Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20661 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35921-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3324/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 22334/16, sez. 27, rigettava il ricorso di P.R. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef 2008.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3324/6/2018, accoglieva l’impugnazione ritenendo che l’irpef non fosse dovuta in relazione ai canoni non riscossi nel 2008 dal contribuente per un contratto di locazione per un immobile non adibito ad abitazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo con memoria.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso di ricorso l’Amministrazione denuncia come errata la decisione della CTR per avere ritenuto applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, comma 1, previsto solo per gli immobili ad uso abitativo, anche ad una ipotesi di locazione per uso non abitativo.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui in tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 23 e 34, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo, per i quali opera, invece, la deroga introdotta dalla L. n. 431 del 1988, art. 8, è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.(Cass.12332/19;Cass. 19240/16).

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di immobili locati a fini commerciali, non è dubbio che i canoni di locazione non percepiti nell’anno 2008 dovevano comunque essere dichiarati.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. In ragione della peculiarità della controversia si compensano le spese della fase di merito e si condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo nonchè al pagamento del doppio contributo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese della fase di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese della presente fase liquidate in Euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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