Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20661 del 20/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 20/07/2021), n.20661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11350/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.T. e P.A., rappresentati e difesi dall’avv.

Antonio Di Stefano, presso il cui studio in Solofra (AV), via Felice

De Stefano, n. 65, sono elettivamente domiciliati; domicilio in

Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 10555/12/2014 della Commissione tributaria

regionale per la Campania, depositata 4/12/2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito a verifica finalizzata al controllo del regolare assolvimento, da parte della società Conceria Aries s.r.l., degli obblighi fiscali con riguardo ad acquisti e vendite realizzati nell’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate notificò alla predetta avviso di accertamento, col quale le contestò la natura di cartiera, creata al solo scopo di ricevere ed emettere fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nei confronti della società ESSEGI, e irrogò la sanzione per la violazione di irregolare tenuta delle scritture contabili ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39. Impugnato il predetto atto dalla società con riguardo alla sanzione, la C.T.P. di Avellino rigettò la domanda con sentenza n. 611/05/2012, che fu riformata dalla C.T.R. per la Campania, adita dalla società, con la sentenza n. 10555/12/2014, emessa all’esito di un giudizio nel corso del quale i soci C. e P. allegarono l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data (OMISSIS) e la sua estinzione, affermando di avere interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la riunione dell’appello con quello della società ESSEGI s.n.c. e dei suoi soci G.S. e R.D..

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. I soci della società si sono difesi con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9, commi 1 e 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’artt. 115 c.p.c., comma 1, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che gli elementi addotti dalle contribuenti e costituiti dalle schede contabili e dalla copia dei bilanci fossero idonei ad assolvere all’onere probatorio su di esse gravante, benché solitamente gli artifici contabili fossero mascherati da contabilità formalmente regolare, e ciò a fronte degli elementi fondanti le contestazioni avanzate dall’Ufficio sulle indebite detrazioni Iva e sulle deduzioni di costi fatturati e costituiti: dall’intima connessione esistente nella composizione societaria della Essegi e della Aries; dalla mancata presentazione, fin dal 2006, della dichiarazione dei redditi delle socie di quest’ultima; dai versamenti effettuati dalla prima società alla secondo esclusivamente per pagamento fornitori; dal transito di parte degli addetti della prima società verso la seconda; dal pagamento per cassa del personale da parte della Aries; dall’intestazione a Essegi delle autofatture Aries; dal contratto di locazione del locale uso ufficio concesso dalla Essegi alla Aries; dalla inconsistenza dei beni strumentali di quest’ultima; dalla non veridicità dei dati riportati negli studi di settore in quanto incompatibili con i beni strumentali posseduti e la loro idoneità alla lavorazione del pellame.

2. Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. fondato il suo convincimento su fatture e contabilità, inidonee a sorreggerne la decisione, nonché sul contratto di locazione della Aires, avente, a suo dire, ad oggetto un capannone con attrezzature idonee allo svolgimento della lavorazione delle pelli, benché dall’accesso fosse invece risultato che, all’indirizzo in esso indicato, si trovava la sede di un’altra società e che i soli beni strumentali rinvenuti consistevano in arredi e macchine da ufficio.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati.

Secondo quanto già affermato da questa Corte, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR, e della detrazione di Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché l’Amministrazione finanziaria, che contesti l’oggettiva o soggettiva inesistenza delle operazioni, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere (ad esempio mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o “società fantasma”), indicandone i relativi elementi, sia attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta), sia anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. 6 – 5, 14/09/2016, n. 18118; Cass., Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 11/12/2020, n. 28246).

Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, e dunque l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, atteso che la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi (Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915).

Tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia, oltre ad essere dati facilmente falsificabili, non potendosi dire che, in presenza di tali elementi, l’onere probatorio gravante sul contribuente sia stato assolto (Cass., Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Cass., Sez. 5, 19/10/2018, n. 26453; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915; Cass., Sez. 6-5, 15/05/2018, n. 11873).

4. Orbene, nella specie la C.T.R. non si è affatto attenuta a tali principi, in quanto, senza mettere in discussione la valenza probatoria degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente e fondato, sulle fatture emesse e sulle schede contabili, i quali, come sopra detto, non dimostrano la veridicità delle operazioni compiute a fronte della contestazione della inesistenza oggettiva e soggettiva delle stesse.

Quanto poi alla valenza probatoria del contratto di affitto regolarmente registrato, avente ad oggetto un “capannone con le relative attrezzature per lo svolgimento dell’attività di lavorazione delle pelli”, la C.T.R. ha omesso di esaminare i rilievi sollevati dall’Ufficio in ordine alla esistenza, all’indirizzo indicato in contratto, di altra diversa società, e delle attrezzature presenti nella porzione immobiliare destinata all’attività della società contribuente e alla loro idoneità rispetto ad essa.

Da ciò consegue la fondatezza dei motivi proposti.

5. In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. per la Campania, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Campania, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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