Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 31/07/2019), n.20662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9614/2015 r.g. proposto da:

P.P., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Irio Fabio Milla, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Milano, alla via Spartaco n. 19.

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (cod. fisc. (OMISSIS)),

con sede in (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, Prof. B.T.M., rappresentato

e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del

controricorso, dagli Avvocati Ester Ada Vito Sciplino, Antonio

Sgroi, Lelio Maritato e Carla D’Aloisio, con i quali elettivamente

domicilia in Roma, alla via C. Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto medesimo.

– controricorrente –

e

FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore Dott. P.A..

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di BRESCIA depositata il

19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo

dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Ester Sciplino, che ha chiesto

rigettarsi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Su istanza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 28 novembre 2003, dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s., nonchè del socio accomandatario R.U., deceduto entro l’anno anteriore, e del liquidatore P.P..

1.1. Quest’ultimo, in proprio e quale legale rappresentante della società, con citazione notificata il 20 dicembre 2003 propose opposizione L. Fall., ex art. 18 (nel testo ante riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006), che il suddetto tribunale, nel contraddittorio con la curatela ed il creditore ricorrente, ritenne inammissibile, con sentenza del 21 luglio 2004, perchè tardiva, compensando integralmente le spese di giudizio.

2. Il successivo gravame del P. fu respinto dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 6 ottobre 2005, n. 872, secondo la quale l’opposizione doveva considerarsi effettivamente preclusa atteso che il relativo atto di citazione era stato notificato solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni di cui alla L. Fall., art. 18, nel testo predetto, decorrente dal 2 dicembre 2003, data in cui si erano perfezionate le modalità di notifica al P. della sentenza di fallimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c.: vale a dire con il deposito di copia dell’atto nella casa del comune, l’affissione alla porta del relativo avviso e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento che segnava il momento perfezionativo della indicata forma di notificazione secondo l’allora diritto vivente. Quella stessa corte, inoltre, considerò inammissibile la querela di falso proposta dal P. non al giudice civile, bensì al Pubblico Ministero.

3. Avverso la descritta sentenza, il P., nella suddetta duplice veste, propose ricorso per cassazione, notificato il 6 marzo 2006 ed affidato a sei motivi, resistito dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.a.s. e dall’INPS, e la Suprema Corte, con sentenza n. 20669 del 2012, lo accolse, alla luce della giurisprudenza costituzionale medio tempore intercorsa (Corte Cost. n. 3 del 2010), dichiarando tempestiva l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento: cassò, quindi, la pronuncia impugnata e rinviò, per il prosieguo, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

3.1. Quest’ultima, adita in riassunzione dalla curatela fallimentare, con sentenza del 19 settembre 2014, n. 1100: i) dichiarò l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di primo grado in relazione al pronunciato fallimento della (OMISSIS) s.a.s.; ii) rigettò l’appello del P. avverso la medesima decisione e lo condannò alla refusione delle spese del gravame in favore della curatela e dell’INPS, compensando, invece, quelle del precedente giudizio di cassazione.

3.1.1. Quella corte, pur ritenendo tempestiva l’opposizione L. Fall., ex art. 18 del P., fece proprie, quanto alla domandata revoca del fallimento personale di quest’ultimo, le argomentazioni della precedente decisione n. 872/2005, poi cassata, in cui era stato evidenziato che “i motivi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, dedotti dal liquidatore e ribaditi in questa sede, non riguardano – se non di riflesso – la posizione personale del P.” e che, di quelle poste a fondamento dell’opposizione, “erano state espressamente illustrate soltanto le ragioni di rito riguardanti la regolarità formale del procedimento prefallimentare e della sentenza scaturitane, mentre quelle relative all’esistenza, o meno, delle condizioni di merito per la dichiarazione di fallimento sono state genericamente – perciò irritualmente – richiamate mediante il rinvio agli scritti difensivi di primo grado tribunale”. Concluse, pertanto, affermando che “gli argomenti di merito esposti, per la prima volta, nella comparsa di risposta del convenuto in riassunzione non possono essere oggetto di esame in quanto risultanti svolti in violazione del disposto di cui all’art. 345 c.p.c., mentre l’impugnazione sul punto risulta inammissibile ex art. 342 c.p.c.” (cfr. pag. 10 della decisione impugnata).

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il P., lamentando il mancato esame delle questioni giuridiche di merito inerenti l’illegittimità della propria dichiarazione di fallimento, e formulando sei motivi, resistiti esclusivamente dall’INPS, mentre la curatela fallimentare non svolgeva attività difensiva.

4.2. Quest’ultima, all’esito della pubblica udienza dell’11 ottobre 2018, cui aveva presenziato solo il difensore dell’I.N.P.S., con ordinanza interlocutoria n. 28182 del 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando l’Avv. Irio Fabio Milla, da considerarsi ancora difensore del ricorrente (non essendo stata seguita la sua rinuncia al mandato dalla nomina, da parte del P., di un nuovo legale) a rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e della menzionata ordinanza alla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. alla stregua di quanto sancito dall’art. 330 c.p.c., assegnando, per il corrispondente adempimento, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

1.1. Va rilevato, invero, che, con ordinanza interlocutoria n. 28182 dell’11 ottobre – 5 novembre 2018, comunicata il 5 novembre 2018, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, intimando al P. di rinnovare la notificazione del proprio ricorso introduttivo e della menzionata ordinanza alla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. alla stregua di quanto sancito dall’art. 330 c.p.c., assegnando, per il corrispondente adempimento, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza.

1.2. La cancelleria, “dopo aver consultato i registri informatici di questa Corte”, ha attestato che, alla data dell’11 febbraio 2019 (scaduto, dunque, il termine predetto), “l’adempimento… richiesto con l’ordinanza interlocutoria N. Racc. Gen. 28182/2018 e notificata in data 5.11.2018, non è stato, ad oggi, espletato dalla parte”. Nè, come verificato da questo Collegio nella Camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 2 luglio 2019, si rinviene, nel fascicolo di ufficio, adeguata documentazione attestante l’effettuazione successiva, da parte del medesimo ricorrente, degli adempimenti a lui prescritti.

1.3. Pertanto, alla stregua del combinato disposto dell’art. 371-bis c.p.c. e art. 144-bis disp. att. c.p.c. (equivalendo la disposta rinnovazione della notificazione del ricorso alla curatela fallimentare suddetta ad un ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto litisconsorte necessaria processuale), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2. Le spese del giudizio di legittimità restano regolate dal principio di soccombenza tra le parti costituite, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna il P. al pagamento, nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA