Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26019-2014 proposto da:

T.L.V. 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra

D.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBAIONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e

difesa dagli avvocati RAFFAELE ANATRIELLO, VINCENZO COLALILLO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, in persona del Direttore Generale

Dott. F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO

FANI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DE MICCO PADULA,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

08/07/2014, R.G.N. 561/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso monitorio del marzo 2012, il Consorzio Nazionale Imballaggi ((OMISSIS)) – deducendo il mancato pagamento di diverse voci di credito, portate da varie fatture – chiese ed ottenne in data 11 maggio 2012, dall’adito Tribunale di Milano, l’emissione, nei confronti della T.L.V. 2000 s.r.l., di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 17.403,45, oltre interessi.

A seguito dell’opposizione proposta dalla T.L.V. 2000 s.r.l., il Tribunale di Milano adito, con sentenza depositata il 29 ottobre 2013, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la società opponente al pagamento, in favore del (OMISSIS), della somma di Euro 10.940,12, oltre interessi, così ridotto l’originario credito.

2. – Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la T.L.V. 2000 s.r.l., che la Corte di appello di Milano, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., resa pubblica l’8 luglio 2014, dichiarava inammissibile, escludendo che vi fosse “alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”.

2.1. – A tal riguardo, la Corte territoriale osservava che il Tribunale aveva correttamente riconosciuto la fondatezza della residua pretesa creditoria dell’opposto (OMISSIS), avuto riguardo alle fatture allegate, alle norme dello statuto e del regolamento consortile, nonchè alle stesse dichiarazioni della società debitrice.

Quanto, poi, alle richieste di informazioni ed ai solleciti inviati al legale rappresentante della T.L.V., il giudice di appello affermava che le comunicazioni erano state correttamente inviate ai sensi dell’art. 145 c.p.c., là dove poi il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, essendo l’automatica costituzione in mora, peraltro, espressamente prevista dall’art. 12 del regolamento consortile.

3. – Per la cassazione di tale ordinanza ricorre la T.L.V. 2000 s.r.l. con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Consorzio Nazionale Imballaggi ((OMISSIS)).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va osservato che l’intervenuto fallimento della ricorrente T.L.V. 2000 s.r.l. (documentato dal difensore della stessa parte) non costituisce causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità, posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge, come, per l’appunto, quella stabilita dalla L. Fall., art. 43, come novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 (tra le altre, Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450).

2. – Con il primo mezzo è denunciata “nullità dell’impugnata ordinanza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Corte territoriale avrebbe errato sia nel considerare l’esatta portata del thema decidendum, da ravvisarsi nella quantificazione della pretesa creditoria e non già su quanto spettante al (OMISSIS) “a titolo di contributi e/o altro titolo”, sia nell’applicazione dell’art. 1219 c.c..

3. – Con il secondo motivo è dedotta “nullità dell’impugnata ordinanza per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Corte di appello, in riferimento al credito indicato nella fattura n. (OMISSIS), avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimità della decadenza dal beneficio del termine comunicata ad essa T.L.V. 2000 a.r.l. dal (OMISSIS).

4. – Con il terzo mezzo è prospettata “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.”.

La Corte d’appello, con “la impugnata sentenza”, avrebbe violato le norme e i principi in materia di notificazione degli atti nell’aver ritenuto che le comunicazioni inviate ad essa società T.L.V. 2000 sarebbero state correttamente inviate al domicilio del legale rappresentate pro tempore.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Esso è stato proposto, con atto spedito per la notificazione il 28 ottobre 2014, esclusivamente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano emessa “ex artt. 348 bis e ter c.p.c.” depositata in data 8 luglio 2014 e, in pari data, comunicata mediante “avviso telematico”.

Dunque, considerando la sospensione dei termini di 46 giorni ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1 nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella recata dal D.L. n. 132 del 2014, l’impugnazione è stata, comunque, effettuata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3, da ritenersi applicabile anche all’impugnativa autonoma (o congiunta alla sentenza di primo grado) dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ove questa risulti consentita (cfr. Cass., 23 settembre 2015, n. 18827).

Nè la società ricorrente, che ha unicamente allegato (cfr. p. 1 del ricorso) che l’ordinanza oggetto di impugnazione non è stata notificata, ha dedotto alcunchè circa un eventuale mancato buon fine della comunicazione anzidetta.

5.2. – In ogni caso e in via assorbente (anche dei rilievi sulla tardività del ricorso), l’impugnazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per non presentare il gravame della T.L.V. 2000 s.r.l. “alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”, è inammissibile giacchè – come emerge chiaramente dal tenore dei motivi di ricorso (sopra sintetizzati), che attengono al “merito” della decisione assunta dal giudice di appello (veicolando censure che, invero, avrebbero dovuto fondare un’impugnazione avverso la sentenza di primo grado) – non è prospettata in riferimento “ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso”, rispetto ai quali soltanto è consentita la ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. (Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la soccombente T.L.V. 2000 s.r.l. condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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