Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20665 del 31/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 12/06/2017, dep.31/08/2017),  n. 20665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Rasponi

40, presso lo studio dell’avv. Oriana Cianca, dalla quale è

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c.

orianacianca.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova

37/A, presso l’avv. Antonio Canini, dal quale è rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, e che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 06/77208264 e alla p.e.c.

antoniocanini.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1388/2015 della Corte di appello di Roma,

emesso il 6 maggio 2015 e depositato il 25 maggio 2015, n. R.G.

54924/12.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso della L. n. 898 del 1970, ex art. 9, A.M. ha chiesto la modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio e specificamente ha chiesto la revoca dell’assegno mensile divorzile di 400 Euro contributo mensile di 430 Euro al mantenimento della figlia maggiorenne. Ha dedotto il peggioramento delle sue condizioni economiche derivante dal peggioramento delle sue condizioni di salute e, per altro verso, il raggiungimento di una posizione di autonomia economica da parte della figlia maggiorenne.

2. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale di Roma e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello romana che ha ritenuto non emergere dall’istruttoria situazioni nuove e tali da legittimare la modifica delle condizioni del divorzio. In particolare per ciò che concerne il reddito dei due ex coniugi e per la condizione di non autosufficienza della figlia maggiorenne.

3. Ricorre per cassazione A. deducendo: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1 e all’art. 132 c.p.c., comma 4 e vizio di motivazione in presenza di argomentazioni tra loro inconciliabili e in contrasto con le risultanze documentali in atti, nonchè omessa totale pronuncia in merito a un punto essenziale della controversia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; b) violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9,mutamento in pejus della capacità dell’obbligato. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

4. Si difende con controricorso la C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che

5. Il ricorso si limita a una mera indicazione delle norme pretesamente violate o falsamente applicate (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 24298 del 29 novembre 2016 secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata”) e non risponde ai requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”).

6. Nella specie la Corte di Appello ha correttamente esaminato le censure del ricorrente escludendo la rilevanza delle condizioni preesistenti rispetto alla pronuncia di divorzio e rilevando, con motivazione coerente e esaustiva, l’insussistenza delle modifiche dedotte dal ricorrente come sopravvenute al divorzio.

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 di cui Euro 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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