Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20663 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 31/07/2019), n.20663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2760/2016 r.g. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore, Dott.ssa C.A.M., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Prof. Giuseppe Miccolis, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Roma, alla Via XX Settembre n. 3.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del suo curatore, Dott.

S.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, dall’Avvocato Salvatore Leopardi, con il

quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Dardanelli n. 37,

presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Campanelli;

– controricorrente –

e

SE.FR., (cod. fisc. (OMISSIS)), e N.M.C.

(cod. fisc. (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo

rigettarsi il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 16 dicembre 2015, n. 21, respinse il reclamo L. Fall., ex art. 18 proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. contro la pronuncia del proprio fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto il 10 giugno 2015, ritenendo che la desistenza degli unici due creditori istanti, – Se.Vi. e N.C.M. – benchè intervenuta, il 5 giugno 2015, anteriormente a detta declaratoria, anche se depositata solo in sede di reclamo, non potesse comportarne la revoca.

1.1. Quella corte, pur nella consapevolezza del contrario avviso espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21478 del 2013) in fattispecie quasi analoga, sostenne che alla suddetta desistenza potesse attribuirsi efficacia esclusivamente processuale, non anche valenza sostanziale idonea ad esplicare effetti sul processo solo mediati ed indiretti. Rimarcò, poi, per le ipotesi in cui una siffatta valenza sostanziale si fosse voluta comunque attribuire ad una desistenza connotata dall’avvenuta affermazione, al suo interno, dell’essere stato il creditore integralmente soddisfatto, la necessità di applicazione, nei confronti del curatore, delle regole di cui all’art. 2704 c.c., in tema di computabilità della data certa. Osservò, infine, che, nelle more del giudizio, altri creditori avevano presentato istanze di ammissione al passivo, come riferito dalla curatela, sicchè revocare la dichiarazione di fallimento, in assenza, peraltro, di una desistenza di data certa anteriore ad essa, avrebbe comportato un pregiudizio ulteriore per quei creditori, ponendo nel nulla la loro iniziativa.

2. Avverso la descritta sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e resistiti, con controricorso, dalla curatela del suo fallimento. Non hanno, invece, spiegato difese, in questa sede, Se.Fr. e N.C.M., unici creditori istanti L. Fall., ex art. 6.

2.1. All’esito dell’adunanza camerale del 21 novembre 2018, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 32927 del 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza, ravvisandone l’opportunità “in relazione alla questione posta dai motivi di ricorso (natura ed effetti della desistenza/rinuncia dell’unico creditore istante, anteriore al fallimento ma dedotta e documentata, dalla parte debitrice dichiarata fallita in sede prefallimentare ove era rimasta contumace, solo nel giudizio di reclamo L. Fall., ex art. 18)”. Il fallimento controricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 5, 6, 15,16,18 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè art. 2907 c.c.”, per avere la corte distrettuale ritenuto sussistenti i presupposti per la conferma della sentenza di fallimento pure in presenza dell’atto di desistenza degli unici creditori istanti recante data anteriore al deposito della sentenza stessa;

II) “Nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione della L. Fall., artt. 5, 6, 15,16 e 18 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè art. 2907 c.c., per avere la decisione impugnata ritenuto sussistere i presupposti per la conferma della sentenza di fallimento pure in presenza dell’atto di desistenza degli unici creditori istanti avente data anteriore al deposito della sentenza stessa”;

III) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 306 c.p.c., nonchè artt. 2697 e 2704 c.c., per aver la corte di merito ritenuto inefficace l’atto di desistenza di data anteriore alla sentenza di fallimento, perchè non versato in atti del giudizio di primo grado e privo di data certa”.

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto chiaramente connesse, sono infondate alla stregua delle argomentazioni di cui appresso.

2.1. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6978 del 2018), l’istanza di fallimento non è una condizione dell’azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un’azione autonoma (introdotta dal creditore o dal P.M.) che, quale presupposto legittimante l’apertura della procedura, deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione.

2.1.1. Pertanto, la desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione del fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso (cfr. Cass. n. 7817 del 2017; Cass. n. 8980 del 2016; Cass. n. 21478 del 2013): questa dichiarazione, infatti, una volta pronunciata, produce effetti erga omnes, la persistenza dei quali non può essere rimessa alla mera volontà del creditore istante (o comunque alle vicende del suo rapporto con il fallito), la cui necessaria funzione propulsiva della procedura fallimentare si esaurisce con la dichiarazione del fallimento.

2.2. Ciò posto, questo Collegio ritiene opportuno, condividendo quanto recentemente affermato, su vicenda sostanzialmente analoga, da Cass. n. 16122 del 2019, apportare alcune precisazioni ai principi già enunciati dall’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 21478 del 2013) secondo cui, stante la necessità che l’istanza di fallimento sia mantenuta ferma per tutta la durata del processo, la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta anteriormente – come si assume essere accaduto nella fattispecie de qua – alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest’ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.

2.2.1. E’ necessario, invero, distinguere tra una desistenza dovuta al pagamento del creditore istante, idonea a comportare, sempre che sia avvenuta prima della sentenza di fallimento, la revoca della declaratoria di fallimento, ed una desistenza non accompagnata da alcuna estinzione del debito.

2.2.1.1. In questo secondo caso, non si può trascurare di considerare che la desistenza è un atto di rinuncia all’istanza di fallimento e ha natura meramente processuale. Un simile atto, in ragione della sua peculiare natura, deve intendersi rivolto al giudice e da ostendere a quest’ultimo, al pari della domanda iniziale, perchè egli lo valorizzi nel contesto procedimentale in cui è formato. Ne consegue che la rinuncia non può produrre effetto ove non sia presentata al giudice che ne deve tenere conto ai fini della decisione e, per tale motivo, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento se prodotta soltanto in sede di reclamo.

2.2.2. La desistenza conseguente all’estinzione dell’obbligazione influisce, invece, sulla legittimazione del creditore istante e, ove il pagamento risulti avvenuto – con i crismi della data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c. – in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben può essere rappresentata anche al collegio del reclamo al fine di dimostrare il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento.

2.3. Fermo quanto precede, la sentenza impugnata dà atto (cfr. pag. 4) che il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. è stato pronunciato dal Tribunale di Taranto il 10 giugno 2015, mentre nell’atto di desistenza datato 5 giugno 2015, ma prodotto dalla fallita solo in sede di reclamo innanzi alla corte distrettuale (instaurato con ricorso dalla prima depositato il 9 luglio 2015), gli unici creditori istanti, Se.Vi. e N.M.C., “hanno testualmente dichiarato di desistere, come in effetti desistono, dal ricorso di fallimento contro la s.r.l. (OMISSIS) (…), rinunciando espressamente agli atti del giudizio e alla domanda di fallimento”.

2.3.1. Appare, dunque, chiaro che, nella specie, si era in presenza di una desistenza connotata dall’avvenuta estinzione dell’obbligazione (così, ragionevolmente, intendendosi la dichiarata rinuncia alla domanda di fallimento): di essa, pertanto, la corte leccese avrebbe dovuto tenere conto – al fine di ponderare il venir meno della legittimazione dei creditori istanti al momento della dichiarazione di fallimento – esclusivamente ove fosse stata munita di data certa, ex art. 2704 c.c., anteriore al fallimento stesso, attesi l’evidente valore anche sostanziale di quell’atto e la terzietà della curatela rispetto allo stesso.

2.3.2. Quella corte, però, ha escluso (potendo compiere un siffatto accertamento anche di ufficio) che la data del 5 giugno 2015, apposta all’atto di desistenza prodotto dalla reclamante, potesse considerarsi certa alla stregua di quanto sancito dall’art. 2704 c.c. (cfr. pag. 8 e 10), nè ad una siffatta carenza poteva supplire la mera circostanza che i menzionati creditori istanti ( Se. e N.), costituendosi in sede di reclamo, avessero confermato “…di aver raggiunto, in sede stragiudiziale, un bonario e tacito accordo transattivo, a saldo, stralcio e definizione di ogni e qualsivoglia ragione e/o diritto di credito nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., dalla quale dichiaravano di non aver null’altro a pretendere in dipendenza dei fatti e/o atti già oggetto del ricorso L. Fall., ex art. 6 promosso il 3.12.2014 innanzi al Tribunale di Taranto…” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

2.3.2.1. Invero, la suddetta disposizione fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

2.3.2.2. Essa, peraltro, benchè non contenga un’elencazione tassativa di fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata debba ritenersi certa rispetto ai terzi e lasci al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa, consente che tale fatto possa essere oggetto di prova per testi o per presunzioni sempre che non riguardi un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (cfr. Cass. n. 17926 del 2016).

2.3.3. Sotto questo profilo, quindi, le critiche della ricorrente si rivelano inammissibili, in quanto la stessa non poteva prescindere dagli accertamenti in fatto compiuti dalla corte territoriale o sollecitarne, implicitamente, la rinnovazione in questa sede, tenuto conto che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

3. Il ricorso va, dunque, respinto, potendo interamente compensarsi le spese del giudizio di legittimità tra le sole parti costituite, atteso il formarsi successivo al deposito dell’odierno ricorso dei principi utilizzati per la sua decisione, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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