Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20665 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2381-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TOM IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA,

48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA DELL’AQUILA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4728/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente presentava all’Agenzia delle entrate istanza per il riclassamento di una sua unità immobiliare sostenendo che l’immobile aveva caratteristiche più modeste rispetto ad altri edifici della medesima classe;

l’Agenzia del territorio respingeva l’istanza ritenendo che non sussistessero motivi di ordine tecnico-estimale tali da giustificare il rilassamento;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente per l’annullamento del diniego;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello ritenendo per un verso che la rendita catastale può essere sempre modificata su iniziativa sia dell’Ufficio che del contribuente e per un altro che non possa condividersi l’assunto dell’amministrazione secondo cui l’atto di diniego o il rifiuto di modifica della rendita catastale in presenza di un avviso di accertamento ormai divenuto definitivo non rientrerebbe nella tipologia degli atti a contenuto negativo tassativamente elencati tra quelli impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in quanto la stessa norma annovera nell’oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti la consistenza, il classamento degli immobili e l’attribuzione della relativa rendita catastale.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in quanto non sarebbe impugnabile il diniego di autotutela.

Il motivo è fondato.

Secondo questa Corte infatti, nel processo tributario il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere (che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente), e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. nn. 7616 e 21146 del 2018; 24032 del 2019);

in tema di contenzioso tributario, poichè il rigetto dell’interpello D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 37 bis, comma 8 (applicabile “ratione temporis”) è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile, sono inammissibili l’istanza di revisione di detto rigetto e l’impugnazione del relativo diniego, costituendo l’istanza una mera sollecitazione del potere di autotutela, il cui esercizio è discrezionale e funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale (Cass. n. 18604 del 2019);

considerato che, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicchè è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l’atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente (Cass. nn. 2144 del 2020; 23469 del 2017);

considerato che con il diniego di cui ci si occupa nel caso specie l’Ufficio non ha portato a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria nè l’aveva in qualche modo modificata e che dunque, in assenza di questo presupposto, vale il principio di tassatività dell’elenco degli atti impugnabili, fra i quali non è ricompreso il diniego di esercizio dell’autotutela quanto ad un nuovo classamento catastale, per ottenere il quale il contribuente avrebbe dovuto seguire la procedura tipizzata della DOCFA (Cass. nn. 30166 e 10126 del 2019) non potendosi altrimenti rimettere in discussione un provvedimento ormai definitivo, mediante una richiesta strumentale dell’autotutela, in palese violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonchè dei principi di lealtà processuale e del giusto processo – abbia fatto uso abusivo del processo, impugnando l’atto impositivo ben oltre la scadenza del termine previsto dalla legge (Cass. nn. 210 del 2014 e 25210 del 2018);

considerato che, nella specie, la parte contribuente non aveva censurato il diniego di autotutela per eventuali profili di illegittimità del rifiuto, ma solo perchè, nella prospettazione della parte contribuente stessa, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere alla modifica del classamento in via di autotutela, nonostante la definitività dell’avviso di accertamento e nonostante non siano stati evidenziati elementi sopravvenuti e non già presenti al momento dell’emissione dell’avviso, così mirando nella sostanza a rimettere in discussione un classamento ormai divenuto definitivo;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA