Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 20/07/2021), n.20664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 916/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.E., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Gianfranco Serani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, viale Vaticano n. 84;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3263/22/14 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 16 maggio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021

dal Consigliere Dott.ssa Laura Mancini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.C.E. impugnò l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificatogli il 16 dicembre 2009, con il quale l’Agenzia delle entrate, per l’anno di imposta 2004, aveva accertato redditi diversi non dichiarati da assoggettarsi a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. g-bis), e comma 3, con conseguente accertamento di una maggiore imposta e irrogazione di sanzioni. Ad avviso dell’Ufficio il maggior reddito imponibile corrispondeva alla plusvalenza realizzata a seguito della vendita di alcuni terreni edificabili con atti pubblici registrati, rispettivamente, in data (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Nonostante i terreni ceduti fossero stati oggetto di rivalutazione ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, con pagamento, da parte del contribuente, dell’imposta sostitutiva del 4 per cento sul valore dei fondi stimato in base a perizia giurata, l’Ufficio aveva ritenuto detta stima irrilevante in considerazione del fatto che i corrispettivi dichiarati risultavano inferiori a quelli determinati con le perizie, con conseguente applicabilità del principio per il quale ai sensi della citata L. 448 del 2001, art. 7, comma 6, affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma accolse il ricorso del contribuente con sentenza che fu confermata in appello.

Ad avviso della Commissione tributaria regionale del Lazio, differentemente da quanto ritenuto dall’Ufficio, nel testo della L. n. 448 del 2001, art. 7, non è contenuto “alcun elemento dal quale poter desumere che tale disposizione, di chiara natura agevolativa in favore del contribuente, non possa trovare applicazione allorquando l’importo indicato nell’atto dispositivo sia, come nella specie, inferiore a quello della perizia giurata di stima, di guisa che non appare fondata, in quanto priva di qualsiasi fondamento normativo, l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 novembre 2002, n. 81/F”.

3. Avverso tale pronuncia ricorre l’Amministrazione finanziaria con un unico motivo, cui resiste D.C.E. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, anch’esso affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, e della L. n. 448 del 2001, art. 7.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la ridetta L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, disponendo che “la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5, costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”, si limita a introdurre un criterio di coerenza nella valutazione economica dei beni che possa garantire omogeneità agli effetti di tutti i predetti tributi.

Di conseguenza, soggiunge la difesa erariale, il contribuente, ove non ritenga più attuale il valore determinato con la perizia giurata di stima, può discostarsi dallo stesso dichiarandone uno diverso nell’atto di trasferimento. Tuttavia, in tal caso, a fronte del differente valore individuato per la determinazione della base imponibile delle imposte sui trasferimenti, “il valore da contrapporre al prezzo di cessione per il calcolo dell’eventuale plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi non sarà più quello indicato in perizia, bensì secondo le ordinarie regole, quello “storico” di acquisto del bene ai sensi dell’art. 69 TUIR”.

2. Con il ricorso incidentale condizionato D.C.E. lamenta la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, facendo, altresì, rilevare come nel caso di specie non potrebbero comunque trovare applicazione le sanzioni in ragione dell’incertezza normativa oggettiva.

3. Il ricorso erariale è infondato.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, in tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene (Cass. Sez. U, n. 2321 del 31/1/2020).

4. Il ricorso principale e’, dunque, rigettato, mentre resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

4.1. L’Agenzia delle entrate deve essere condannata alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

4.2. Nei confronti dell’Amministrazione ricorrente non trova, invece, applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), dal momento che il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. Sez. 6-L, 29/1/2016, n. 1778; Cass. Sez. 3, 14/3/2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA