Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 07/10/2011
Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.D., con domicilio eletto in Roma, Via Sabotino n.
46, presso l’Avv. Giovanni Romano, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti LIBORIO SABATINO e Giuseppe Gennaro, come da procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO s.p.a., con domicilio eletto in Roma, Via Bissolati n.
76, presso l’Avv. Benedetto Gargani, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti MESSINA Vincenzo e Ignazio Messina, come da procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.D., fallito, in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.
60/07 depositata il 27 febbraio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 20 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avv. Pier Aurelio Compagnoni per delega dell’Avv. Vincenzo
Messina.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.D. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso proposto avverso la dichiarazione del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2006.
A sostegno del ricorso deduce la violazione della L. Fall., artt. 18 e 15, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere la sentenza di fallimento pronunciata in esito a ricorso anteriore al 16 luglio 2006 impugnabile solo con l’opposizione.
Resiste l’intimato creditore istante con controricorso illustrato con memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo proposto attiene alla violazione di legge e dunque avrebbe dovuto essere corredato dal quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nella specie del tutto omesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011