Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20661 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 13/10/2016), n.20661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21359-2013 proposto da:

BANCA APULIA S.P.A., in persona del procuratore speciale dott.ssa

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALDO LAGHI, LUCIA

MATTAROLLO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI

S.C.A.R.L., UNICREDIT S.P.A. (incorporante CAPITALIA S.P.A.),

A.G.R., C.E.;

– intimati –

nonchè da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOCIETA’ COOPERATIVA S.P.A.,

in persona presidente p.t. sig.ra D.P.M.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio

dell’avvocato TERESA ACONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MODESTINO ACONE, GIOVANNI CASTELLUCCIO giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. S.P.A., e per essa

quale mandataria con rappresentanza INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES –

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, società facente parte del gruppo

bancario INTESA SANPAOLO, in persona del Dott. G.D.

Dirigente Responsabile del (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato

GENEROSO BENIGNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ACHILLE BENIGNI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

BANCA APULIA S.P.A., UNICREDIT S.P.A. (incorporante CAPITALIA

S.P.A.), A.G.R., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 422/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2013, R.G.NN. 2551-2557/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito l’Avvocato ACONE;

udito l’Avvocato BENIGNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Banco di Napoli S.p.A., deducendo di essere creditore nei confronti di A.R.G. ed C.E. della somma di Lire 369.117.913, oltre interessi, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ariano Irpino, gli stessi debitori, unitamente alla Banca Popolare di Ariano Valle Ufita ed alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, per sentir dichiarare, in via principale, la nullità e/o l’inefficacia, per simulazione ovvero perchè in frode alla legge, del contratto di mutuo fondiario, con relativa iscrizione ipotecaria su tutti gli immobili dei mutuatari, stipulato tra i convenuti in data (OMISSIS), o, in via subordinata, l’inefficacia nei suoi confronti del detto atto ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Con sentenza del 10 febbraio 2004, l’adito Tribunale di Ariano Irpino, rigettate le domande attrici proposte in via principale, accolse la domanda di revocatoria, dichiarando inefficace nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. l’anzidetto contratto di mutuo fondiario e la relativa iscrizione ipotecaria.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione, con separati appelli, la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri e la Banca Apulia S.p.A., in qualità di cessionaria della Banca Popolare di Ariano Valle Ufita.

2.1. – Con sentenza resa pubblica il 5 febbraio 2013, la Corte d’Appello di Napoli confermava l’impugnata sentenza rigettando entrambi i gravami.

2.2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale rilevava la sussistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo fondiario del (OMISSIS) e la relativa garanzia ipotecaria, atteso che con la stipulazione dei due negozi in questione le parti avevano inteso porre in essere un complesso regolamento contrattuale il cui scopo era quello di costituire una garanzia reale in favore delle due banche mutuanti in relazione a preesistenti crediti chirografari dell’ A., con conseguente novazione della preesistente obbligazione a carico di quest’ultimo, non più chirografaria, ma garantita da ipoteca.

Su tale premessa, la Corte d’Appello, richiamando a sostegno talune pronunce di questa Corte di legittimità (Cass., 25 novembre 2002, n. 16570; Cass., 16 marzo 2010, n. 6321), riteneva inapplicabile nella specie il disposto di cui al terzo comma dell’art. 2901 c.c., trattandosi di concessione di garanzia ipotecaria a fronte di un debito scaduto, priva del connotato della doverosità proprio dell’adempimento, giustificante l’esclusione della revocatoria, ai sensi della norma citata.

2.3. – Quanto, poi, all’eventus damni, il giudice di secondo grado osservava che l’ipoteca era stata costituita su tutti i beni dell’ A., traendone come conseguenza che, nella specie, era evidente la sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale per le ragioni creditorie.

2.4. – Sotto il profilo della sussistenza della scientia damni, il giudice del gravame rilevava che la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore in capo agli Istituti di Credito mutuanti ed ai due debitori era desumibile, in ogni caso, sia dalla lettera del 6 settembre 1995, con cui l’ A. ebbe ad offrire in garanzia tutti i beni suoi e della C., sia dalla circostanza che il direttore della Banca Credito Cooperativo di Flumeri aveva ammesso in sede di interrogatorio di essere a conoscenza delle esposizione debitorie dell’ A. per averle apprese dalla Centrale Rischi, sia dalle dichiarazione rese, in qualità di teste, dal figlio dell’ A. – che avrebbe, invero, rappresentato ai due istituti la posizione debitoria sua e del padre -, sia, infine, “dalla corrispondenza intercorsa fra i due detti istituti e gli altri istituti in relazione alla complessa vicenda posta in essere ed alla sua eventuale estensione in favore degli altri istituti”.

2.5. – La Corte d’Appello assumeva, poi, che, stante “un’evidente unicità d’intenti nella stipula del contratto di mutuo assistito da ipoteca”, era “la complessiva fattispecie negoziale a dover essere revocata per potersi conseguire quell’effetto tutorio della posizione creditoria del terzo”.

Nella medesima prospettiva, la Corte territoriale proseguiva affermando che, a fronte dell’implicazione dell’intero patrimonio immobiliare dell’ A. nella garanzia ipotecaria, non era possibile limitare la pronunzia di inefficacia del complessivo negozio in relazione all’importo della pretesa creditoria in favore della quale l’azione revocatoria era stata esperita.

2.6. – Infine, il giudice del gravame rilevava la genericità e la scarsa intelligibilità, con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c., del motivo di appello con cui la Banca Apulia censurava la contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui, dopo aver considerato come voluto dalle parti (non simulato) e valido (non in frode alla legge) il negozio de quo, ne aveva, poi, affermato la revocabilità.

3. – Per la Cassazione di tale sentenza ricorre Banca Apulia S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi, illustrati da memoria.

La Banca di Credito Cooperativo di Flumeri società cooperativa ha depositato controricorso con annesso ricorso incidentale, articolato su tre motivi.

Resiste con controricorso la Società per la Gestione Attività – S.G.A. S.p.A. (appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, cessionario dei crediti di cui al presente giudizio) e per essa quale mandataria Intesa Sanpaolo Group Services – Società consortile per azioni.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati A.R.G. ed C.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va respinta l’eccezione con la quale la S.G.A. S.p.A., postulando la presenza di una c.d. “doppia pronuncia conforme di merito” (inerente alle quaestiones fatti), deduce l’inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, di tutte le censure dedotte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il ricorso principale, nonchè con quello incidentale.

Tali impugnazioni, infatti, riguardano una sentenza di secondo grado che ha deciso su appelli proposti in epoca (anno 2004) di gran lunga precedente all’11 settembre 2012, quale discrimine temporale che – a mente del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – segna l’applicabilità stessa del citato art. 348-ter, comma 3, da escludersi in relazione a giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente alla predetta data (tra le altre, Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860).

2. – Con il primo mezzo del ricorso principale di Banca Apulia S.p.A. è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; nonchè è dedotta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 116 c.p.c..

La Corte territoriale, omettendo di considerare fatti decisivi e il comportamento processuale delle parti, avrebbe riconosciuto l’esistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo fondiario stipulato dai coniugi A.- C. e la relativa garanzia ipotecaria prescindendo da qualsiasi indagine ermeneutica circa l’effettiva volontà delle parti contraenti. Ciò senza neppure considerare che, se si assumeva che l’ipoteca era stata costituita a garanzia di debiti preesistenti, allora la stessa non poteva che rappresentare un negozio causalmente diverso da quello di concessione del mutuo; sicchè, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato – sulla scorta di una giurisprudenza tutt’altro che pertinente rispetto al caso di specie – che l’inefficacia di uno dei due negozi non poteva che travolgere anche il negozio collegato.

Inoltre, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che, diversamente dalla detta ipoteca, il contratto di mutuo fondiario, lungi dal pregiudicare le ragioni creditorie del Banco di Napoli S.p.A., aveva, in realtà, avuto l’effetto di avvantaggiare tutti i creditori dell’ A., sicchè avrebbe erroneamente revocato lo stipulato mutuo fondiario in ragione di un asserito collegamento funzionale tra i due negozi, nella specie inesistente per le suesposte ragioni.

3. – Con il secondo mezzo del ricorso principale è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. “in assenza dell’eventus danni”, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., “sull’onere della prova”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la revocabilità ex art. 2901 c.c., tanto del mutuo, quanto della relativa iscrizione ipotecaria, nonostante l’inconfigurabilità del requisito dell’eventus danni in relazione, segnatamente, al contratto di mutuo, specialmente nella parte in cui aveva comportato l’erogazione di “nuova finanza”, e, comunque, in considerazione della mancata prova sul punto da parte della Banca attrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio a norma dell’art. 2697 c.c.

4. – Con il terzo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè dedotto omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare, ai fini del riconoscimento dell’insussistenza del requisito dell’eventus damni o, quantomeno, del difetto di prova sul punto, il fatto che, essendo comprovato che l’ A. non disponeva delle risorse finanziarie per pagare i propri pregressi e scaduti debiti, non avendo altri beni se non gli immobili che poi erano stati ipotecati, l’operazione economico-finanziaria risultava essere stata posta in essere dal debitore allo scopo di procurarsi le somme di denaro occorrenti per provvedere al pagamento dei predetti debiti, a fronte dell’impossibilità di provvedervi in altro modo.

Conseguentemente, la Corte territoriale non avrebbe fatto applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’irrevocabilità dell’adempimento dei debiti scaduti si estende anche agli atti con i quali il debitore dispone dei suoi beni per procacciarsi la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, allorchè sia dimostrato che i detti atti erano l’unico mezzo al quale il debitore poteva far ricorso per procurarsi il denaro.

5. – Con il quarto mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., stante l’assenza del requisito della scientia damni.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia damni, atteso che, stante l’inidoneità del mutuo ad arrecare pregiudizio agli altri creditori in considerazione delle ragioni dedotte con gli altri motivi di ricorso, mancava un eventus damni di cui le banche mutuanti potessero avere consapevolezza ai sensi dell’art. 2901 c.c..

6. – Con il quinto mezzo del ricorso principale è denunciata omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e, comunque, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè dell’art. 1316 c.c. “sulla indivisibilità delle obbligazioni”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la domanda con la quale Banca Apulia S.p.A. aveva chiesto, in via subordinata, che fosse revocata solamente la parte del mutuo destinata all’estinzione dei debiti pregressi e non anche quella comportante l’erogazione di nuova finanza.

Peraltro, il giudice del gravame, nell’affermare che non vi era spazio per l’astratta configurabilità di una inefficacia parziale dell’atto, avrebbe, per un verso, violato il disposto di cui all’art. 1316 c.c., a norma del quale le obbligazione di denaro sono sempre divisibili, e, per altro verso, non si sarebbe avveduto che, nella specie, non sussisteva alcun eventus damni in relazione alla parte del mutuo che comportava l’erogazione di “nuova finanza”.

7. – Con il sesto mezzo del ricorso principale è dedotto error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “per omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stata censurata la contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui, dopo aver considerato come voluto dalle parti (non simulato) e valido (non in frode alla legge) il mutuo inter partes, ne aveva, poi, affermato la revocabilità.

8. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale della Banca di credito cooperativo di Flumeri è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nonchè è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale, nel revocare ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’intera operazione economico-finanziaria posta in essere dai convenuti, non avrebbe tenuto conto della circostanza che la fattispecie, in quanto caratterizzata dall’erogazione di credito ulteriore al debitore, e la natura dell’azione revocatoria ordinaria (esperita, in concreto, dalla Banca attrice in luogo della revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67), non rendevano ammissibile in ilare l’ipotesi di un collegamento funzionale tra la concessione del mutuo e la costituzione dell’ipoteca.

Parimenti, stante la detta ulteriore erogazione di credito e la pattuizione di una lunga dilazione dei preesistenti debiti scaduti dell’ A., peraltro ad un tasso d’interesse più basso, il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che la complessiva operazione negoziale posta in essere dalle parti, avendo permesso al debitore di ripianare i debiti preesistenti e, dunque, di evitare il fallimento, lungi dall’arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell’attore, aveva, in realtà, avvantaggiato anche quest’ultimo.

9. – Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.; nonchè dedotto omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare, ai fini del riconoscimento dell’insussistenza del requisito dell’eventus darmi, il fatto che, essendo comprovato che l’ A. non disponeva delle risorse finanziarie per pagare i propri pregressi e scaduti debiti, non avendo altri beni se non gli immobili che poi erano stati ipotecati, l’operazione economico-finanziaria risultava essere stata posta in essere dal debitore allo scopo di procurarsi le somme di denaro occorrenti per provvedere al pagamento dei detti debiti, a fronte dell’impossibilità di provvedervi in altro modo, e così di evitare il fallimento.

