Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20663 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 20/07/2021), n.20663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13240/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

GEOPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Manuele Molinari e dall’Avv. Paolo

Gemelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via P.

Mercuri n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, n. 103/25/2013 depositata il 13 novembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 69/13/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso della società Geoplast S.p.a. avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso per Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2005, a titolo di errata determinazione di quote di ammortamento, omessa capitalizzazione di costi e non inerenza di costi.

2. In particolare, il giudice di primo grado accoglieva la doglianza preliminare della contribuente, di mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ritenendo assorbite le altre questioni, decisione confermata dal giudice d’appello.

3. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo di ricorso, cui resiste la contribuente con controricorso.

Da ultimo, la contribuente deposita memoria e l’Agenzia nota con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con memoria datata 5 febbraio 2021 ed istanza datata 11 marzo 2021 depositata anteriormente all’adunanza camerale, rispettivamente, la contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno formulato istanza per l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, a seguito di presentazione di domanda e perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6.

5. Non vi sono ragioni per non accogliere la richiesta, essendo cessata la materia del contendere come risulta da pagamento estintivo effettuato dalla contribuente, attestato da nota della Direzione Provinciale dell’Agenzia competente. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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