Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 31/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24909/2015 proposto da:

B.P.L.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE, di ROMA, depositato il

06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott.ssa. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

1) B.P.L.j., cittadino venezuelano, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’ordinanza 9.10.015 del Giudice di Pace di Roma che ha convalidato il decreto con il quale il Questore ha disposto il suo trattenimento presso il CIE di (OMISSIS).

2) Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria

Diritto

CONSIDERATO

che:

4) Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione con la quale aveva eccepito la nullità del decreto, emesso in assenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 e succ. modd.

5) Il motivo è manifestamente fondato.

Il decreto di trattenimento può infatti essere emesso solo quando il cittadino straniero – già entrato in Italia – sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera che non è stato possibile eseguire con immediatezza.

Nella specie, invece, P. ha ricevuto la notifica di un primo decreto di espulsione, emesso il 6.12.014, che prevedeva il suo accompagnamento coattivo alla frontiera, e di un successivo decreto, emesso il 20.5.015, col quale, dato atto che il precedente provvedimento non aveva avuto esecuzione e che non era stato possibile disporre il suo trattenimento presso un C.I.E., gli veniva intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica.

Il provvedimento di trattenimento, emesso il 4.10.015, non poteva pertanto essere assunto facendo rivivere l’efficacia del primo decreto di espulsione, che non era stato posto in esecuzione ed era stato revocato e sostituito dal secondo decreto espulsivo, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis D.Lgs. cit., ma avrebbe dovuto essere preceduto da un nuovo decreto di espulsione.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del provvedimento impugnato.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ed annullare il provvedimento 4.10.015 della Questura, di trattenimento di P.L.B. presso il di (OMISSIS).

Le spese del giudizio di convalida e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento 4.10.015 della Questura, di trattenimento di P.L.B. presso il di (OMISSIS);

condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.200, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100, di cui 100 per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA