Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 31/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017), n. 20662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24909/2015 proposto da:
B.P.L.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE, di ROMA, depositato il
06/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa. MAGDA
CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
che:
1) B.P.L.j., cittadino venezuelano, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’ordinanza 9.10.015 del Giudice di Pace di Roma che ha convalidato il decreto con il quale il Questore ha disposto il suo trattenimento presso il CIE di (OMISSIS).
2) Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria
Diritto
CONSIDERATO
che:
4) Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione con la quale aveva eccepito la nullità del decreto, emesso in assenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 e succ. modd.
5) Il motivo è manifestamente fondato.
Il decreto di trattenimento può infatti essere emesso solo quando il cittadino straniero – già entrato in Italia – sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera che non è stato possibile eseguire con immediatezza.
Nella specie, invece, P. ha ricevuto la notifica di un primo decreto di espulsione, emesso il 6.12.014, che prevedeva il suo accompagnamento coattivo alla frontiera, e di un successivo decreto, emesso il 20.5.015, col quale, dato atto che il precedente provvedimento non aveva avuto esecuzione e che non era stato possibile disporre il suo trattenimento presso un C.I.E., gli veniva intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica.
Il provvedimento di trattenimento, emesso il 4.10.015, non poteva pertanto essere assunto facendo rivivere l’efficacia del primo decreto di espulsione, che non era stato posto in esecuzione ed era stato revocato e sostituito dal secondo decreto espulsivo, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis D.Lgs. cit., ma avrebbe dovuto essere preceduto da un nuovo decreto di espulsione.
All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del provvedimento impugnato.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed annullare il provvedimento 4.10.015 della Questura, di trattenimento di P.L.B. presso il di (OMISSIS).
Le spese del giudizio di convalida e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento 4.10.015 della Questura, di trattenimento di P.L.B. presso il di (OMISSIS);
condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.200, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100, di cui 100 per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017