Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20662 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 20/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., con domicilio eletto in Roma, Via Sabotino n.

46, presso l’Avv. Giovanni Romano, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti LIBORIO SABATINO e Giuseppe Gennaro, come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO s.p.a., con domicilio eletto in Roma, Via Bissolati n.

76, presso l’Avv. Benedetto Gargani, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti MESSINA Vincenzo e Ignazio Messina, come da procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.D., fallito, in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

60/07 depositata il 27 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 20 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avv. Pier Aurelio Compagnoni per delega dell’Avv. Vincenzo

Messina.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso proposto avverso la dichiarazione del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2006.

A sostegno del ricorso deduce la violazione della L. Fall., artt. 18 e 15, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere la sentenza di fallimento pronunciata in esito a ricorso anteriore al 16 luglio 2006 impugnabile solo con l’opposizione.

Resiste l’intimato creditore istante con controricorso illustrato con memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo proposto attiene alla violazione di legge e dunque avrebbe dovuto essere corredato dal quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nella specie del tutto omesso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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