Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20662 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: PONTERIO CARLA

ORDINANZA

sul ricorso 27799-2016 proposto da:
DE MARZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo studio
dell’avvocato ANNAMARIA RIZZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSIMO GUAGLIANONE giusta delega in
atti;
– ricorrente nemtre5

2018
899

S.T.P. SOCIETA’ TRASPORTI PROVINCIALE BARI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA VESCOVIO
21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

Data pubblicazione: 08/08/2018

RICCIARDELLI giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2171/2016 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 27/09/2016 R.G.N.

1661/2014.

R.G. n. 27799/2016

Rilevato:

1. che con sentenza n. 2171 pubblicata il 27.9.2016, la Corte d’appello di Bari
ha respinto l’appello avverso la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda
volta alla declaratoria di illegittimità della destituzione dal servizio, disposta dalla

2. che ha rilevato come il lavoratore non avesse mai contestato, in sede
disciplinare, l’esecuzione dei rifornimenti elencati nella lettera di contestazione
ma solo tentato di fornire possibili spiegazioni non suffragate da alcun elemento
di prova e che nel corso dell’audizione avesse ipotizzato una sua possibile
negligenza;
3. che allo stesso modo, nel ricorso introduttivo del giudizio non aveva negato i
fatti, cioè le modalità di esecuzione dei rifornimenti e le discrasie accertate, ma
prospettato possibili ragioni di non ascrivibilità a sé di quanto accaduto;
4. che il lavoratore aveva sì richiesto nella lettera di giustificazioni di poter
visionare la documentazione da cui erano emerse le discrasie ma che in sede di
audizione, dopo l’illustrazione dei singoli episodi ad opera degli ingegneri che
avevano partecipato al controllo presso la stazione Agip di Altamura, non aveva
lamentato la mancata messa a disposizione dei documenti e il rappresentante
sindacale si era limitato a sollecitare un riesame della documentazione cartacea
relativa ai rifornimenti contestati al lavoratore “al fine di fugare ogni dubbio
sull’attendibilità del sistema di gestione per il rifornimento di gasolio dell’Agip”;
5. che le prove testimoniali non avevano fornito alcun elemento utile alla tesi
del lavoratore; il teste Squicciarini, titolare della stazione Agip, aveva riferito che,
al momento del pagamento, l’operatore addetto al rifornimento provvede a
indicare i litri erogati, in presenza dell’autista che digita il “Pin” legato alla carta;
il teste Frascella aveva dichiarato che il De Marzo lasciava la carta al benzinaio e
si allontanava e che quest’ultimo provvedeva alle operazioni di pagamento con la
carta;
6. che il tentativo del lavoratore di insinuare un infedele inserimento dei dati
da parte del benzinaio sarebbe, secondo la Corte d’appello, contraddetto dal
rilievo che in due occasioni, a fronte degli scontrini emessi, non risulterebbe

1

società datoriale il 15.11.2010, per illecito utilizzo della carta carburante;

R.G. n. 27799/2016

alcuna erogazione di benzina e che, in ogni caso, sarebbe addebitabile al
lavoratore l’aver consentito un illegittimo uso della carta;
7. che non avevano rilievo le censure del lavoratore sui criteri di calcolo del
consumo medio in quanto il materiale istruttorio forniva prova sufficiente
dell’indebito utilizzo della carta, anche a prescindere dal dato dell’anomalo

8. che la sanzione espulsiva adottata rispecchia il canone di proporzionalità
mentre non è provata, ed è comunque irrilevante, l’allegazione sul diverso
trattamento riservato ad altri dipendenti a fronte delle medesime inadempienze;
9.

che avverso tale sentenza il sig. De Marzo ha proposto ricorso per

cassazione, affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso la società
datoriale;

Considerato:
10. che col primo motivo di ricorso, il lavoratore ha dedotto violazione e falsa
applicazione degli artt. 115, 116, 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,
nn. 3 e 4 c.p.c., nonché dell’art. 45, n. 4, all. A) R.D. n. 148 del 1931;
11. che ha censurato la sentenza per aver desunto dalla non contestazione
sull’esecuzione dei rifornimenti, la prova dell’illecito utilizzo dell’Agio card, in tal
modo invertendo l’onere della prova, con motivazione apparente, in violazione
dell’art. 132, n. 4 c.p.c., e sussumendo erroneamente il fatto dei rifornimenti
eseguiti nella fattispecie di appropriazione o defraudazione dolosa di cui all’art.
45 sopra citato;
12. che col secondo motivo di ricorso il lavoratore ha dedotto violazione e falsa
applicazione degli artt. 45, n. 4, all. A) R.D. n. 148 del 1931, art. 5, L. n. 604 del
1966, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.; violazione dell’art. 132, n. 4
c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’appello
ritenuto sussistente l’addebito in assenza di elementi sintomatici di un
comportamento doloso, come richiesto dall’art. 45 citato;
13. che col terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c., dell’art. 5, L. n. 604 del 1966, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 45, n. 4,
all. A) R.D. n. 148 del 1931, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c., per

consumo di carburante;

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aver addossato al lavoratore l’onere probatorio gravante invece sul datore in
relazione all’addebito disciplinare;
14.

