Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20660 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9010/2019 R.G. proposto da:

C.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

UGO DELLA MONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. GUIDO GUERRA in Roma, alla Via E. Morosini, 16;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimato –

contro

COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 7881/18, depositata in

data 17 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente, come risulta dalla sentenza impugnata, ha impugnato cartelle di pagamento relative a estratti di ruolo attinenti agli anni di imposta 1998 e 2003.

La CTP di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso il ricorso della contribuente e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, con sentenza in data 13 settembre 2018, ha rigettato l’appello. Ha osservato il giudice di appello che risultano correttamente notificate le cartelle mediante consegna diretta, con conseguente rigetto dell’eccezione di decadenza dal potere di riscossione. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello l’insussistenza della denunciata omessa pronuncia.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Non si sono costituiti in giudizio gli altri intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e dell’art. 112 c.p.c., per avere giudice di appello attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in copia attenente alla notificazione delle cartelle di pagamento. Deduce parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere correttamente notificate tutte le cartelle di pagamento, in numero di sei, laddove l’accertamento del giudice di appello si riferisce a cinque cartelle. Deduce, inoltre, come la prova della notifica non può essere desunta dalla sola copia degli avvisi di ricevimento, di per sè inidonea a provare la circostanza dell’avvenuta notificazione. Deduce, inoltre, che il concessionario ha l’obbligo di conservare copia della cartella notificata e farne esibizione al contribuente.

1.2 – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo omessa motivazione in ordine a un fatto decisivo quale la prescrizione del credito tributario. Deduce, in particolare, assenza di motivazione sulla circostanza in fatto che non sarebbe stata data la prova di alcun evento interruttivo circa la eccepita prescrizione del credito.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile, in quanto parte ricorrente si duole del mancato esame della questione della omessa notificazione di una delle sei cartelle di pagamento, essendosi il giudice di appello soffermato sulla notificazione delle altre cinque. Detta omessa pronuncia, relativa a una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., così riformulandosi il motivo di ricorso proposto (Cass., Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32023; Cass., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10862).

2.2 – Peraltro, vertendosi nel caso dell’omissione di pronuncia, il giudice di legittimità diviene giudice del fatto processuale, in quanto chiamato a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali relative alla violazione denunciata (l’omessa decisione in ordine alle questioni preliminari dedotte dal ricorrente), che comporta per la Corte potere-dovere di controllare sia l’esatta individuazione dell’interpretazione della norma astratta applicata o applicabile, sia l’esatta sussunzione della vicenda processuale nella norma medesima, sia – infine – l’intero processo logico seguito dal giudice di merito nell’applicare la norma processuale (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24312; Cass., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13514).

Ciò, peraltro, sul presupposto che la questione sia dedotta a pena di inammissibilità in relazione agli esatti termini in cui la stessa sia stata esposta; con la conseguenza che, solo nel caso in cui la questione sia ammissibile, diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1221), sempre che la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 5724). La mancanza di ogni riferimento testuale alla cartella, il cui esame della relata di notificazione sarebbe stato omesso, rende inammissibile il motivo.

2.3 – Il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto tende a una rivalutazione nel merito del materiale istruttorio. Si osserva come il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – come anche il vizio di falsa applicazione di legge – che consiste nel sussumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addica, sul presupposto che la fattispecie astratta da essa prevista implicano una questione interpretativa. Diversamente, l’allegazione dell’erronea interpretazione degli atti di causa ai fini della corretta notificazione degli atti è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

2.4 – Il motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui censura la sentenza per avere ritenuto aventi efficacia probatoria pari all’originale, posto che in assenza di espresso disconoscimento le copie fotostatiche fanno piena fede della corrispondenza all’originale a termini dell’art. 2719 c.c., disconoscimento del quale parte ricorrente non dà alcuna evidenza.

3 – Il secondo motivo è inammissibile, posto che il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiede difatti, che il fatto risulti dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali, per cui occorre l’illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo, anche al fine di individuare il luogo di discussione tra le parti (Cass., Sez. VI, 3 luglio 2018, n. 17335), ossia il come e il quando tali fatti sono stati oggetto di discussione processuale (Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472) nonchè deve essere oggetto di illustrazione della decisività, procedendo il ricorrente a illustrare logicamente come l’esame di tale fato storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Nel caso di specie, manca l’illustrazione della decisività, nonchè del luogo processuale di trattazione del fatto.

3.1 – Inammissibilità, vieppiù, conseguente al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che, trattandosi di “doppia conforme”, devono essere indicate le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). La memoria in atti non aggiunge ulteriori utili profili di discussione.

4 – Il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorre te, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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