Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20665 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20665 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 23154-2012 proposto da:
CECCHETTI CLAUDIO CCCCLD46512H501W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo
studio dell’avvocato TROPEA SERGIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LEONE SERENA giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, società
per azioni con unico socio, in persona del Presidente
e Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SALARIA 1027, presso l’UFFICIO DELLA
DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E SOCIETARI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SBORCHIA TIZIANA

Data pubblicazione: 09/09/2013

giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 11532/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE del 28/03/2012, depositata il
10/07/2012;

consiglio del 07/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

r.g.n. 23154/2012 Cecchetti Claudio c/IPZS spa
Oggetto: revocazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Cecchetti Claudio chiede la revocazione della sentenza n. 11532 del 2012
con la quale questa Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha
cassato l’impugnata sentenza rinviando, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione;
3. resiste, con controricorso, la parte intimata;
4. il ricorrente denuncia la mancata pronunzia della revocanda sentenza su
un’eccezione di giudicato, per pretesi vizi del procedimento notificatorio del
ricorso per cassazione e del quale si asserisce l’avvenuto perfezionamento
oltre la scadenza del termine lungo d’impugnazione;
5. il ricorso così proposto, con il quale si enuncia l’omesso esame di
un’eccezione di giudicato esponendo, a suffragio della dedotta eccezione,
un’intempestiva notificazione del ricorso per cassazione nel termine lungo
d’impugnazione, non svolge, invero, né illustra in alcun modo, il motivo di
revocazione giacché devolve, a questa Corte, un aspecifico motivo
d’impugnazione a sostegno del mezzo d’impugnazione prescelto;
6. il ricorso, del quale si evince solo dall’intestazione, e dalle relative
conclusioni, essere stato proposto per revocazione, si appalesa, per come
formulato, non conforme al principio di specificità del motivo di ricorso
per cassazione per essere del tutto privo dell’esplicazione del vizio
revocatorio che si pretende denunciare”.
Z Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
8.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione.

r.g.n. 23154/2012 Cecchetti Claudio c/IPZS spa

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 giugno

9. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00 per compensi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2013.

professionali, oltre accessori di legge ed euro 50,00 pere sborsi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA