Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20664 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 20047-2012 proposto da:
RAUCCI PIETRO RCCPTR54C08A17R, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
tienvvocAto ISABELLA PARIS!, rappresentato e difeso dagli

avvocati STENDARDO GIOVANNI, WRAGLIOLA ORIANA,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, chein rapprenenta.
Aífe-nde, fspe
– controricorrente –

5c6

Data pubblicazione: 09/09/2013

nonchè contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA,
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE G. CERABONA DI
MARCONIA (MT);

avverso l’ordinanza n. 17828/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 22.6.2011, depositata il 30/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MANNA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

Ric. 2012 n. 20047 sez. ML – ud. 07-06-2013
-2-

– intimati –

r.g.n.20047/2012 Raucci Pietro c/ MIUR + 1
Oggetto: revocazione

L La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 giugno
2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2

“Raucci Pietro chiede la revocazione dell’ordinanza n. 17828 del 2011 con
cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza
impugnata di rigetto della domanda proposta — in qualità di dipendente
dell’amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA
(Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrato nel nuovo profilo
professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi
(DSGA), con decorrenza 1° settembre 2000 secondo la previsione del
CCNL 26.5.1999 -, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla
maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio
utile prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non
secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della temporizzazione previsti
dall’art. 8 CCNL 15.3.2001 e condannato la ricorrente al pagamento delle
spese di lite;

3. a sostegno della domanda di revocazione la parte ricorrente, denunciando
errore di fatto, lamenta che la decisione sarebbe stata fondata sulla
supposizione che l’art. 8 CCNL 2001 avrebbe dettato una lex .specialis per i
dipendenti transitati nel nuovo ruolo professionale di DSGA, come tale
prevalente sulle precedenti disposizioni contrattuali di carattere generale, ivi
compresa quella agganciata al d.P.R. 399/1988;
4. resiste, con controricorso, il MIUR;
5. il ricorso è qualificabile come inammissibile;
6. secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto
dall’art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze,
comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di

ng.n. 200471 2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente
esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure
quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza
non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunziare, restando invece escluso che l’errore possa riguardare la

valutazione dei fatti data dalla Corte, o le argomentazioni logico-giuridiche
che ne sorreggono la decisione, o pretesi vizi motivazionali della sentenza
impugnata; occorre altresì che l’errore presenti il carattere dell’assoluta
evidenza, ossia della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la
sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, tale da non imporre
una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (v., tra le tante Cass. nn.
2713/07, 9396/06 e 2485/06).
7. lo stabilire l’applicabilità, ratione temporis, della disposizione normativa o
collettiva, giacché in ciò risiede la censura proposta, è tipica questione di
diritto, in nessun modo riconducibile nel paradigma dell’errore di fatto”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione.
10. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, in favore della parte costituita, liquidate in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2013.

violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche, o l’interpretazione e la

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