Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.31/08/2017), n. 20664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27927/2014 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 26, presso
lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA PIERETTI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
A.P., AC.VI., D.N.E.M.R.,
AL.PA., A.V.;
– intimati –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il
04/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente osservato che, con il ricorso in esame, viene impugnato il decreto della Corte di Appello di Bari del 4/9/2014, che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, del 9/9/2013, di nomina di un amministratore di sostegno per A.C.; non potrebbero evidentemente esaminarsi ulteriori provvedimenti successivi che richiederebbero specifici gravami.
Va altresì precisato che, per giurisprudenza ormai consolidata (per tutte, Cass. n. 18171 del 2013), l’amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente la persona e/o il suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione e inabilitazione (e dunque – deve ritenersi – anche con riguardo alla prodigalità).
Nella specie, peraltro, il provvedimento impugnato è assai lacunoso, non dando atto delle vicende processuali del primo e secondo grado, e facendo riferimento del tutto generico a “elargizioni ingiustificate “dall’ A. a favore di certo C. in vista di non meglio definiti progetti industriali e commerciali”, null’altro aggiungendo, senza far dunque comprendere, in base a quali presupposti di legge si sia provveduto alla nomina di un’amministratore di sostegno.
Va pertanto accolto, per quanto di ragione, il ricorso.
Va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diverso composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017