Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20663 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7363/2016 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARANELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO GALLETTI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VENEZIA, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 91/2016 del GIUDICE DI PACE di depositata il

02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1) B.D., cittadino albanese, impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’ordinanza 2.2.016 del Giudice di Pace di Venezia che ha respinto la sua opposizione al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della città ai sensi dell’art. 13, comma 2 T.U.I..

2) La prefettura intimata non svolge attività difensiva.

3) Il ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c…

4) Con l’unico motivo B. lamenta che il G.d.P. abbia convalidato l’espulsione tenendo conto unicamente dei suoi precedenti penali e sulla scorta di una prognosi sfavorevole in merito alle sue capacità di reinserimento, in tal modo omettendo di effettuare all’attualità il giudizio sulla sua pericolosità sociale, nonostante egli avesse allegato la prova della sua avvenuta assunzione a tempo indeterminato.

6) Il motivo è inammissibile.

6.1) Va in primo luogo rilevato che il decreto di espulsione è stato emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 2, lett. b) e c), e dunque anche perchè B. è privo di permesso di soggiorno, e che, come già rilevato dal G.d.P., il ricorrente non ha in alcun modo contestato la ricorrenza di tale ulteriore presupposto dell’espulsione.

6.2) Peraltro, il giudicante ha ampiamente e congruamente esposto le ragioni del proprio convincimento, rilevando, in particolare, come la capacità di reinserimento di B. – condannato, in concorso con altri pregiudicati, per detenzione e spaccio continuato di stupefacenti ed avente un’indole violenta, tanto da aver tentato di investire con la propria autovettura un agente di polizia – non possa ritenersi dimostrata dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con il quale Energia s.p.a. gli ha conferito la qualifica di incaricato alle vendite a domicilio, trattandosi di contratto irregolare, e quindi nullo, e, in ogni caso, di contratto a provvigioni, che non prevede rimborsi per spese e dal quale ciascuna parte può recedere ad senza che vi sia diritto per il dipendente al riconoscimento di indennità di preavviso o di fine rapporto.

6.3) Il motivo si risolve, pertanto, nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e non indica, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il fatto decisivo, ignorato dal giudice del merito, che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito del procedimento. Poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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