Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 31/07/2019), n.20664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18343/2015 r.g. proposto da:

M.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Pietro

Messina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Civitavecchia, Via Leopoldi n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore i Ministri;

– intimati –

avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma, depositato in data

20.5.2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2/7/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udita, per il ricorrente, l’Avv. Pietro M., che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha liquidato il compenso finale in favore del curatore del fallimento della (OMISSIS) in Euro 811,35, a norma del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, art. 4, comma 1, ponendolo a carico dello Stato e tenendo conto che l’attivo realizzato era pari a zero.

2. Il decreto, pubblicato il 20 maggio 2015, è stato impugnato dal curatore M.F. con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e il Ministero della Giustizia, intimati, non hanno svolto difese.

La causa, assegnata alla Sesta Sezione-Prima Civile, è stata rimessa per la discussione in pubblica udienza con ordinanza del 9.12.2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo ed unico motivo di doglianza la parte ricorrente lamenta violazione della L. Fall., art. 39, e D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 1, comma 2, nonchè omessa motivazione del decreto impugnato: si duole, più in particolare, che il tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 1, comma 2, del medesimo D.M., che prevede un compenso ulteriore a scaglioni in percentuali progressive sull’ammontare del passivo che, nella specie, era pari ad Euro 32.492.788,85.

2. Il ricorso deve ritenersi fondato.

2.1 Sul punto è necessario ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già precisato, nel vigore della previgente normativa di cui al D.M. 28 luglio 1992, n. 570, (riprodotta, nel suo impianto normativo, nel D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, qui applicabile) che il compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui al D.M. n. 570 del 1992, art. 1, applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20111del 07/10/2015).

2.2 Va infatti ricordato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi della L. Fall., art. 39, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (D.M. 25 gennaio 2012, n. 30), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 6202 del 15/03/2010).

Orbene, l’art. 1, del Decreto 28 luglio 1992, n. 570 (riprodotto, nel suo contenuto precettivo, nel D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 1, qui applicabile ratione temporis) dispone che il compenso al curatore del fallimento è liquidato dal tribunale a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 39, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonchè della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore a determinate misure.

Inoltre, al curatore è corrisposto, sull’ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 Euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

L’art. 4 del cit., comma 1, decreto, poi, prescrive che “il compenso liquidato a termini degli artt. 1, 2 e 3, non può essere inferiore, nel suo complesso, ad Euro 811,35, salvo il caso previsto dall’art. 2, comma 1”; ossia, nell’ipotesi di cessazione dalla carica prima della chiusura delle operazioni di fallimento.

Va tuttavia precisato che l’ipotesi di liquidazione del compenso in assenza o insufficienza di attivo, invece, non è contemplata dal predetto decreto ministeriale, come giustificante una liquidazione che prescinda dai criteri dettati dall’art. 1.

Anche in tal caso, dunque, il compenso deve essere determinato, applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile è determinata a garanzia dell’organo del fallimento, nelle ipotesi in cui i criteri dettati dall’art. 1, conducano alla liquidazione di una somma inferiore a quella minima.

Per contro, nella concreta fattispecie in esame, il provvedimento del tribunale, pur contenendo il riferimento alla consistenza dell’attivo (pari a zero), ha, senza alcuna giustificazione, liquidato la somma minima prevista nel cit. art. 4, pur essendo applicabile il criterio basato sull’entità del passivo, posto che solo l’applicazione del criterio basato sull’attivo avrebbe comportato la liquidazione di somma inferiore al minimo previsto dal D.M.. Da ultimo, va segnalato che dovrà essere cura del giudice delegato – in esplicazione dell’esercizio della sua generale funzione di controllo e di vigilanza sulla procedura fallimentare, già prevista dalla L. Fall., art. 25, comma 1, – verificare un possibile esercizio distorsivo da parte del curatore delle prerogative previste dall’art. 102, medesima legge, attraverso la mancata attivazione dello strumento di “non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo” (pur in presenza di una prognosi certa di insufficiente realizzo dell’attivo), al solo scopo di maturare il compenso “supplementare” del curatore calcolato sull’entità del passivo accertato, ai sensi del sopra richiamato D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 1, comma 2.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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