Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20663 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21884-2013 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale dott. F.D., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), nuova

denominazione sociale della (INA ASSITALIA SPA), in persona del suo

procuratore speciale avv. M.M., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO GENTILE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSIMOCO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE MOVIMENTO

COOPERATIVO SPA, in persona del Dirigente Procuratore della

Compagnia, Dott. S.F., ITALIANA ASSICURAZIONI COMPAGNIA

ITALIANA PREVIDENZA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in

persona del Dirigente Procuratore della Compagnia, Dott.

Mu.Ro., elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA

294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GIORGETTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, (già denominata Levante Norditalia Spa),

in persona del suo procuratore speciale dott. P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELO IANNACCONE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FRALY SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 907/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ENRICA BASOLA per delega;

udito l’Avvocato LAURA ANSELMI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

compensazione delle spese e statuizione sul G.U.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS), Fraly s.p.a., allegando di aver subito a seguito di un incendio la distruzione di merci di sua proprietà depositate in un magazzino gestito da altra società, convenne in giudizio la Milano Ass.ni s.p.a. e la Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia in qualità di coassicuratori diretti, chiedendone la condanna al pagamento pro quota (rispettivamente del 91% e del 9%) del saldo di Euro 376.222,84 corrispondente all’indennizzo previsto dalla polizza stipulata a copertura del rischio di incendio delle suddette merci, saldo da calcolarsi sulla somma complessiva di Euro 505.337,06, indicata dal perito incaricato dalle compagnie in un atto di regolamento di sinistro del (OMISSIS) sottoscritto anche dalla attrice, da cui detrarre gli acconti già incassati, oltre rivalutazione e interessi. Per quel che qui rileva, espose anche l’attrice che la Milano ass.ni ritardava il pagamento di quanto dovutole nell’attesa della chiusura della procedura di liquidazione dell’indennizzo dovuto per quel medesimo danno dalla coassicuratrice indiretta, Universo Ass.ni s.p.a. in forza di altra polizza stipulata (per conto altrui) dalla LO.DI.M s.r.l. dante causa della Pe., conduttrice del magazzino ove erano depositate le merci distrutte dall’incendio. Ma sostenne l’attrice che, in ogni caso, le convenute dovevano pagare l’indennizzo ex art. 1910 c.c. salvo poi i diritti di regresso tra i coassicuratori.

Le assicurazioni costituitesi chiesero di chiamare in causa la Universo Ass.ni per sentirla condannare direttamente alla Fraly la quota di indennizzo di sua pertinenza o in subordine in caso di condanna a pagare l’intero indennizzo chiesto dall’attrice ed esercitare poi il regresso nei confronti della coassicurazione.

Costituitasi anche la Assicurazioni S.p.a. (già Universo) eccepì, sempre per quel che qui rileva, l’estinzione per prescrizione di ogni diritto di assicurazione della Fraly e l’inoperatività della garanzia assicurativa prestata, per l’omessa comunicazione, all’atto della stipulazione del contratto, delle carenze dell’impianto antincendio. Precisò anche di essere coassicuratrice insieme alla Assimoco ed alla Levante Norditalia. Anche quest’ultime furono chiamate in causa ma solo la Assimoco si costituì.

Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, rigettò la domanda della Fraly nei confronti di Milano e Assitalia per aver costoro nel frattempo pagato l’indennizzo in proporzione della loro quota; dichiarò prescritta l’obbligazione al pagamento della somma assicurata spettante a Fraly nei confronti di Italiana Assicurazioni e Assimoco, e condannò la Levante Ass.ni, rimasta contumace, al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 72.383,38.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 907 del 9 luglio 2012. La Corte ha condannato la Milano ed Assitalia a pagare a Fraly la somma di Euro 161.934,09 (ripartite al 91% la prima e la seconda al 9%). Ha condannato la Compagnia Italiana Previdenza di Assicurazioni e Riassicurazioni a pagare a favore Fraly la somma di Euro 18.944,83 oltre interessi; ha condannato, ai sensi dell’art. 1910 c.c., u.c., la predetta compagnia in proporzione della quota di rischio assunta a rifondere a favore di Milano Ass.ni e Assitalia limitatamente a tale quota, quanto dalle stesse pagato a Fraly in eccedenza rispetto alla quota di indennità che ad esse compete in base al riparto proporzionale di cui al regolamento di sinistro sottoscritto nel (OMISSIS), ed ha respinto la domanda di regresso di Milano e Assitalia nei confronti di Assimoco e Carige in conseguenza dell’accoglimento della loro eccezione di prescrizione nei confronti della danneggiata Fraly.

3. Avverso tale decisione, Milano Ass.ni s.p.a. e Generali Italia s.p.a. (già lila Assitalia) propongono ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con autonomi controricorsi, Assimoco (Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione Movimento Cooperativo s.p.a.) e Italiana Assicurazioni Compagnia Italiana di Previdenza di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., e Carige Ass.ni..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono “ex art. 360 c.pc., n. 3: la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 1910 c.c., relativamente alla declaratoria della prescrizione della domanda di regresso proposta da Milano Ass.ni s.p.a. e Ina Assitalia s.p.a. nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni Assimoco s.p.a. e Carige Ass.ni”.

