Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Anmaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27054-2014 proposto da:

S.C., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

R.A.M. ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 161, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO CAMILLI, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale notarile;

– ricorrenti –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI RAIMONDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ROBERTO CAMILLI;

udito l’Avvocato ANTONIO MANCINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 1^

motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.M. ha convenuto R.A. e S.C. dinanzi al Tribunale di Trento per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione dallo stesso intimato nei relativi confronti, in relazione a un contratto di locazione di un appartamento sito in (OMISSIS), dall’attore dedotto come concluso in forma verbale con durata dall'(OMISSIS).

Al riguardo, l’attore ha dato atto di aver sporto denuncia nei confronti di controparte nel mese di (OMISSIS), non avendo i convenuti ancora rilasciato l’immobile, dagli stessi occupato, a seguito della scadenza della locazione dedotta in giudizio, a titolo di comodato gratuito.

Sotto altro profilo, il D. ha evidenziato come, nel (OMISSIS), lo S. avesse registrato all’Agenzia delle Entrate, a proprio nome, un nuovo contratto di locazione relativo al medesimo immobile, in realtà mai concordato tra le parti, asseritamente decorrente dal (OMISSIS) con scadenza al (OMISSIS).

Costituitisi dinanzi al primo giudice, i convenuti hanno insistito per il rigetto delle avverse domande, invocando l’accertamento dell’effettiva conclusione del contratto di locazione registrato dallo S. nel (OMISSIS).

In via gradata, lo S. ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto alle domande di controparte, atteso che il primo contratto di locazione risultava registrato unicamente a nome della R..

2. Con sentenza resa in data 4/10/2013, il Tribunale di Trento, sul presupposto dell’avvenuta scadenza del contratto di locazione dedotto in giudizio dall’attore alla data del 30/9/2011 e della relativa sostituzione con un altro rapporto a titolo di comodato, ha rigettato le pretese del D., specificando come lo stesso non avesse mai invocato il rilascio dell’immobile per l’intervenuta cessazione del contratto di comodato in corso tra le parti.

Sotto altro profilo, il tribunale ha disatteso la pretesa dei convenuti di accertare l’esistenza di un contratto di locazione a partire dal (OMISSIS), mancando del tutto la prova di alcun accordo intervenuto tra le parti sul punto.

3. Sull’appello principale del D. e su quello incidentale dello S. e della R., la Corte d’appello di Trento, con sentenza resa in data 11/2/2014, ha rigettato tutte le impugnazioni, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente le spese del grado del giudizio.

4. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione S.C. e R.A.M., sulla base di quattro motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso D.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.

6. R.A. e S.C. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 163-bis e 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), con conseguente nullità dell’atto introduttivo del giudizio e degli atti conseguenti.

Osservano, al riguardo, i ricorrenti come la corte territoriale abbia trascurato di rilevare la nullità processuale determinatasi per effetto del mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di primo grado, avendo il tribunale, a seguito del riscontro di tale nullità, disposto il mero differimento della prima udienza di comparizione delle parti ad altra data, illegittimamente omettendo di disporre la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, così determinandone la nullità e quella di tutti gli atti del giudizio conseguenti.

7.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Osserva il collegio come l’interesse a proporre impugnazione si configuri come un interesse d’origine e natura squisitamente processuali, sorgendo esso dalla soccombenza connessa a una statuizione del giudice a quo capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell’impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio subito.

L’interesse all’impugnazione, peraltro, va apprezzato in ragione della concreta utilità che la parte può direttamente conseguire dall’eventuale accoglimento dei motivi di gravame; utilità che non può consistere in un interesse di fatto all’eventuale riforma del capo sulle spese, salvo che oggetto d’impugnazione non sia lo stesso capo di condanna alle spese o che non si espliciti che esse costituiscano la ragione fondante dell’impugnazione avanzata per altri motivi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25712 del 04/12/2014, Rv. 633763).

In breve, l’interesse a impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010, Rv. 613939).

Nel caso di specie, con il motivo in esame, gli odierni ricorrenti hanno denunciato una pretesa nullità d’ordine processuale riferita all’introduzione della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto: fase sommaria conclusa con il diniego del provvedimento di rilascio invocato dalla controparte cui ha fatto seguito il mutamento del rito, con il conseguente esame a cognizione piena delle ragioni avanzate da ciascuna delle parti nel pieno rispetto delle reciproche prerogative processuali.

Sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto esclusa la verificazione di alcun pregiudizio a carico degli odierni impugnanti (con la conseguente insussistenza di alcun interesse degli stessi a veder ripristinata la regolarità formale della fase processuale asseritamente affetta da nullità), essendosi detta fase processuale conclusa con il diniego, da parte del giudice di primo grado, del provvedimento di rilascio invocato dalla controparte, in assenza di alcun profilo di soccombenza concretamente riferibile agli odierni ricorrenti.

8. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Sul punto, i ricorrenti deducono come la corte territoriale abbia illegittimamente trascurato la circostanza consistita nell’intercorsa esistenza, tra le parti, di un unico contratto di locazione, sorto nel (OMISSIS) e proseguito, senza soluzione di continuità, ben oltre la data di intimazione dello sfratto; ossia del medesimo contratto cui doveva ritenersi riferibile la registrazione posta in essere dallo S. nel (OMISSIS).

8.1. La censura è inammissibile.

Rileva il collegio come gli odierni ricorrenti, nel costituirsi originariamente in giudizio, non abbiano in alcun modo dedotto quanto in questa sede viceversa sostenuto (circa l’asserita esistenza di un unico rapporto di locazione sorto nel (OMISSIS) e ininterrottamente proseguito), essendosi gli stessi allora limitati a dedurre la sola esistenza del contratto di locazione registrato dallo S. nel (OMISSIS). Tale circostanza, peraltro, trova una chiara conferma nella proposizione della stessa eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva opposta dallo S. avverso l’originaria intimazione di sfratto del D.: un’eccezione chiaramente incomprensibile ove posta in relazione all’affermata identità dell’unico ininterrotto rapporto contrattuale con quello dallo stesso S. registrato nel (OMISSIS).

Peraltro, vale evidenziare la palese inammissibilità della pretesa sollecitazione, avanzata dai ricorrenti, a una rilettura dei fatti oggetto di giudizio in questa sede di legittimità, in contrasto con l’interpretazione degli stessi fatti operata dai giudici del merito sulla base di linee argomentative coerenti sul piano logico-formale e corrette in chiave ermeneutica.

9. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, commi 8 e 9.

Al riguardo, i ricorrenti evidenziano come la corte territoriale – dopo aver rilevato l’avvenuta stipulazione di un contratto di locazione verbale registrato dallo S. all’autorità fiscale nel (OMISSIS), o, quantomeno, dalla controparte, nel (OMISSIS) – avrebbe dovuto applicare la disciplina imperativa di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, con il conseguente riconoscimento della durata quadriennale del rapporto, ben diversa da quella erroneamente stabilita dal giudice a quo nel (OMISSIS).

Con il quarto e ultimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 431 del 1998, artt. 1, 2 e art. 13, comma 5, e dell’art. 112 c.p.c..

Al riguardo, i ricorrenti si dolgono del mancato rilievo, da parte della corte d’appello, della durata quadriennale del contratto di locazione concluso tra le parti nel (OMISSIS), non essendone emersa in alcun modo la natura transitoria, viceversa erroneamente attestata dai giudici del merito.

9.1. Entrambe le censure sono inammissibili.

Osserva il collegio come, secondo quanto emerso dal provvedimento impugnato, gli odierni ricorrenti, nel costituirsi originariamente in giudizio, trascurarono totalmente di contestare la circostanza (di fatto e di diritto) dedotta dall’attore, circa l’avvenuta scadenza del contratto di locazione intercorso tra le parti dal (OMISSIS) al (OMISSIS) dello stesso anno, limitandosi unicamente a rivendicare l’accertamento dell’avvenuta successiva stipulazione di un nuovo contratto di locazione attestandone il ricorso con l’allegazione della relativa registrazione nel (OMISSIS) da parte dello S..

Ciò posto, l’odierna deduzione, intesa a ottenere una diversa interpretazione dei fatti di causa e il successivo conseguimento di un provvedimento giudiziale mai precedentemente invocato, deve ritenersi del tutto inammissibile in questa sede di legittimità, non potendo i ricorrenti invocare una rilettura degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, che il giudice d’appello risulta aver interpretato sulla base di una motivazione del tutto coerente sul piano logico-formale, senza incorrere in alcuna violazione dei canoni ermeneutici di derivazione legale.

10. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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