n.
10546, secondo cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee
in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione
collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16 aprile 97 n. 146 – non è comprensiva del
trattamento di fine rapporto, questa Corte ha ulteriormente affermato che
“sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai
contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà

Ric. 2011 n. 22283 sez. ML – ud. 07-06-2013
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espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29
luglio 96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la
retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella
indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v., ord.
n. 18516 del 2011, e numerose altre conformi).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal
legislatore, il quale con norma interpretativa contenuta nell’art. 18, comma
18, del d.l. 6.07.11 n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede
che “1 art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 01,
comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso
che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (citata Cass., ord. n. 18516 del 2011, Cass. n. 200
del 5 gennaio 2011, id, n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto
2011, n. 7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi).
7.11 ricorso è, dunque, manifestamente fondato, con riguardo al
secondo e al terzo motivo di ricorso e deve essere accolto in ordine agli
stessi, rigettato il primo.
8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi
dell’art. 384, c. 1, cpc può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda
iniziale con riferimento alla inclusione del T.F.R. nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione.
9. Il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono
(cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832
del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 Maggio 2012 e numerose altre conformi),
considerato, altresì, che, come dedotto nella relazione, recentemente il
significato della norma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, individuato
dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore.
Pertanto, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto con riguardo al secondo e al terzo
motivo e la sentenza della Corte di appello di Bari va cassata nella parte
impugnata. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato attesa l’
inapplicabilità dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle
integrazioni apportate dell’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di
riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e
liquidate dall’ente previdenziale.
10. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito, col rigetto della domanda iniziale con riferimento alla
inclusione del T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
11.L’esito complessivo della lite e la considerazione relativa alla
sopravvenienza della norma di legge interpretativa citata consigliano l’integrale
compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda quanto alla inclusione della quota T.F.R. nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Roma, 7 giugno 2013

Il Presidente

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