Conseguentemente, la Corte territoriale non avrebbe fatto applicazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla irrevocabilità dell’adempimento dei debiti scaduti innanzi rammentato sub p. 4. che precede.

10. – Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 2901 c.c. e ss..

Il giudice del gravame, confondendo l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. con la ben diversa azione revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, avrebbe erroneamente dichiarato l’inefficacia relativa dell’intera operazione economico-finanziaria in questione e non della sola concessione di ipoteca volontaria per un preesistente debito scaduto, unico atto, quest’ultimo, che, nella specie, risultava idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, atteso che il Banco di Napoli S.p.A. non aveva in alcun modo provato, com’era suo onere, che dall’operazione negoziale anzidetta era derivato un pregiudizio al proprio diritto di credito ulteriore rispetto a quello arrecatogli dalla concessione dell’ipoteca convenzionale in favore delle due banche mutuanti.

11. – Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili.

11.1. – Nel presente giudizio di legittimità, essendo la sentenza di appello impugnata in questa sede stata pubblicata il 5 febbraio 2013, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione novellata dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), che, come previsto dal cit. art. 54, comma 3 si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione di detto D.L.).

Sicchè, il vizio veicolabile con il ricorso, in base alla predetta norma processuale, è quello “relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (anzitutto Cass., aprile 2014, n. 8053).

Con l’ulteriore puntualizzazione per cui la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili” (tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione o di contraddittorietà della stessa (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1241; Cass., 6 luglio 2015, n. 13928).

11.2. – Nella specie, le banche ricorrenti si sono discostate palesemente dal paradigma censorio anzidetto, atteso che, lungi dal denunciare l’omesso esame di fatti storici decisivi (che, come tali, non sono affatto evidenziati), esse si sono limitate a contrastare (pure con notazioni critiche direttamente involgenti la sentenza di primo grado, estranea all’impugnazione in questa sede) l’apprezzamento della Corte territoriale (e ciò anche in riferimento alla censura che fa leva sull’art. 116 c.p.c., assunta proprio nell’ottica di una supposta inadeguata valutazione delle risultanze di causa) in ordine alla ritenuta sussistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo fondiario e la relativa ipoteca, senza peraltro farne oggetto di doglianza in ragione di un, ipotetico, contrasto con i criteri che presiedono all’interpretazione negoziale (art. 1362 c.c. e SS.), ma evidenziando una propria della complessiva operazione negoziale in luogo di quella effettuata al giudice del merito, cui è riservato il relativo potere.

Del resto, neppure è riscontrabile un difetto motivazionale tale da rendere l’iter giustificativo della sentenza impugnata apparente o contrassegnato da insanabili aporie, posto che la motivazione della Corte territoriale (cfr. sintesi ai p..p.. da 2.2. a 2.5. dei “Fatti di causa” che precedono ed ai quali si rinvia) si snoda in modo intelligibile e logico.

Nè giova alla ricorrente B.A. il richiamo (nella memoria ex art. 378 c.p.c., peraltro non utilizzabile per emendare carenze nella costruzione di motivi di ricorso) al precedente rappresentato da Cass. n. 9482 del 2013, così come di altri precedenti evocati in entrambi i ricorsi (tra cui Cass. n. 3066 del 1996, che, in ogni caso, non verteva su revocabilità del contratto di mutuo), giacchè si tratta di ragioni difensive ancora una volta estranee all’evocato paradigma di cui all’art. 360 novellato, n. 5 non potendo ad esso ricondursi (in guisa di omesso esame di un fatto storico) il sostegno che il giudice di merito tragga, seppure erroneamente, da precedenti giurisprudenziali. Ciò senza considerare, poi, che la richiamata Cass. n. 9482 del 2013 ha ritenuto inammissibile (per violazione dell’art. 366 c.p.c.) la censura che adduceva l’esistenza di una operazione unitaria mutuo fondiario/iscrizione ipotecaria, in quanto tale suscettibile di revoca, non escludendo in iure la configurabilità di un siffatto esito, ma evidenziando soltanto proprio il diverso accertamento compiuto, in concreto, dal giudice del merito siccome non ritualmente censurato.

12. – Il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Posto che l’accertamento operato dal giudice di merito in relazione alla sussistenza, all’entità, alle modalità ed alle conseguenze del collegamento funzionale realizzato dai convenuti tra il mutuo e l’ipoteca sui beni immobili non può più essere messo in discussione all’esito dello scrutinio che precede (p. 11), occorre, quindi, evidenziare che la precipua finalità dalla complessa operazione negoziale (siccome in concreto apprezzata dal giudice del merito) era, nella specie, quella di costituire una garanzia reale in favore delle due banche mutuanti in relazione a preesistenti crediti chirografari dell’ A., con conseguente novazione della preesistente obbligazione a carico di quest’ultimo, non più chirografaria, ma garantita da ipoteca.

Sicchè, la Corte territoriale ha ravvisato una “unicità d’intenti”, tanto che era “la complessiva fattispecie negoziale a dover essere revocata per potersi conseguire quell’effetto tutorio della posizione creditoria del terzo”.

In tal senso, il giudice di appello non ha infranto i principi giuridici della materia implicata, avendo questa Corte enunciato il principio, cui la decisione in esame si ispira, secondo cui “ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l’atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo” (Casa., 28 settembre 2015, n. 19129).

Peraltro, dovendosi avere riguardo – come detto – alla concretezza dell’operazione negoziale posta in essere dalle parti, non colgono nel segno le difese delle parti ricorrenti che accennano ad una autonomia “in abstracto” ravvisabile tra revoca dell’atto di mutuo (nella specie, fondiario) e iscrizione ipotecaria.

Del reato, proprio in siffatta ottica (di apprezzamento in concreto del collegamento negoziale rimesso al giudice del merito) e in riferimento ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. (proposta da curatore fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 66), questa Corte ha evidenziato che ove (per consentire l’ammissione al passivo della somma mutuata) “l’importo di un mutuo fondiario con costituzione di ipoteca venisse utilizzato per il pagamento di debiti preesistenti, l’inopponibilità non potrebbe riguardare la sola garanzia, ma dovrebbe essere necessariamente estesa al mutuo” (Cass., 6 novembre 2006, n. 23669, in motivazione).

Sicchè, risulta aderente alla giurisprudenza di questa Corte l’apprezzamento del giudice di appello sulla sussistenza dell’eventus damni in riferimento al ravvisato collegamento negoziale concernente il mutuo fondiario e l’ipoteca ad esso correlata, tale, nel suo complesso (anche rispetto a ciò che le ricorrenti indicano come “nuova finanza”, ossia la concessione di ulteriore credito, non destinato a ripianare debito pregressi, ma costituendo esso stesso debito, da soddisfare in forza dello stesso mutuo, garantito da ipoteca), da evidenziare anche un pericolo di danno, per la mera variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore (tra le altre, Cass., 9 febbraio 2012, n. 1896).

13. – Il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

La Corte territoriale, sulla premessa dell’accertamento in concreto operato circa la portata della complessiva operazione negoziale inter partes, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale esclude che alla concessione di garanzie reali per un debito scaduto possa applicarsi la disposizione dettata dall’art. 2901 c.c., comma 3, secondo cui non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto (Cass., 21 giugno 1974, n. 1841; Cass., 5 agosto 1996, n. 7119; Cass., 16 marzo 2010, n. 6321; Cass., 4 aprile 2013, n. 8243).

Ciò in quanto – come precisato dalla citata Cass. n. 8243 del 2013 – le anzidette “concessioni di garanzie, da un lato, non sono atti dovuti come l’adempimento, poichè integrano, al contrario, negozi nuovi, estranei al contenuto ed all’ordinario sviluppo dell’originario rapporto obbligatorio e caratterizzati da una connotazione di discrezionalità e di arbitrarietà da parte del debitore, dall’altro, non possono essere neanche considerate, sotto il profilo dell’eventus damni, come un minus rispetto allo stesso adempimento, in quanto, al contrario di questo, comportando l’aggravio del protrarsi degli interessi passivi, diminuiscono la consistenza del patrimonio del debitore”.

