Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20664 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4582/2008 proposto da:

M.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAUDIO Vincenzo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 183/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 07/02/2007, r.g.n. 117/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’INPS proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato a corrispondere a M.D. l’assegno ordinario di invalidità dal mese di dicembre 2000 e la pensione di inabilità dal mese di gennaio 2004, sostenendo, in particolare, che la domanda giudiziaria con la quale l’assicurato aveva chiesto, alternativamente, entrambe le prestazioni era improponibile con riferimento alla pensione di inabilità , perchè non preceduta dalla prescritta domanda amministrativa.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha ritenuto fondata l’eccezione dell’INPS, avendo accertato che, in effetti, la domanda amministrativa dell’assicurato aveva avuto ad oggetto il solo assegno di invalidità.

Per la cassazione di questa sentenza M.D. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’INPS ha depositato la procura ai difensori che hanno, poi, partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., della L. n. 222 del 1984, art. 11, del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nonchè degli artt. 3, 24 e 38 Cost., assumendo che l’aver chiesto in via amministrativa il solo assegno di invalidità non preclude all’assicurato di richiedere in giudizio la pensione di inabilità – e al giudice di riconoscerne il diritto – qualora vengano accertati, a carico dell’assicurato medesimo, aggravamenti delle malattie preesistenti o nuove infermità tali da privarlo, in permanenza, della possibilità di svolgere una qualunque attività lavorativa.

2. Il ricorso non è fondato.

3. In materia di trattamenti pensionistici (come di altre prestazioni previdenziali) il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria all’avvenuta presentazione della domanda amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere necessaria tale domanda anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 533 del 1973 e nell’affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l’improponibilità della domanda giudiziaria.

4. Esistono, tuttavia, decisioni contrastanti quanto alle prestazioni costituite dall’assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità disciplinate dalla L. n. 222 del 1984, per il caso che soltanto una di esse sia stata oggetto di domanda amministrativa. Per alcune decisioni, infatti (vedi Cass. n. 4782 del 1999, n. 6615 del 1996 alle quali ha aderito la sentenza della Corte d’appello qui impugnata), solo se abbia presentato all’INPS domanda della pensione di inabilità, l’assicurato può chiedere in giudizio l’assegno di invalidità. Ciò per la ragione che tra le due prestazioni, relative a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, è da ravvisare un necessario rapporto di continenza – si che nella domanda amministrativa della pensione di inabilità deve ritenersi implicitamente inclusa quella di attribuzione dell’assegno di invalidità – mentre non è vero il contrario,dal momento che per la pensione di inabilità, il procedimento amministrativo (aperto dalla domanda dell’assicurato) è preordinato alla verifica di condizioni ulteriori rispetto a quelle sanitarie (L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 2) a salvaguardia dell’esigenza che una prestazione – come la pensione di inabilità (diversamente dall’assegno reversibile ai superstiti e di importo certamente superiore: L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 3) – sia attribuita solo in caso di cancellazione dell’assicurato da elenchi e albi che consentono di esercitare attività lavorativa e di rinuncia del medesimo a qualsiasi trattamento previdenziale sostitutivo o integrativo della retribuzione. In definitiva, secondo questo orientamento, il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto soltanto l’assegno di invalidità non può poi chiedere in giudizio la pensione di inabilità.

5. Secondo altre più recenti decisioni, invece (vedi Cass. 12658 del 2004, n. 4385 del 2001), la domanda amministrativa di attribuzione del (solo) assegno di invalidità non preclude all’assicurato di avanzare nel corso del successivo giudizio domanda di pensione di inabilità quando, in tale giudizio, sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da escluderne la capacità di svolgere una qualunque attività lavorativa. Le decisioni in questione giustificano il principio richiamando l’art. 149 disp. att. c.p.c. e sottolineando che, in caso di sua mancata applicazione, l’assicurato, secondo quanto dispone la L. n. 222 del 1984, art. 11, sarebbe costretto ad attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter amministrativo, con la oggetti va preclusione della piena tutela di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost..

6. Ma questa tesi – ritiene il Collegio – non è condivisibile, non trovando giuridico supporto nel testo della L. n. 222 del 1984, art. 11, ai sensi del quale “l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli artt. 1 e 2, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.

7. Il tenore letterale della disposizione normativa in discussione è, invero, inequivoco: il legislatore ha voluto evitare che per “la stessa prestazione” (sia essa l’assegno di invalidità ovvero la pensione di inabilità), dopo la presentazione di una prima domanda amministrativa o durante la pendenza di un procedimento giurisdizionale da definire, possa essere presentata una seconda domanda amministrativa o una ulteriore domanda giudiziale.

Ma il divieto di duplicazione non riguarda certo il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Non è, dunque, da questa norma che può trarsi la regola secondo cui all’assicurato, che abbia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario inteso al riconoscimento del diritto ad una delle due suddette prestazioni, non sarebbe consentito di presentare la domanda amministrativa strumentale all’attribuzione dell’altra.

8. Senza dire che la fattispecie per cui è causa, secondo il non contestato accertamento della Corte di merito, si caratterizza per il fatto che il M., dopo aver domandato in sede amministrativa unicamente l’assegno di invalidità, aveva chiesto in giudizio (con la medesima domanda) entrambe le prestazioni, rivendicando, in via principale, il diritto alla pensione di inabilità e, in subordine, quello all’assegno di invalidità.

Certo, è pertanto, che, diversamente da quanto si vuoi sostenere nel ricorso per cassazione (nel quale si addebita alla Corte di merito di non aver considerato che il M. “non avrebbe potuto, una volta iniziato il giudizio ….presentare una nuova domanda amministrativa al fine di ottenere la pensione di inabilità, stante il divieto di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 11”), nel caso di specie la domanda della pensione di inabilità non fu presentata in corso di causa ma già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, onde nulla impediva all’odierno ricorrente di far precedere quest’ultimo dalla richiesta amministrativa della prestazione, cosi come prescritto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

9. Nessuna censura può quindi muoversi alla sentenza impugnata per aver dichiarato improponibile la domanda giudiziaria, nella parte di essa riferita alla pensione di inabilità.

10. In conclusione il ricorso va rigettato.

11. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito dalla L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA