Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20663 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20663 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 13601-2012 proposto da:
COSMA VINCENZA CSMVCN55M60F052J, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell’avvocato ISABELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli
avvocati PRAGLIOLA ORIANA, STENDARDO GIOVANNI
CARLO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/09/2013

nonché contro
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. PIERRO” DI TURSI (MATERA),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA;
– intimati –

CASSAZIONE di ROMA del 14/04/2011, depositata il 07/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2012 n. 13601 sez. ML – ud. 07-06-2013
-2-

avverso l’ordinanza n. 12363/2011 della CORTE SUPREMA DI

r.g.n.13601/2012 Cosma Vincenza c/MIUR + 1
Oggetto: revocazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 giugno
2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta

2

a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Cosma Vincenza chiede la revocazione dell’ordinanza n. 12363 del 2011
con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la
sentenza impugnata di rigetto della domanda proposta — in qualità di
dipendente dell’amministrazione statale della pubblica istruzione,
personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrato nel
nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA), con decorrenza 1° settembre 2000 secondo la
previsione del CCNL 26.5.1999 -, tendente ad ottenere il riconoscimento
del diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera
anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data di
inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della
temporizzazione previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001 e condannato la
ricorrente al pagamento delle spese di lite;
3. a sostegno della domanda di revocazione la ricorrente, denunciando
errore di fatto, lamenta che la decisione sarebbe stata fondata sulla
supposizione che l’art. 8 CCNL 2001 avrebbe dettato una lex Jpedalis per
i dipendenti transitati nel nuovo ruolo professionale di DSGA, come tale
prevalente sulle precedenti disposizioni contrattuali di carattere generale,
ivi compresa quella agganciata al d.P.R. 399/1988;
4. resiste, con controricorso, il MIUR;
5. il ricorso è qualificabile come inammissibile;
6. secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto
previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle
sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un
errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa
direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è

1
r.g.n. 13601 / 2012 Cosma Vincena cl MIUR + 1

fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente
esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza
o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunziare, restando invece escluso che l’errore possa
riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche, o
l’interpretazione e la valutazione dei fatti data dalla Corte, o le

pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata; occorre altresì che
l’errore presenti il carattere dell’assoluta evidenza, ossia della rilevabilità
sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o
documenti del giudizio, tale da non imporre una ricostruzione
interpretativa degli atti medesimi (v., tra le tante Cass. nn. 2713/07,
9396/06 e 2485/06).
lo stabilire l’applicabilità, ratione tempotis, della disposizione normativa o
collettiva, giacché in ciò risiede la censura proposta, è tipica questione di
diritto, in nessun modo riconducibile nel paradigma dell’errore di fatto”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione.
10. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, in favore della parte costituita, liquidate in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2013.

argomentazioni logico-giuridiche che ne sorreggono la decisione, o

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