Sicchè, al di là dei profili di irritualità delle censure sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c., le doglianze, nel loro complesso, non colgono nel segno, giacchè il richiamo del diverso orientamento – consolidatosi in materia di revocabilità di alienazioni immobiliari (da ultimo, Cass., 19 aprile 2016, n. 7747) e calibrato sul nesso di necessaria strumentalità tra reperimento di liquidità ed adempimento di un proprio debito -, a prescindere dalla sua pertinenza rispetto alla costituzione di ipoteca volontaria su beni Immobili, non tiene conto della precipua ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale porta ad escluderne l’invocabilità nella fattispecie, giacchè la Corte territoriale ha evidenziato che lo scopo della complessa operazione negoziale posta in essere dalle parti, lungi dall’essere quello di estinguere i preesistenti debiti scaduti dell’ A., era, in realtà, esclusivamente quello di costituire una garanzia reale in favore delle due banche mutuanti in relazione a preesistenti crediti chirografari del debitore, con conseguente novazione e non estinzione delle preesistenti obbligazioni a carico di quest’ultimo, non più chirografarie, ma garantite da ipoteca.

14. – Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.

Con esso si censura la sussistenza della scientia accertata dal giudice di appello (cfr. sintesi al p. 2.4. del “Ritenuto in fatto” che precede), muovendo dal presupposto che detto stato soggettivo non potesse essere in radice ravvisato per la pregiudiziale assenza del requisito oggettivo rappresentato dall’eventus dammi, sul quale la consapevolezza di debitore e terzi sarebbe dovuta cadere.

Tuttavia, caduto il presupposto della doglianza, alla stregua del negativo esito, per la parte ricorrente, dello scrutinio sulle doglianza che investivano il requisito dell’eventus damni, restano conseguentemente prive di consistenza le censure svolte con il motivo in esame.

15. – Il quinto motivo del ricorso principale è infondato.

Non è ravvisabile la dedotta omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di appello di B.A. vertente sulla domanda subordinata di revocatoria soltanto parziale, giacchè la Corte territoriale, al di là dei profili di interpretazione circa la portata effettiva di siffatta domanda, ha espressamente affermato, in modo inconciliabile con la censura di parte, non solo che, stante “l’evidente unicità d’intenti nella stipula del contratto di mutuo assistito da ipoteca”, era “la complessiva fattispecie negoziale a dover essere revocata per conseguirsi quell’effetto tutorio della posizione creditoria del terzo”, ma anche che, a fronte “dell’implicazione dell’intero patrimonio immobiliare dell’ A. nella garanzia ipotecaria”, non era possibile limitare “la pronunzia di inefficacia del complessivo negozio in relazione all’importo della creditoria in favore della quale l’azione revocatoria è stata esperita”.

Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 1316 c.c., al di là dei profili di ritualità della doglianza (non avendo il ricorrente precisato, a tal riguardo, l’effettivo tenore del motivo di appello, posto che – a differenza di quanto si deduce anche con la memoria ex art. 378 c.p.c. – la censura non implica soltanto valutazioni in iure), la stessa si scontra, da un lato, con il dato testuale della norma, che prevede l’indivisibilità dell’obbligazione anche ove il relativo oggetto non sia divisibile “per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti” e, dall’altro lato, proprio con l’anzidetto accertamento in concreto operato dal giudice del merito in ordine alla complessiva operazione negoziale, nella specie neppure censurato in modo conferente, ossia tramite la deduzione di un (eventuale) mal governo dei criteri di esegesi negoziale (e nel rispetto dei principi di specificità e di cd. localizzazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

16. – Il sesto motivo del ricorso principale è inammissibile.

La Corte territoriale non ha omesso alcuna pronuncia in ordine al motivo di gravame relativo alla dedotta “insussistenza della simulazione e del contratto in frode alla legge, e conseguentemente contraddittorietà della pronunzia di inefficacia dell’intero contratto di mutuo”, giacchè ha espressamente esaminato la censura ritenendola generica e di “scarsa intelligibilità”, così da dichiararla inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

Sicchè, la banca ricorrente avrebbe dovuto semmai dolersi dell’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c. (e su tale profilo costruire adeguatamente la censura, nel rispetto anche dei principi di specificità e di c.d. localizzazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e non già di una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c..

17. – Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, con condanna delle parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, principale ed incidentale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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