Lamentano che la Corte d’Appello ha errato laddove pur dichiarando ammissibile la domanda di regresso proposta in via subordinata, dalle odierne ricorrenti nei confronti delle coassicuratrici della coesistente polizza (OMISSIS)) Italiana Ass.ni, Assimoco e Carige, ha accolto tale domanda nei confronti della sola Italiana Ass.ni, dichiarandola, invece, prescritta nei confronti delle altre due coassicuratrici. Ha errato perchè ha preso in considerazione il dies a quo della prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennizzo assicurativo (art. 2952 c.c.), anzichè il dies a quo che attiene al diritto (autonomo) di regresso dell’assicuratore che ha pagato l’intera indennità all’assicurato nei confronti degli altri assicuratori del medesimo rischio per il recupero di quanto pagato in eccedenza alla quota risultante dal riparto proporzionale previsto dall’art. 1910 c.c., comma 4, ragionando come se si trattasse, nella specie di una surroga dell’assicuratore nella posizione dell’assicurato e non invece, di una azione di regresso tra coobligati.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano “ex art. 360 c.p.c., n. 3: la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 1310 c.c., comma 1, in tema di estensione ai condebitori solidali dell’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore”.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello ha errato perchè non avrebbe dovuto considerare maturata la prescrizione del diritto di regresso delle ricorrenti nei confronti dei due assicuratori della polizza (OMISSIS), Assimoco e Carige sulla base dell’art. 1910 c.c..

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano “ex art. 360 c.p.c., n. 5: motivazione contraddittoria ed illogica su un punto decisivo della controversia costituito dalla esatta individuazione della fattispecie cui applicare la disciplina dell’azione di regresso nell’assicurazione plurima”.

La decisione della corte territoriale è contraddittoria e illogica laddove, per un verso accoglie la domanda di regresso delle odierne ricorrenti nei confronti della Italiana Ass.ni e dall’altro ha ritenuto invece prescritta l’azione nei confronti delle altre due assicurazioni.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.

Il giudice del merito non è incorso in nessuna delle violazioni a lui attribuite. Infatti, con congrua e logica motivazione, scevra da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che a regresso nei confronti di Assimoco e Carige doveva essere respinta perchè la polizza non era operativa per effetto dell’accertata prescrizione dell’azione risarcitoria-indennitaria che fa venire meno la obbligazione pro-quota, assunta dalle compagnie nei confronti dell’assicurata pag. 39 (…). La Fraly, come correttamente rilevato dal giudice del merito, non ha mai interrotto la prescrizione nei confronti delle due predette assicurazioni e, conseguentemente, preso atto che era venuta meno l’obbligazione solidale tra Milano – Assitalia e le due assicurazioni) ha negato il regresso ex art. 1910 c.c., u.c., della prima nei confronti di quest’ultime.

E neanche può produrre effetti la richiesta stragiudiziale rivolta da Fraly alla coassicuratrice diretta Italiana Ass.ni, per mancanza ex art. 1911 del vincolo di solidarietà passiva tra coassicuratori. Infatti non risultava provato, e ne risultava dalla polizza, che i coassicuratori (Carige e Assimoco) avessero conferito alla Italiana Assicurazioni (nei cui confronti invece la prescrizione è stata interrotta) con apposita clausola di delega, l’incarico di compiere e ricevere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, con la conseguenza che mancando un rapporto di solidarietà, essendo ciascun coassicuratore tenuto solo proporzionalmente alla sua quota, la raccomandata spedita alla Italiana Ass.ni non svolgeva alcun effetto nei confronti delle altre ass.ni.

E’ principio di questa Corte che la clausola di “delega” e di “guida” che suole essere inserita nei contratti di coassicurazione ha per oggetto l’incarico conferito dai coassicuratori ad uno solo di essi di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione e cioè l’assunzione pro quota – e non solidale – dell’obbligazione indennitaria, nè conferisce, salvo patto contrario, al delegato la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante (Cass. n. 1754/2005; Cass. n. 6147/1992).

4.4. Con il quarto motivo, lamentano “ex art. 360 c.p.c., n. 3: la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, relativamente al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado tra le odierne ricorrenti e la compagnia Italiana Ass.ni”.

Sostiene la ricorrente che non si rinviene nella motivazione della sentenza alcun motivo legittimo che possa giustificare la compensazione delle spese tenuto conto della soccombenza totale di Italiana Ass.ni nei cui confronti la domanda di regresso ex art. 1910 è stata accolta.

Anche tale motivo è infondato.

A parte i profili di inammissibilità per genericità, il giudice del merito ha comunque motivato la decisione sulla compensazione ‘ il protrarsi della controversia è stato causato dalla posizione comune assunta da entrambi i gruppi di assicuratori.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.000,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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