Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20661 del 08/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20661 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 18680 – 2016 proposto da:

RETE VERROVIARIA ITALIANA

S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAllA DELLA CROCE ROSSA l,
presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO,
rappresentato e difeso dagli avvocati

PAOLO MARIA

TOSI, ANDREA UBERTI giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
800

contro

DALLA BATTISTA PAOLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO VALORI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 08/08/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 8889/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2016 R.G.N.

3823/2014.

R. Gen. N. 18680/2016

Rilevato che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Roma Paolo Dalla Battista
impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dal Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 23/6/2010 sulla base della
contestazione di plurime irregolarità emerse in relazione alla

gestione del rilascio dei contrassegni di circolazione in favore delle
imprese appaltatrici ed in particolare in relazione all’avvenuto
rilascio di tali contrassegni pur in assenza della preventiva
omologazione dei mezzi o in mancanza di verifiche sulla ‘storia’ dei
mezzi, con riguardo alla loro provenienza e ad eventuali interventi
di modifica e riparazione o in presenza di difformità con le
informazioni contenute nei libretti di circolazione ed ancora in
relazione al mancato aggiornamento della ‘banca dati’ del registro
immatricolazioni ed alla mancata attivazione dell’iter
procedimentale per il recupero del servizio reso a terzi e dei relativi
introiti;
1.2. il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento
ritenendo tardive due delle contestazioni e non provate le altre;
1.3. la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di
Roma;
ad avviso dei giudici del gravame le contestazioni relative alla
mancata implementazione del registro immatricolazioni ed alla
mancata attivazione dell’iter per il recupero dei costi per lavoro
conto terzi (che secondo il Tribunale erano state anche
genericamente descritte) erano di semplice accertamento e quindi
non era giustificato il tempo che la società aveva impiegato prima
della relativa contestazione;
quanto alle altre contestazioni evidenziavano che le risultanze
processuali avessero fornito una diversa ma chiara
rappresentazione relativamente alla posizione dell’appellato, alle

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)

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mansioni in concreto svolte ed agli incarichi affidatigli e rilevavano
che il predetto, cui era stato contestato un comportamento
connmissivo e non una omessa vigilanza sull’altrui condotta, non
era il solo dipendente ad occuparsi delle pratiche per il rilascio dei
contrassegni svolgendo i medesimi compiti, su un piano paritario,

contestate irregolarità fossero da attribuire al Dalla Battista in via
diretta;
2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato
su sette motivi ulteriormente illustrato da memoria;
3. Paolo Dalla Battista resiste con controricorso.
Considerato che:
1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del
controricorso formulata dalla società ricorrente;
ed infatti, a fronte di un ricorso consegnato per la notifica in
data 20/7/2016, notificato il 29/7/2016 (con termine per il deposito
fino al 18 agosto 2016 – v. Cass. 3 dicembre 2015, n. 24639 -), il
controricorso è stato consegnato per la notifica il 6/9/2016 (e
dunque entro il termine previsto dall’art. 370, co. 1, cod. proc. civ.
– venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso
scadenti il 7/9/2016 -), notificato il 7/9/2016 e depositato il
successivo 19/9/206 (e dunque entro il termine di cui all’art. 370,
co. 3, cod. proc. civ. – venti giorni dalla notifica -);
2.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti;
rileva che, ai fini della valutazione della tempestività dei due
addebiti di cui ai punti e) e f) della lettera di contestazione, la Corte
territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che solo all’esito

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anche altro dipendente (Albino Bettoja) e non vi era la prova che le

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degli accertamenti interni dell’aprile 2010 la società aveva potuto
apprende i fatti omissivi contestati al Dalla Battista il quale
svolgeva la propria attività presso il Cerifer di Verona, il che
rendeva impossibile un controllo aziendale pratica per pratica;
2.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione

2697 cod. civ.;
rileva che la Corte di appello abbia ritenuto conoscibili
nell’immediatezza i fatti di cui alle contestazioni punti

e) ed f)

laddove la società aveva dimostrato di aver appreso di tali
comportamenti omissivi solo nell’aprile/maggio 2010 così
invertendo l’onere della prova atteso che a fronte di tale
dimostrazione sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare una
conoscenza anteriore;
2.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 7 I. n. 300/1970 anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.
nonchè degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 in combinato disposto
con gli artt. 1324 e 1334 cod. civ.;
lamenta che la Corte di appello non abbia considerato la culpa
in vigilando del Dalla Battista laddove, essendo i fatti addebitati
descritti con precisione, nulla impediva di ritenere sussistente una
ulteriore responsabilità del Dalla Battista per responsabilità
gestionale rispetto all’attività da altri posta in essere, ciò specie in
considerazione del contenuto della lettera di contestazione e del
dato testuale (con il riferimento al ruolo di professional senior del
Dalla Battista, asseritamente evocante il controllo sul
collaboratore);
2.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti;

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dell’art. 7, co. 2, della I. n. 300/1970 anche in relazione all’art.

