Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20665 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 13/10/2016), n.20665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23696-2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VTA BARBERINI

36, presso lo studio dell’avvocato CORRADO PICCIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIER PAOLO POGGIONI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AREZZO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2014 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata

il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLI.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il giudice di pace di Arezzo con sentenza n. 714/12 del 23 novembre 2012 rigettava l’opposizione proposta da M.L. per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa a carico dell’opponente dal Prefetto di Arezzo il 18.6.2012, con la quale le era stata irrogata la sanzione di 520 Euro per violazione della l. n. 386 del 1990, art. 2.

Proposto appello con atto di citazione depositato in cancelleria il 30 maggio 2013, l’impugnazione veniva dichiarata inammissibile, perchè tardiva, dalla sentenza n. 207 del 25 febbraio 2014 del locale tribunale.

La M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8 ottobre 2014.

Il Prefetto di Arezzo è rimasto intimato.

E’ stata disposta trattazione in pubblica udienza.

2) Il primo motivo di ricorso concerne la tardività dell’appello, che è stata affermata dal tribunale sulla scorta dei seguenti rilievi: a) il gravame avrebbe dovuto essere proposto con ricorso depositato nella cancelleria del giudice adito e non mediante citazione notificata a controparte; b) la erronea scelta del rito non avrebbe determinato la inammissibilità dell’impugnazione, se la citazione fosse stata depositata in tempo utile secondo la corretta forma di impugnazione.

Il ricorso, senza contestare la seconda parte del ragionamento, censura solo la affermazione sub a).

Sostiene che, secondo la normativa di semplificazione dei riti, D.Lgs. n. 150 del 2011, l’appello avverso le sentenze in materia di sanzioni amministrative rese dal giudice di pace si propone con citazione e che pertanto nella specie era tempestivo.

La censura è infondata.

Già nella motivazione resa da Cass. SU 2907/14 è stato chiarito che solo nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti secondo il rito vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 c.p.c. e seg.

Con l’avvento della riforma citata, come già deducibile dalla sentenza delle Sezioni Unite, risulta invece chiaro che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 – l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c. (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22390 del 02/11/2015).

3) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente si duole che non sia stata disposta la compensazione delle spese di lite, sebbene la questione decisiva fosse stata risolta in precedenza nel senso da essa sostenuto. Lamenta che sia mancata adeguata motivazione.

La doglianza non può essere accolta.

Allorquando la determinazione sulle spese segue la regola della soccombenza, il giudice non è infatti tenuto a esprimere ulteriore motivazione (Cass. 1868/79), che gli è richiesta solo nel caso in cui intenda compensarle in tutto o in parte (Cass. 2730/12). Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’amministrazione.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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