Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20665 del 09/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20665 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 23154-2012 proposto da:
CECCHETTI CLAUDIO CCCCLD46512H501W,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo
studio dell’avvocato TROPEA SERGIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LEONE SERENA giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, società
per azioni con unico socio, in persona del Presidente
e Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SALARIA 1027, presso l’UFFICIO DELLA
DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E SOCIETARI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SBORCHIA TIZIANA
Data pubblicazione: 09/09/2013
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 11532/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE del 28/03/2012, depositata il
10/07/2012;
consiglio del 07/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
udita la relazione della causa svolta nella camera di
r.g.n. 23154/2012 Cecchetti Claudio c/IPZS spa
Oggetto: revocazione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Cecchetti Claudio chiede la revocazione della sentenza n. 11532 del 2012
con la quale questa Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha
cassato l’impugnata sentenza rinviando, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione;
3. resiste, con controricorso, la parte intimata;
4. il ricorrente denuncia la mancata pronunzia della revocanda sentenza su
un’eccezione di giudicato, per pretesi vizi del procedimento notificatorio del
ricorso per cassazione e del quale si asserisce l’avvenuto perfezionamento
oltre la scadenza del termine lungo d’impugnazione;
5. il ricorso così proposto, con il quale si enuncia l’omesso esame di
un’eccezione di giudicato esponendo, a suffragio della dedotta eccezione,
un’intempestiva notificazione del ricorso per cassazione nel termine lungo
d’impugnazione, non svolge, invero, né illustra in alcun modo, il motivo di
revocazione giacché devolve, a questa Corte, un aspecifico motivo
d’impugnazione a sostegno del mezzo d’impugnazione prescelto;
6. il ricorso, del quale si evince solo dall’intestazione, e dalle relative
conclusioni, essere stato proposto per revocazione, si appalesa, per come
formulato, non conforme al principio di specificità del motivo di ricorso
per cassazione per essere del tutto privo dell’esplicazione del vizio
revocatorio che si pretende denunciare”.
Z Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
8.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione.
r.g.n. 23154/2012 Cecchetti Claudio c/IPZS spa
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 giugno
9. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00 per compensi
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2013.
professionali, oltre accessori di legge ed euro 50,00 pere sborsi.