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rileva che la Corte territoriale non abbia erroneamente tenuto
conto del fatto che il Dalla Battista era superiore gerarchico del
dipendente Bettoja;
2.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 2119 cod. civ.;

responsabilità del Dalla Battista in relazione al complessivo
comportamento allo stesso in ragione del ruolo dallo stesso
rivestito all’interno della struttura e di superiore gerarchico;
2.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 in combinato disposto con gli
artt. 1324 e 1334 cod. civ.;
lamenta che la Corte territoriale abbia fatto riferimento alle sole
tre pratiche di cui alla contestazione disciplinare senza considerare
che le stesse erano indicate a mero titolo esemplificativo, non
esaustivo di tutte le mancanza;
2.7. con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1227 cod. civ.;
rileva che la Corte territoriale abbia errato nel non considerare
la detraibilità dell’aliunde perceptum;
3.1. il primo e secondo motivo (da trattarsi congiuntamente in
ragione dell’intrinseca connessione) non sono fondati;
non c’è stato alcun omesso esame in quanto la Corte territoriale
ha spiegato perché per rilevare le condotte omissive di cui agli
indicati addebiti non fosse necessario alcun accertamento
particolare considerando che il Dalla Battista non aveva fatto nulla
per occultare la mancata implementazione del registro o la
mancata attivazione del recupero costi e che si trattava di
omissioni agevolmente individuabili nell’immediatezza del verificarsi

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rileva che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la

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delle stesse per essere ‘sufficiente il mero rilievo dell’assenza del
comportamento in tesi da tenere e non tenuto’;
la Corte ha ben avuto presente la circostanza che il Dalla
Battista prestasse la propria attività presso gli uffici del Cerifer di
Verona ma, con riguardo alle contestazioni suddette, ne ha

individuabilità delle omissioni;
in ogni caso, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio riferita all’omessa valutazione di circostanze di fatto
ricavabili dagli atti non corrisponde al paradigma del nuovo testo
dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. quale risultante a seguito della
riformulazione da parte dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n.
134/2012);
come infatti precisato da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053,
può essere dedotto in sede di legittimità soltanto l’omesso esame
di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel
senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso
della controversia, restando viceversa esclusa la possibilità di
dolersi dell’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie;
non vi è stata alcuna violazione dell’art. 7 co. 2 della I. n.
300/1970 atteso che la valutazione delle circostanze di fatto ai fini
della integrazione del requisito dell’immediatezza è comunque
riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di
legittimità;

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evidentemente ritenuto l’irrilevanza proprio in ragione della facile

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il ricorrente, inoltre, pur deducendo la violazione dell’art. 2697
cod. civ., non censura l’erronea applicazione da parte del giudice di
merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova e
dunque per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da
quella che ne era onerata, e dunque si colloca al di fuori del novero

del richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita
una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di
legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle
prove (Cass., Sez. un., 10 giugno 2016, n. 11892);
in ogni caso non vi è stata alcuna violazione dell’onere della
prova circa la tempestività della contestazione atteso che tale
onere ricade sul datore di lavoro (Cass. 26 marzo 2010, n. 7410;
Cass. 27 febbraio 2014, n. 4724) e la Corte territoriale ha ritenuto
tale onere non adempiuto pur a mezzo della produzione della
relazione della Commissione d’inchiesta del 31/5/2010 ritenendo le
omissioni rilevabili ben prima di tale relazione;
3.2. il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso (da trattarsi
congiuntamente in ragione dell’intrinseca connessione) sono
infondati;
quanto alla denuncia di omesso esame valgano le
considerazioni già sopra svolte dovendosi rilevare che la Corte
territoriale ha specificamente preso in considerazione la posizione
del Dalla Battista rispetto a quella dell’altro dipendente in servizio
presso la medesima struttura escludendo che il primo fosse
responsabile in via esclusiva di ogni pratica ai fini del successivo
rilascio dei contrassegni atteso che anche il dipendente Bettoja, con
specifico riguardo a tali pratiche, svolgeva su un piano paritario i
medesimi compiti (si rileva dalla sentenza che entrambi i
dipendenti erano collaboratori del loro superiore nell’attività di

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di quelli spendibili ex art. 360, co. 1, cod. proc. civ. perché, ad onta

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rilascio dei contrassegni e che il Dalla Battista non aveva
responsabilità sull’operato del Bettoja come si evinceva dalla
procedura organizzativa interna del Cesifer, giusta quanto
risultante dalla documentazione della parte convenuta);
per il resto, ad onta dei richiami normativi contenuti dei motivi,

vicenda e delle risultanze istruttorie (così anche del contenuto e
della portata della lettera di contestazione) affinché se ne fornisca
un diverso apprezzamento in punto di fatto, ma tale

modus

operandi non è neppure idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai
sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nuovo testo;
anche in questo caso non vi è stata alcuna violazione dell’onere
della prova né la Corte territoriale ha erroneamente considerato gli

standards legali che presidiano la nozione di giusta causa avendo, a
monte, escluso che sussistesse la prova che i comportamenti
contestati all’appellato (come linearmente ricavati dalla lettera di
contestazione) fossero allo stesso effettivamente ascrivibili;
3.3. è infondato anche il sesto motivo;
emerge dalla stessa sentenza oltre che dal ricorso e dal
controricorso che il Dalla Battista era stato chiamato a rispondere di
pratiche distinte, analiticamente elencate dalla società;
era di tali addebiti specificamente individuati che, dunque, il
predetto doveva rispondere e non di altri, in ossequio al principio
della specificità ed immutabilità della contestazione;
3.4. il settimo motivo è inammissibile;
non si evince quando ed in che termini la questione (non
trattata nella sentenza impugnata) sia stata posta dinanzi ai giudici
di merito;
4. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

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la ricorrente in realtà sollecita una generale rivisitazione della

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6. va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1

quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co.
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,

legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00
per compensi professionali, oltre accessori come per legge e
rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello
stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018

in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di

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