Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35023-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARBONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5871/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo a venti unità immobiliari site in (OMISSIS) a Roma, microzona 1 (centro storico), L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 4 agosto 2016 ed è stata notificata all’ufficio in data 18 ottobre 2016 e da questi ricevuta il 21 ottobre 2016, per cui l’appello doveva essere notificato entro il 20 dicembre 2016, mentre l’appellato lo ha ricevuto il 27 dicembre 2016 e l’Ufficio non ha esibito la ricevuta di spedizione per provarne la tempestività;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 34428 del 2019 si disponeva il rinvio a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, in quanto l’Ufficio ha documentato, tramite l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, che l’appello è stato spedito il 19 dicembre 2016 e quindi in tempo utile;

con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e controverso consistente nella produzione dell’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, dal quale risulta che l’appello è stato spedito il 19 dicembre 2016 e quindi in tempo utile.

Ritenuto di poter trattare unitariamente i due motivi in quanto logicamente strettamente connessi, occorre dapprima ricordare che, secondo questa Corte, nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163).

Tuttavia, nel caso di specie, esaminato il fascicolo di merito, si rileva che uno dei due documenti allegati dal ricorrente nel ricorso per Cassazione ai fini dell’autosufficienza – quello contenente l’elenco delle raccomandate inviate e contenente il nome del contribuente – appare difforme rispetto a quello presente nel fascicolo di merito, perchè mentre quest’ultimo è privo di qualsivoglia timbro, quello prodotto nel ricorso in Cassazione contiene due timbri parzialmente sovrapposti: peraltro la data contenuta in uno dei due suddetti timbri non è leggibile mentre nell’altro timbro postale presente nel documento allegato dall’Ufficio nel suo ricorso la data non è chiaramente leggibile e anzi – delle due cifre relative al giorno del mese (le altre cifre sembrerebbero indicare il mese di dicembre 2016) – la prima cifra del giorno del mese sembra semmai esser un due e non certo un uno come sostenuto dal ricorrente e la seconda cifra un tre, cosicchè – quand’anche si ritenesse che l’appello sia stato spedito il 23 dicembre 2016 – comunque l’appello risulterebbe tardivo in quanto la sentenza era stata notificata all’Ufficio il 21 ottobre dello stesso anno; quanto invece all’altro documento, anch’esso presente nel fascicolo di merito e la cui genuinità non è contestata dal ricorrente, reca sì la data del 19 dicembre 2016 (data che sarebbe astrattamente idonea a provare la tempestività dell’appello) ma è documento che non è di chiara intelligibilità nel suo complesso perchè non si comprende di cosa si tratti potendo forse essere il documento rilasciato dalle Poste all’Agenzia delle entrate al momento della ricezione di qualcosa da consegnare ad altri e tuttavia non presenta il benchè minimo collegamento con una ipotetica notifica da effettuare nei confronti dell’odierno contribuente, il cui nome non si rinviene in tale documento.

Ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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