che col quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa

applicazione degli artt. 115, 116, 45, n. 4, all. A) R.D. n. 148 del 1931, in
relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c. e violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in

termine di comparazione degli scontrini consegnati dal dipendente, le
registrazioni delle erogazioni di carburante, non confermate dal teste titolare
della stazione Agip;
15. che col quinto motivo il predetto ha dedotto violazione e falsa applicazione
degli artt. 45, n. 4, all. A) R.D. n. 148 del 1931, e in via gradata degli artt. 44 n.
3 e 42 n. 10 del medesimo decreto, nonché violazione degli artt. 112 c.p.c., 41
Cost., 2086, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c. per aver ritenuto
legittima la destituzione pur a fronte di una condotta leggibile in termini di
omesso controllo e negligenza;
16. che col sesto motivo il predetto ha dedotto violazione e falsa applicazione
degli artt. 53, all. A) R.D. n. 148 del 1931, violazione del principio del
contraddittorio e delle garanzie partecipative al procedimento disciplinare, in
relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c., per non avere avuto accesso alla
documentazione su cui si fondava la contestazione disciplinare, nonostante la
richiesta fatta nella lettera di giustificazioni;
17.

che col settimo motivo il predetto ha dedotto violazione e falsa

applicazione degli artt. 2106, 2119 c.c., 45, n. 4, all. A) R.D. n. 148 del 1931;
violazione dell’art. 356 c.cp., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.,
per erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione;
18. che il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte d’appello non
ha ricavato la prova dell’addebito dalla mancata contestazione di esecuzione dei
rifornimenti bensì ha tratto argomenti di prova, in conformità all’art. 116 c.p.c.,
dalle giustificazioni addotte dal lavoratore nella lettera di giustificazione e nel
ricorso introduttivo della lite nonché dal contegno del medesimo nel processo;
19. che non si ravvisa un vizio di sussunzione nell’art. 45, n. 4, all. A) R.D. n.
148 del 1931 avendo la Corte, con motivazione sintetica ma congrua, escluso la

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relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte utilizzato, come

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plausibilità logica di una condotta puramente colposa del lavoratore in base al
dato, risultante dagli scontrini, dell’assenza in due casi di erogazione di benzina,
con la conseguenza che “non si è trattato solo di un’annotazione eccessiva ma di
un’annotazione relativa a un’erogazione mai effettuata”, compatibile unicamente
con una condotta consapevole e dolosa;

ricorso;
21. che infondato è anche il terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata ha
posto a base della decisione le prove documentali e testimoniali richieste dalla
società datoriale ed ha utilizzato la condotta tenuta dal lavoratore nel
procedimento disciplinare e nel processo quale argomento di prova;
22. che il quarto motivo, in quanto si esaurisce nella deduzione di una erronea
valutazione delle prove come effettuata dalla Corte di merito, esula dal novero
delle censure che possono farsi valere in sede di legittimità, (cfr. Cass., S.U., n.
24148 del 2013);
23. che il quinto motivo è infondato per le ragioni già esposte in relazione al
primo motivo quanto alla corretta sussunzione della condotta nell’art. 45, n. 4,
all. A) R.D. n. 148 del 1931, dovendosi ritenere meramente ipotetico il
riferimento fatto in sentenza ad una possibile negligenza nella tenuta e gestione
della carta carburanti, data la presenza di scontrini relativi anche ad erogazioni
mai effettuate, compatibili solo con una condotta consapevole e dolosa;
24. che il sesto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di
trascrivere e depositare i documenti necessari all’esame della censura mossa.
Questa si fonda sulla richiesta di esibizione della documentazione aziendale
avanzata nella lettera di giustificazione in relazione alla quale il ricorrente ha
indicato la produzione come doc. 6 del fascicolo di primo grado. La censura si
basa, inoltre, sul foglio di servizio del 27.9.2010 che si assume “artificiosamente
modificato dall’azienda che lo ha prodotto in giudizio con la diversa data,
modificata con la penna, del 28.9.2010” e sulle relazioni aziendali del 12.10.2010
e del 25.10.2010; nessuno di questi atti è stato trascritto nel ricorso né
depositato, con conseguente violazione del canone di autosufficienza;
25. che il settimo motivo è infondato;

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20. che quanto appena detto rivela l’infondatezza anche del secondo motivo di

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26. che per costante giurisprudenza, il giudice di merito deve valutare se vi è
proporzione tra l’infrazione commessa dal lavoratore e la sanzione irrogatagli. A
tal fine deve tenere conto anche delle circostanze oggettive e soggettive della
condotta e di tutti gli altri elementi idonei a verificare se il disposto dell’art. 2119
c.c. – richiamato dall’art. 1 della legge n. 604/66 – sia adeguato alla fattispecie

2002; Cass. n. 1144 del 2000);
27. che la proporzionalità della sanzione va indagata sia in astratto (rispetto
alle previsioni pattizie e alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo)
e sia in concreto, cioè in relazione alle singole circostanze oggettive e soggettive
che hanno caratterizzato la condotta;
28.

che la sentenza impugnata ha correttamente svolto tale complessa

indagine, statuendo motivatamente, anche attraverso gli elementi già valorizzati
dal Tribunale, sulla oggettiva ed estrema gravità della condotta di illecito utilizzo
della carta carburante, presupponente un accordo illecito con l’addetto alla
stazione Agip, condotta reiterata nel tempo e specificamente lesiva della fiducia
di parte datoriale non in condizioni di esercitare un controllo immediato sulla
correttezza del comportamento del dipendente;
29. che infondata è la censura di violazione dell’art. 356 c.p.c. avendo la Corte
territoriale ritenuto irrilevante, oltre che non dimostrata, la dedotta diversa
condotta assunta dalla società a fronte di analoghi illeciti disciplinari commessi da
altri dipendenti;
30. che per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con condanna di
parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo;
31. che deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1,
comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

P.Q.M.

concreta (cfr. Cass., 8131 del 2017; Cass. n. 8456 del 2011; Cass. n. 736 del

R.G. n. 27799/2016

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di
legge.

introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 28.2.2018

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

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